Articolo 4 della Legge 26 aprile 1974, n. 181
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 giugno 1974
Art. 4.
E' autorizzata, fino ad un ammontare di lire 8 milioni, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.
Entrata in vigore il 6 giugno 1974