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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/11/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa RI MA Stancampiano Giudice rel. est.
dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. GIGLIONE RITA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MORO FRANCESCA e dall'avv. DEPONTI MARCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
per , come da conclusioni precisate in atti;
Parte_1
per come da conclusioni precisate in atti;
Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che ed hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile, in data 1.10.2016, in Treviglio (anno 2016, atto n. 41, reg. Treviglio, Parte
I).
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della richiesta congiunta delle parti per la pronuncia della separazione personale, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
dichiara la separazione personale di che ed anno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in data 1.10.2016, in Treviglio (anno 2016, atto n. 41, reg.
Treviglio, Parte I);
provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Stancampiano, per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande;
spese al definitivo.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Treviglio, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente
Dott.ssa MA Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa RI MA Stancampiano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa RI MA Stancampiano Giudice rel. est.
dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. GIGLIONE RITA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MORO FRANCESCA e dall'avv. DEPONTI MARCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
per , come da conclusioni precisate in atti;
Parte_1
per come da conclusioni precisate in atti;
Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che ed hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile, in data 1.10.2016, in Treviglio (anno 2016, atto n. 41, reg. Treviglio, Parte
I).
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della richiesta congiunta delle parti per la pronuncia della separazione personale, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
dichiara la separazione personale di che ed anno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in data 1.10.2016, in Treviglio (anno 2016, atto n. 41, reg.
Treviglio, Parte I);
provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Stancampiano, per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande;
spese al definitivo.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Treviglio, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente
Dott.ssa MA Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa RI MA Stancampiano
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