Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2026, proposto da
Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Giuseppe Vallania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lodi, non costituito in giudizio;
nei confronti
Aldia Cooperativa Sociale, Accento Società Cooperativa Sociale, non costituite in giudizio;
per l’accertamento
- del diritto di accesso e per l’annullamento della decisione assunta dal Comune di Lodi, ai sensi dell’art. 36 comma 3 del D.lgs. 36/2023, sulla richiesta di oscuramento dell’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa SI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che
con dichiarazione depositata in giudizio dalla ricorrente in data 23.2.2026 e notificata alle controparti in data 23.2.2026, viene dichiarata l’intenzione di rinunciare al giudizio a seguito dell’esame della documentazione trasmessa dalla stazione appaltante successivamente alla proposizione del ricorso;
l’atto di rinuncia non è sottoscritto personalmente dalla ricorrente e il procuratore di quest'ultima non risulta munito di mandato speciale;
per giurisprudenza costante, la procura ad litem, quand'anche faccia menzione della facoltà di rinunciare al ricorso – menzione che nel caso di specie neppure sussiste - non vale ai fini di cui all’art. 84, co. 1 cod.proc.amm. (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 15/06/2015, n. 2940; in senso conforme, cfr. da ultimo TAR Veneto, Sez. I, 24/01/2024 n. 110; TAR Lazio - Roma, Sez. I, 11/02/2022, n. 1668);
la rinuncia agli atti non rispetta, dunque, tutte le prescrizioni di cui all'art. 84, comma 1, cod.proc.amm. e non legittima la declaratoria di estinzione del ricorso. Tuttavia, in conformità all'art. 84, c. 4 cod.proc.amm., essa è indice incontroverso della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa nel merito in capo alla ricorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 06/03/2023, n. 2317);
pertanto, deve essere dichiarata ex art. 35, co. 1 lett. c) cod.proc.amm. l'improcedibilità del ricorso;
le spese di giudizio possono essere compensate, in conformità a quanto previsto all’art. 84, c. 2, cod.proc.amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA SS, Presidente
SI CA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI CA | MA DA SS |
IL SEGRETARIO