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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 994/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa da
(CF ), nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN MAZZEO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ), nata in [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. MARIA SUSI MARIANI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO modifica delle condizioni di divorzio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, con ricorso depositato in data 20.3.2024, ha chiesto al Tribunale -a parziale Parte_1 modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Bissau in data 6.3.2012, come già modificata con decreto emesso dal Tribunale di Como in data 21.5.2021 e pubblicato in data
15.7.2021, che aveva posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, Per_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), rispettivamente, di € 250 e di € 150 mensili, oltre al 50% Per_2
1 delle spese straordinarie- la revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli, divenuti economicamente autosufficienti e considerato, altresì il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
RILEVATO che, all'udienza del 26.3.2025, il Giudice delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno meglio rappresentato la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico e la GN
[...] ha aderito alle richieste della controparte. Le parti, dunque, hanno chiesto congiuntamente che la CP_1 causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, revocando l'assegno di mantenimento per i figli in capo al padre, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025. La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
RILEVATO, preliminarmente, che il procedimento di revisione ha la precipua funzione di registrare le sopravvenienze, in fatto o diritto, che impongono una riscrittura dello statuto regolamentare fissato dalle parti consensualmente o tipizzato in via giudiziale dall'Autorità Giudiziaria, che abbiano avuto una provata efficienza causale sugli equilibri pregressi (economici o personali) e abbiano alterato l'assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
RILEVATO, quanto al contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono l'estensione dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, privo di indipendenza economica, al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione, tenuto conto del dovere di ricercare un lavoro, contemperando le proprie aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro. Precisamente, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli articoli 147 e 148 c.c., cessa
a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
RILEVATO che ha dichiarato di lavorare come operaio e di percepire uno stipendio di circa € Parte_1
1.740, ridotto a circa € 700 a causa di diverse trattenute (€ 400 a titolo di mantenimento dei figli, € 200 per un finanziamento ed € 325 per un pignoramento, scaduto il quale inizierà una nuova trattenuta per un secondo pignoramento, cfr. autodichiarazione, buste paga in atti e dichiarazione a. m. Taborelli s.r.l.). Controparte_2
La GN invece, ha dichiarato in udienza I miei figli non studiano più da anni. ha CP_1 Per_1 smesso di studiare dopo il COVID, ha studiato fino a 18 anni, ha finito il professionale al . Ora è a Pt_2
Tenerife da febbraio 2024, io po' l'aiuto ma lavora. ha studiato fino ai 18 anni, ha fatto un Per_2 professionale come falegname e gioca a calcio, è calciatore professionale. Io vivo con in una casa in Pt_3 comodato. Io guadagno € 700 mensili, faccio le pulizie. Io e i miei figli possiamo mantenerci da noi…ce la facciamo (cfr. verbale del 26.3.2025).
RITENUTO pertanto di disporre, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, la cessazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli e a carico del padre, nonché dell'obbligo di Per_1 Per_2 corresponsione del 50% delle spese straordinarie agli stessi riferibili.
2 RITENUTO che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti, considerato che parte resistente si è costituita aderendo alla domanda proposta da controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nella causa in epigrafe indicata, così decide:
a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Bissau in data 6.3.2012, come già modificata con decreto emesso dal Tribunale di Como in data 21.5.2021 e pubblicato in data 15.7.2021,
1. con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, l'assegno di mantenimento e il contribuito CP_3 alle spese straordinarie per i figli e posto a carico di;
Per_1 Per_2 Parte_1
2. CONFERMA, nel resto, per quanto di ragione;
3. COMPENSA le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 4.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa da
(CF ), nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN MAZZEO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ), nata in [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. MARIA SUSI MARIANI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO modifica delle condizioni di divorzio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, con ricorso depositato in data 20.3.2024, ha chiesto al Tribunale -a parziale Parte_1 modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Bissau in data 6.3.2012, come già modificata con decreto emesso dal Tribunale di Como in data 21.5.2021 e pubblicato in data
15.7.2021, che aveva posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, Per_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), rispettivamente, di € 250 e di € 150 mensili, oltre al 50% Per_2
1 delle spese straordinarie- la revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli, divenuti economicamente autosufficienti e considerato, altresì il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
RILEVATO che, all'udienza del 26.3.2025, il Giudice delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno meglio rappresentato la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico e la GN
[...] ha aderito alle richieste della controparte. Le parti, dunque, hanno chiesto congiuntamente che la CP_1 causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, revocando l'assegno di mantenimento per i figli in capo al padre, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025. La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
RILEVATO, preliminarmente, che il procedimento di revisione ha la precipua funzione di registrare le sopravvenienze, in fatto o diritto, che impongono una riscrittura dello statuto regolamentare fissato dalle parti consensualmente o tipizzato in via giudiziale dall'Autorità Giudiziaria, che abbiano avuto una provata efficienza causale sugli equilibri pregressi (economici o personali) e abbiano alterato l'assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
RILEVATO, quanto al contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono l'estensione dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, privo di indipendenza economica, al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione, tenuto conto del dovere di ricercare un lavoro, contemperando le proprie aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro. Precisamente, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli articoli 147 e 148 c.c., cessa
a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
RILEVATO che ha dichiarato di lavorare come operaio e di percepire uno stipendio di circa € Parte_1
1.740, ridotto a circa € 700 a causa di diverse trattenute (€ 400 a titolo di mantenimento dei figli, € 200 per un finanziamento ed € 325 per un pignoramento, scaduto il quale inizierà una nuova trattenuta per un secondo pignoramento, cfr. autodichiarazione, buste paga in atti e dichiarazione a. m. Taborelli s.r.l.). Controparte_2
La GN invece, ha dichiarato in udienza I miei figli non studiano più da anni. ha CP_1 Per_1 smesso di studiare dopo il COVID, ha studiato fino a 18 anni, ha finito il professionale al . Ora è a Pt_2
Tenerife da febbraio 2024, io po' l'aiuto ma lavora. ha studiato fino ai 18 anni, ha fatto un Per_2 professionale come falegname e gioca a calcio, è calciatore professionale. Io vivo con in una casa in Pt_3 comodato. Io guadagno € 700 mensili, faccio le pulizie. Io e i miei figli possiamo mantenerci da noi…ce la facciamo (cfr. verbale del 26.3.2025).
RITENUTO pertanto di disporre, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, la cessazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli e a carico del padre, nonché dell'obbligo di Per_1 Per_2 corresponsione del 50% delle spese straordinarie agli stessi riferibili.
2 RITENUTO che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti, considerato che parte resistente si è costituita aderendo alla domanda proposta da controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nella causa in epigrafe indicata, così decide:
a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Bissau in data 6.3.2012, come già modificata con decreto emesso dal Tribunale di Como in data 21.5.2021 e pubblicato in data 15.7.2021,
1. con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, l'assegno di mantenimento e il contribuito CP_3 alle spese straordinarie per i figli e posto a carico di;
Per_1 Per_2 Parte_1
2. CONFERMA, nel resto, per quanto di ragione;
3. COMPENSA le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 4.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
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