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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2351/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19015/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430727 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430727 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430727 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430727 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430727 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430727 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1487/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti e chiede la condanna alle spese
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4/10/2024, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n. 112401430727 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (All. 1). È stato, di conseguenza, chiesto a
Ricorrente_1 un importo complessivamente pari ad € 8.983,00 (di cui € 6.042,07, quale importo totale complessivo accertato;
€ 2.933,05, quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83, quale importo per spese di notifica).
In data 12/12/2024, con ricorso notificato a mezzo pec, l'odierno Ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401430727, proponendo ricorso per l'annullamento del suddetto avviso, documentando che per le annualità successive al 2018 aveva perso la disponibilità del'immobile.
Si costituiva in giudizio Roma capitale deducendo la legittimià del proprio operato e dichiarando di aver già provveduto ad annullare in sede di autotutela la parte principale delle somme recuperate.
Insisteva tuttavia per il rigetto nel resto del ricorso.
All'esito dell'udienza la causa veniva discussa e decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e deve essere accolto anche in relazione alla parte non oggetto del provvedimento di cessazione della materia del contendere, per l'anno 2018, dovendosi per tale parte il credito ritenere prescritto per l'avvenuto integrale decorso, alla data dell'atto impugnato, nel 2024, del termine quinquennale dal 31 dicembre dell'anno nel quale doveva esser versato il tributo, ovvero il 31.12.2018, che scadeva il
31.12.2023 e non il 31.12.2024.
Per quanto attiene alla restante parte, oggetto di annullamento in autotutela, le spese sono poste a carico dell'ufficio per il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere nei limiti di cui in parte motiva;
accoglie per il resto e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente liquidandole in
€ 1300,00 oltre accessori.
Il giudice rel dr. Ettore Favara
Il Presidentedr. Guido Cecinelli
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19015/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430727 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430727 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430727 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430727 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430727 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430727 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1487/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti e chiede la condanna alle spese
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4/10/2024, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n. 112401430727 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (All. 1). È stato, di conseguenza, chiesto a
Ricorrente_1 un importo complessivamente pari ad € 8.983,00 (di cui € 6.042,07, quale importo totale complessivo accertato;
€ 2.933,05, quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83, quale importo per spese di notifica).
In data 12/12/2024, con ricorso notificato a mezzo pec, l'odierno Ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401430727, proponendo ricorso per l'annullamento del suddetto avviso, documentando che per le annualità successive al 2018 aveva perso la disponibilità del'immobile.
Si costituiva in giudizio Roma capitale deducendo la legittimià del proprio operato e dichiarando di aver già provveduto ad annullare in sede di autotutela la parte principale delle somme recuperate.
Insisteva tuttavia per il rigetto nel resto del ricorso.
All'esito dell'udienza la causa veniva discussa e decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e deve essere accolto anche in relazione alla parte non oggetto del provvedimento di cessazione della materia del contendere, per l'anno 2018, dovendosi per tale parte il credito ritenere prescritto per l'avvenuto integrale decorso, alla data dell'atto impugnato, nel 2024, del termine quinquennale dal 31 dicembre dell'anno nel quale doveva esser versato il tributo, ovvero il 31.12.2018, che scadeva il
31.12.2023 e non il 31.12.2024.
Per quanto attiene alla restante parte, oggetto di annullamento in autotutela, le spese sono poste a carico dell'ufficio per il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere nei limiti di cui in parte motiva;
accoglie per il resto e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente liquidandole in
€ 1300,00 oltre accessori.
Il giudice rel dr. Ettore Favara
Il Presidentedr. Guido Cecinelli