Art. 56.
Ai fini della conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, la facolta' accordata da leggi di contenuto particolare per l'estensione a spese di parte corrente delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , deve in ogni caso intendersi riferita all'articolo 36, secondo comma, dello stesso regio decreto n. 2440, quale risulta sostituito dall' articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 , e successive modificazioni.
Ai fini della conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, la facolta' accordata da leggi di contenuto particolare per l'estensione a spese di parte corrente delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , deve in ogni caso intendersi riferita all'articolo 36, secondo comma, dello stesso regio decreto n. 2440, quale risulta sostituito dall' articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 , e successive modificazioni.