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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9322 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11644/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
tra
nata il [...] Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Renato Buonajuto. ricorrente/opponente
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n.rOI-000100607 conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12.05.2025 l'epigrafata ricorrente ha proposto opposizione all'OIA n. ROI-000100607 a lei notificata quale rapp.te legale/liquidatrice della
[...]
in data 11.04.2025 con cui le è stato richiesto il pagamento della somma Controparte_2 di € 1.672,70 a titolo di sanzione amministrativa per presunte omissioni nel versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2017. Ella ha eccepito l'intervenuto giudicato costituito dalla sentenza n.8930-2024 che si è pronunciata in ordine all'OI-001418791 avente ad oggetto presunti contributi previdenziali dovuti per l'anno 2017; ha altresì eccepito la decadenza ex art.14 l.689/1981 in quanto l'atto di accertamento posto alla base dell'ordinanza ingiunzione, prot.
.5104.24/10/2018.0091146 non è mai stato notificato in data 19.11.2018 e mai posto nella sua CP_1 sfera di conoscenza con evidente compromissione del relativo diritto di difesa e, comunque, con un palese vizio nell'iter procedimentale di formazione dell'ordinanza-ingiunzione e in ogni caso la notifica
1 risulta tardiva con conseguente estinzione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa pretesa dall'Ente per decorso del termine di 90 giorni;
ha infine eccepito la prescrizione dei crediti e la carenza di legittimazione passiva essendo stata destinataria della sanzione amministrativa nella qualità di rapp.te legale ovvero liquidatrice della società che risulta essere stata Controparte_3 cancellata dal Registro delle Imprese in data 11.02.2020; ha infine dedotto l'infondatezza, nullità e/o inefficacia della ordinanza-ingiunzione – onere della prova;
l'omessa e/o insufficiente motivazione dell'atto. Ha quindi chiesto “A) In via pregiudiziale sospendere la provvisoria esecutorietà della opposta ordinanza ingiunzione;
B) In via preliminare ed assorbente dichiarare la nullità e/o annullamento della ordinanza ingiunzione n. OI-000100607 per l'intervenuto giudicato della sentenza n. 8930/2024 (RG.
543/2023) resa dal Tribunale di Napoli sezione Lavoro dott.ssa Borrelli in data 24.12.2024 e passata in giudicato;
C) Accertate e dichiarare in via pregiudiziale l'intervenuta decadenza ex art.14 della Legge 689/81 CP_ del diritto a irrogare la sanzione da parte del previdenziale;
D) Accertate e dichiarare in via pregiudiziale l'intervenuta prescrizione ex art.28 della Legge 689/81 del diritto a irrogare la sanzione da parte dell'Ente previdenziale e/o accertare la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi richiesti;
E) Accertare e dichiarare per i motivi esposti in premessa la nullità della notifica della ordinanza di ingiunzione e/o la carenza cdi legittimazione passiva della ricorrente;
F) In ogni caso accogliere il ricorso e dichiarare illegittima, inefficace, nulla e/o annullabile, anche parzialmente, la ordinanza-ingiunzione per le ragioni di cui in narrativa;
G)
Condannare al pagamento in favore dell'opponente delle Controparte_1 spese e competenze di causa con attribuzione”.
È stata accolta l'istanza e sospesa l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione in oggetto, ai sensi
DELL'ART.5 DEL DLGS 150/2011.
Indi, è stata effettuata la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione all , CP_1
a cura della cancelleria, con inoltro a mezzo PEC in data 28.05.2025.
L' si è tardivamente costituito in giudizio deducendo che l'Ufficio amministrativo ha CP_1 provveduto in data 3.12.25 ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione anzidetta e ha chiesto di “dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta con integrale compensazione delle spese di lite”.
All'odierna udienza, presenti i procuratori delle parti e discussa oralmente la causa, il
Giudicante ha pronunciato sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
Va condivisa la richiesta dell di dichiarare cessata la materia del contendere a cui ha CP_1 aderito in udienza parte ricorrente.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo
2 civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
In ordine al governo delle spese, va dato atto che fondatamente l'opponente ha resistito alla notifica dell'atto di rettifica della sanzione amministrativa comminata con l'OIA n. OI 001418791 con la quale l'istituto aveva chiesto il pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2017. Ed invero, tale comunicazione risulta emessa e notificata dopo il deposito della sentenza n. 8930/2024 pubbl. il 24/12/2024 che, a seguito dell'opposizione proposta, aveva annullato l'OIA stessa. L'atto per cui è causa ha una sequela numerica che dà conto con la sigla “r” anteposta al n.01, che si tratta della modifica dell'OIA già notificata -per la quale risulta definito il giudizio- in punto di importo della sanzione applicata.
3 Le spese, in considerazione dell'epoca dell'annullamento dell'OIA e dell'assenza di una valida giustificazione da parte dell che giustifichi il suo ritardo, sono a carico dell nella misura CP_1 CP_1 liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in € CP_1
1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre rimborso CU, IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 16.12.2025 il giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11644/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
tra
nata il [...] Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Renato Buonajuto. ricorrente/opponente
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n.rOI-000100607 conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12.05.2025 l'epigrafata ricorrente ha proposto opposizione all'OIA n. ROI-000100607 a lei notificata quale rapp.te legale/liquidatrice della
[...]
in data 11.04.2025 con cui le è stato richiesto il pagamento della somma Controparte_2 di € 1.672,70 a titolo di sanzione amministrativa per presunte omissioni nel versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2017. Ella ha eccepito l'intervenuto giudicato costituito dalla sentenza n.8930-2024 che si è pronunciata in ordine all'OI-001418791 avente ad oggetto presunti contributi previdenziali dovuti per l'anno 2017; ha altresì eccepito la decadenza ex art.14 l.689/1981 in quanto l'atto di accertamento posto alla base dell'ordinanza ingiunzione, prot.
.5104.24/10/2018.0091146 non è mai stato notificato in data 19.11.2018 e mai posto nella sua CP_1 sfera di conoscenza con evidente compromissione del relativo diritto di difesa e, comunque, con un palese vizio nell'iter procedimentale di formazione dell'ordinanza-ingiunzione e in ogni caso la notifica
1 risulta tardiva con conseguente estinzione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa pretesa dall'Ente per decorso del termine di 90 giorni;
ha infine eccepito la prescrizione dei crediti e la carenza di legittimazione passiva essendo stata destinataria della sanzione amministrativa nella qualità di rapp.te legale ovvero liquidatrice della società che risulta essere stata Controparte_3 cancellata dal Registro delle Imprese in data 11.02.2020; ha infine dedotto l'infondatezza, nullità e/o inefficacia della ordinanza-ingiunzione – onere della prova;
l'omessa e/o insufficiente motivazione dell'atto. Ha quindi chiesto “A) In via pregiudiziale sospendere la provvisoria esecutorietà della opposta ordinanza ingiunzione;
B) In via preliminare ed assorbente dichiarare la nullità e/o annullamento della ordinanza ingiunzione n. OI-000100607 per l'intervenuto giudicato della sentenza n. 8930/2024 (RG.
543/2023) resa dal Tribunale di Napoli sezione Lavoro dott.ssa Borrelli in data 24.12.2024 e passata in giudicato;
C) Accertate e dichiarare in via pregiudiziale l'intervenuta decadenza ex art.14 della Legge 689/81 CP_ del diritto a irrogare la sanzione da parte del previdenziale;
D) Accertate e dichiarare in via pregiudiziale l'intervenuta prescrizione ex art.28 della Legge 689/81 del diritto a irrogare la sanzione da parte dell'Ente previdenziale e/o accertare la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi richiesti;
E) Accertare e dichiarare per i motivi esposti in premessa la nullità della notifica della ordinanza di ingiunzione e/o la carenza cdi legittimazione passiva della ricorrente;
F) In ogni caso accogliere il ricorso e dichiarare illegittima, inefficace, nulla e/o annullabile, anche parzialmente, la ordinanza-ingiunzione per le ragioni di cui in narrativa;
G)
Condannare al pagamento in favore dell'opponente delle Controparte_1 spese e competenze di causa con attribuzione”.
È stata accolta l'istanza e sospesa l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione in oggetto, ai sensi
DELL'ART.5 DEL DLGS 150/2011.
Indi, è stata effettuata la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione all , CP_1
a cura della cancelleria, con inoltro a mezzo PEC in data 28.05.2025.
L' si è tardivamente costituito in giudizio deducendo che l'Ufficio amministrativo ha CP_1 provveduto in data 3.12.25 ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione anzidetta e ha chiesto di “dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta con integrale compensazione delle spese di lite”.
All'odierna udienza, presenti i procuratori delle parti e discussa oralmente la causa, il
Giudicante ha pronunciato sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
Va condivisa la richiesta dell di dichiarare cessata la materia del contendere a cui ha CP_1 aderito in udienza parte ricorrente.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo
2 civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
In ordine al governo delle spese, va dato atto che fondatamente l'opponente ha resistito alla notifica dell'atto di rettifica della sanzione amministrativa comminata con l'OIA n. OI 001418791 con la quale l'istituto aveva chiesto il pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2017. Ed invero, tale comunicazione risulta emessa e notificata dopo il deposito della sentenza n. 8930/2024 pubbl. il 24/12/2024 che, a seguito dell'opposizione proposta, aveva annullato l'OIA stessa. L'atto per cui è causa ha una sequela numerica che dà conto con la sigla “r” anteposta al n.01, che si tratta della modifica dell'OIA già notificata -per la quale risulta definito il giudizio- in punto di importo della sanzione applicata.
3 Le spese, in considerazione dell'epoca dell'annullamento dell'OIA e dell'assenza di una valida giustificazione da parte dell che giustifichi il suo ritardo, sono a carico dell nella misura CP_1 CP_1 liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in € CP_1
1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre rimborso CU, IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 16.12.2025 il giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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