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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS AD, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 885/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230020172005000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con atto del 20.3.2024, proponeva ricorso per l'annullamento della Cartella di pagamento n. 298 2023 002 0172005 000 riguardante l'iscrizione a ruolo n. 2023/000301 notificata a mezzo PEC in data 24/10/2023, Tassa di Registro pari a €. 800,00, Imposta di Bollo pari a €. 60,00 Sanzione pari €. 960,00 oltre interessi, sanzioni, spese pari a €. 104,47 per complessiva cartella pari a €. 1.924,47 riferita Registro varie e proporzionali per gli anni 2020-2021-2022 senza alcuna indicazione in merito alla provenienza, eccependo la nullità per difetto di notifica via pec in formato pdf, il difetto di motivazione, la decadenza.
Chiedeva, quindi, l'annullamento della cartella opposta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la regolarità della notifica e la carenza di legittimazione per le eccezioni di merito.
Interveniva volontariamente l'agenzia delle Entrate precisando che la richiesta scaturiva dalla circostanza che il ricorrente era stato il soggetto delegato e incaricato alla registrazione delle n.4 scritture private autenticate di cessione di quote societarie e che tempestivamente erano stati notificati per compiuta giacenza n.4 avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, in data 14.10.22 e non opposti. Chiedeva quindi il il rigetto del ricorso .
All'udienza del 7.11.2025 la vertenza viene discussa e definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice relativamente alla eccezione del difetto di notifica della cartella tramite pec di una copia informatica della cartella che la stessa appare priva di fondamento essendo evidente che, con la notifica via pec, non viene notificata una copia della cartella ma il documento stesso.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte (essendo quella indicata in ricorso piuttosto datata) è pacifica nel ritenere “ che la cartella esattoriale, che viene allegata al messaggio pec, è esso stesso l'originale non trattandosi di una copia foto riprodotta quanto, piuttosto, del documento informatico originale, del quale, quindi, non esiste altra copia, né analogica, né informatica (principio richiamato in relazione all'ipotesi in cui l'Agente della riscossione, dopo aver generato, informaticamente, il file relativo alla cartella di pagamento, lo alleghi al messaggio notificato a mezzo PEC , per cui non si rende necessaria alcuna attestazione di conformità, avendo il contribuente ricevuto, quale allegato alla comunicazione a mezzo PEC , l'unico originale della cartella di pagamento generato in via informatica)” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2020, n. 21328 - n. 39513/21- n.19216/22)
Peraltro la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il cd atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la cd copia informatica – in formato pdf. La Corte, ha dunque escluso l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico. Nessuna norma di legge, infatti, impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento cartacea, notificata via PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale. (Comm. tribù. reg. , Roma , sez. XIX , 14/04/2020 , n. 1297) L'art. 6 del DPR n. 68 del 2005 precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificato
è pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certificato il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati dì certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, a disposizione dall'avvenuta lettura di parte del soggetto destinatario. Dunque la notifica è perfezionata in conformità alla legge ogni volta che l'atto trasmesso per via telematica sia conferito e reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del conferimento messa a disposizione dal gestore. Peraltro la notifica telematica di una cartella può indifferentemente avvenire mediante due modalità: o allegando al messaggio di posta elettronica certificata un duplicato informatico dell'atto originario, vale a dire il c.d. atto nativo digitale;
ovvero mediante una copia per immagini su supporto informatico del documento in originale cartaceo, e cioè la c.
d. copia informatica. In questo secondo caso il Concessionario per la riscossione inserisce nel messaggio PEC un documento informatico in formato PDF (portable document form), cioè il noto formato di file utilizzato al fine di creare e trasmettere documenti mediante il software comunemente diffuso nella utenza telematica, in precedenza realizzato mediante la copia per immagini di una cartella composta in origine su carta. La eventuale irritualità di una notifica effettuata via PEC non ne comporta la inesistenza, ma una nullità sanata ove la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza da parte del destinatario, vale a dire il raggiungimento dello scopo cui l'atto stesso era destinato ai sensi dell' art.156 comma 3 codice di procedura civile. Costituzione nel caso de quo avvenuta tempestivamente.
Per quanto poi attiene la eccezione di difetto motivazione e di decadenza osserva questo Giudice che, costituendosi, l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova documentale della corretta notifica per compiuta giacenza di quattro avvisi di liquidazione in data 14.10.22 (con ampia motivazione) e non opposti relativi al mancato versamento della imposta di registro per quattro cessioni di quote societarie che per cui il ricorrente era stato delegato alla registrazione, producendo peraltro i relativi atti. Documentazione non confutata dal ricorrente.
Attese pertanto le superiori considerazioni, ritenuta la infondatezza delle eccezioni proposte va rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso .
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in € 552,00 oltre accessori in favore delle rispettive parti resistenti costituite .
Siracusa, 7.11.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS AD, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 885/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230020172005000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con atto del 20.3.2024, proponeva ricorso per l'annullamento della Cartella di pagamento n. 298 2023 002 0172005 000 riguardante l'iscrizione a ruolo n. 2023/000301 notificata a mezzo PEC in data 24/10/2023, Tassa di Registro pari a €. 800,00, Imposta di Bollo pari a €. 60,00 Sanzione pari €. 960,00 oltre interessi, sanzioni, spese pari a €. 104,47 per complessiva cartella pari a €. 1.924,47 riferita Registro varie e proporzionali per gli anni 2020-2021-2022 senza alcuna indicazione in merito alla provenienza, eccependo la nullità per difetto di notifica via pec in formato pdf, il difetto di motivazione, la decadenza.
Chiedeva, quindi, l'annullamento della cartella opposta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la regolarità della notifica e la carenza di legittimazione per le eccezioni di merito.
Interveniva volontariamente l'agenzia delle Entrate precisando che la richiesta scaturiva dalla circostanza che il ricorrente era stato il soggetto delegato e incaricato alla registrazione delle n.4 scritture private autenticate di cessione di quote societarie e che tempestivamente erano stati notificati per compiuta giacenza n.4 avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, in data 14.10.22 e non opposti. Chiedeva quindi il il rigetto del ricorso .
All'udienza del 7.11.2025 la vertenza viene discussa e definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice relativamente alla eccezione del difetto di notifica della cartella tramite pec di una copia informatica della cartella che la stessa appare priva di fondamento essendo evidente che, con la notifica via pec, non viene notificata una copia della cartella ma il documento stesso.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte (essendo quella indicata in ricorso piuttosto datata) è pacifica nel ritenere “ che la cartella esattoriale, che viene allegata al messaggio pec, è esso stesso l'originale non trattandosi di una copia foto riprodotta quanto, piuttosto, del documento informatico originale, del quale, quindi, non esiste altra copia, né analogica, né informatica (principio richiamato in relazione all'ipotesi in cui l'Agente della riscossione, dopo aver generato, informaticamente, il file relativo alla cartella di pagamento, lo alleghi al messaggio notificato a mezzo PEC , per cui non si rende necessaria alcuna attestazione di conformità, avendo il contribuente ricevuto, quale allegato alla comunicazione a mezzo PEC , l'unico originale della cartella di pagamento generato in via informatica)” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2020, n. 21328 - n. 39513/21- n.19216/22)
Peraltro la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il cd atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la cd copia informatica – in formato pdf. La Corte, ha dunque escluso l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico. Nessuna norma di legge, infatti, impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento cartacea, notificata via PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale. (Comm. tribù. reg. , Roma , sez. XIX , 14/04/2020 , n. 1297) L'art. 6 del DPR n. 68 del 2005 precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificato
è pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certificato il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati dì certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, a disposizione dall'avvenuta lettura di parte del soggetto destinatario. Dunque la notifica è perfezionata in conformità alla legge ogni volta che l'atto trasmesso per via telematica sia conferito e reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del conferimento messa a disposizione dal gestore. Peraltro la notifica telematica di una cartella può indifferentemente avvenire mediante due modalità: o allegando al messaggio di posta elettronica certificata un duplicato informatico dell'atto originario, vale a dire il c.d. atto nativo digitale;
ovvero mediante una copia per immagini su supporto informatico del documento in originale cartaceo, e cioè la c.
d. copia informatica. In questo secondo caso il Concessionario per la riscossione inserisce nel messaggio PEC un documento informatico in formato PDF (portable document form), cioè il noto formato di file utilizzato al fine di creare e trasmettere documenti mediante il software comunemente diffuso nella utenza telematica, in precedenza realizzato mediante la copia per immagini di una cartella composta in origine su carta. La eventuale irritualità di una notifica effettuata via PEC non ne comporta la inesistenza, ma una nullità sanata ove la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza da parte del destinatario, vale a dire il raggiungimento dello scopo cui l'atto stesso era destinato ai sensi dell' art.156 comma 3 codice di procedura civile. Costituzione nel caso de quo avvenuta tempestivamente.
Per quanto poi attiene la eccezione di difetto motivazione e di decadenza osserva questo Giudice che, costituendosi, l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova documentale della corretta notifica per compiuta giacenza di quattro avvisi di liquidazione in data 14.10.22 (con ampia motivazione) e non opposti relativi al mancato versamento della imposta di registro per quattro cessioni di quote societarie che per cui il ricorrente era stato delegato alla registrazione, producendo peraltro i relativi atti. Documentazione non confutata dal ricorrente.
Attese pertanto le superiori considerazioni, ritenuta la infondatezza delle eccezioni proposte va rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso .
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in € 552,00 oltre accessori in favore delle rispettive parti resistenti costituite .
Siracusa, 7.11.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)