Art. 8.
Il trattamento complessivo da corrispondersi a ciascun membro di commissione non potra' essere inferiore alla somma spettante per 50 candidati che sostengano tutte le prove d'esame del concorso.
Il trattamento complessivo da corrispondersi a ciascun membro di commissione non potra' essere inferiore alla somma spettante per 50 candidati che sostengano tutte le prove d'esame del concorso.