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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/08/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 517/2025
promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE ROVERE MATTIA, con elezione di domicilio in VIA CAVALLOTTI n. 6,
33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LOT REMO, con elezione di domicilio in VIA MANIN n. 3, 31046 ODERZO
(TV), presso lo studio del difensore;
resistente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Brugnera (PN), in data
18/09/2004, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: nato ad [...] il Persona_1
21/04/2004, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e ER2
, nata ad [...] il06/04/2009;
[...]
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da foglio di note congiunte depositato il 02/07/2025 e cioè “1) pronunciare la separazione consensuale tra le parti e disporre le conseguenti comunicazioni/annotazioni agli Uffici competenti;
2) disporre, a favore della SIa l'assegnazione dell'attuale abitazione CP_1
coniugale, con suo integrale subentro nel contratto di locazione e nelle relative obbligazioni, ex art.6 c.2 della L. n.392/78;
3) disporre, a carico del SI ed a favore della SIa il Pt_1 CP_1
pagamento di un assegno di mantenimento (da corrispondersi unicamente fino alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) di € 500,00/mese oltre rivalutazione ISTAT annuale;
4) Con riferimento al veicolo Ford Kuga di proprietà del sig. le parti si Pt_1
riconoscono reciprocamente in questa sede, con riserva di meglio formalizzare nei modi previsti dalla Legge, quanto segue: impregiudicata la titolarità
esclusiva del veicolo Ford Kuga targato EA 502 YM in capo al SI , Pt_1
questi ne concederà l'utilizzo in comodato alla SIa che già lo CP_1
detiene e che potrà continuare ad utilizzarlo come meglio ritiene nei limiti di
Legge, con l'obbligo di concederne al l'uso occasionale dietro richiesta Pt_1
motivata di quest'ultimo con preavviso di almeno 5 giorni;
entro 30 (trenta)
giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, le parti formalizzeranno un contratto di comodato nei termini appena descritti, che si riservano di registrare/trascrivere (ripartendo al 50% ciascuno le eventuali spese di redazione e registrazione/trascrizione) nei modi previsti dalla Legge e presso gli enti e le autorità preposti;
entro il medesimo termine, le parti cureranno di verificare che l'attuale assicurazione RCA del veicolo Ford Kuga copra la responsabilità per eventuali sinistri cagionati (in tutto od in parte) da entrambi i coniugi conducenti. In caso negativo, le parti si obbligano ad
2 integrare/modificare la copertura assicurativa esistente affinché entrambi (se conducenti del mezzo) siano soggetti alla copertura RCA in caso di sinistro da loro cagionato;
la SIa si obbliga a rimborsare al SI , CP_1 Pt_1
previa esibizione dei giustificativi di spesa, il 50% degli oneri periodici di bollo ed assicurazione relativi al veicolo Ford Kuga targato EA 502 YM;
5) disporre l'accollo integrale a carico del SI dell'onere di Pt_1
pagamento del mutuo e del finanziamento cointestati fra i coniugi, di cui in narrativa;
ER 6) disporre l'affidamento condiviso della LI MI , con obbligo di concordare fra i genitori le decisioni di maggiore interesse per la LI
(relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della MI), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa e con collocazione prevalente presso la madre nonché con facoltà per il SI di vederla quando vorrà, Pt_1
compatibilmente con la volontà e gli impegni della MI;
7) disporre, a carico del SI , il versamento di un contributo al Pt_1
ER mantenimento della LI MI dell'importo di € 1.000,00/mese, con riparto fra i coniugi delle spese straordinarie della medesima (così come individuate dal protocollo del Tribunale di Pordenone del 2018, da ritenersi qui integralmente richiamato) al 70% a carico del SI ed al 30% a Pt_1
carico della SIa CP_1
8) disporre, a carico del SI ed a favore della SIa la Pt_1 CP_1
cessione della quota del 50% dell'AUU della LI MI di pertinenza del
SI ; Pt_1
9) (previo decorso del termine di legge e constata la mancata riconciliazione dei coniugi e le altre condizioni di legge) pronunciare la sentenza di
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e disporre le conseguenti comunicazioni/annotazioni agli Uffici competenti;
10) per l'effetto disporre, a carico del SI ed a favore della SIa Pt_1
3 salva la sopravvenienza nelle more di modifiche delle condizioni CP_1
economiche delle parti, il pagamento di un assegno divorzile (con decorrenza dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio)
di € 500,00/mese oltre rivalutazione ISTAT annuale;
11) compensare integralmente tra le parti le spese legali del giudizio n.517/25
R.G. Trib. Pordenone”.
FATTO
Con ricorso cumulativo depositato il 12/03/2025, ha Parte_1
chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge , con la CP_1
quale aveva contratto matrimonio in Brugnera (PN), in data 18/09/2004; ha dedotto che dall'unione sono nati i figli (21/04/2004), Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (06/04/2009) Persona_2
e che era ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha
ER chiesto l'affido condiviso tra i genitori della LI MI , e, previa audizione della stessa, collocarsi la MI in via prevalente presso la madre, e in via residuale presso il padre, secondo gli orari e i giorni scelti dalla MI,
in subordine, collocarsi la MI in via prevalente o esclusiva presso il genitore da quest'ultima individuato, con scelta dei tempi e degli orari di permanenza;
ha chiesto disporsi che le decisioni di maggiore interesse per la
LI relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della MI vengano assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI;
ha formulato due possibili alternative rispetto
ER all'assegno quale suo contributo al mantenimento per la LI : A) non assegnazione alla convenuta dell'ex immobile coniugale (con permanenza della titolarità del contratto sullo stesso esclusivamente in capo al ricorrente),
offrendo un importo non superiore ad euro 300,00 mensili per il caso di collocazione della MI presso la madre in via esclusiva/prevalente, o un importo non superiore ad euro 150,00 mensili per il caso di collocazione della
4 MI in modo paritario presso i due genitori;
B) assegnazione alla convenuta dell'ex immobile coniugale (con voltura della titolarità dell'attuale contratto di locazione in favore della resistente), offrendo un importo non superiore ad euro 800,00 mensili per il caso di collocazione presso la madre in via esclusiva/prevalente, o un importo non superiore ad euro 500,00 mensili per il caso di collocazione della MI in modo paritario presso i due coniugi,
il tutto oltre rivalutazione secondo gli indici Istat e oltre la suddivisione al 50%
tra i genitori delle spese straordinarie, con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge. Inoltre, previo decorso del termine stabilito dall'art. 3 della L.
n. 898/70, ha chiesto fissarsi udienza di comparizione delle parti, e, verificata la protratta mancata convivenza tra i medesimi, ed accertato, quindi, che sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
, nel costituirsi nel procedimento in data22/05/2025, non si è CP_1
opposta alla domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente;
ha chiesto disporsi l'affido
ER condiviso della LI , con collocazione prevalente presso la madre;
ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento della LI MI con un assegno pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre la suddivisione delle spese straordinarie rispettivamente poste per il 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre;
rispetto alle visite padre-LI ha condiviso quanto proposto dal ricorrente;
ha chiesto, inoltre, un contributo al mantenimento in favore della moglie a carico del marito nella misura non inferiore ad euro
500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, ovvero, della diversa, maggiore o
MI somma, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione Istat;
ha chiesto, infine, assegnarsi alla resistente la casa coniugale in cui vivrà insieme con i figli;
ha chiesto, a favore della resistente, l'utilizzo dell'autovettura Ford
Kuga, nonché l'utilizzo del rimorchio Humbaur 2 Atis, attualmente in uso alla
5 stessa per le esigenze familiari ed in particolare a servizio delle necessità di
ER
, tra cui la pratica dell'equitazione. Inoltre, una volta decorso il termine di legge ex art. 3 L. 898/1970, ha chiesto fissarsi udienza di comparizione dei coniugi e, previa verifica della mancata convivenza dei medesimi,
pronunziarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e concedersi, a favore della convenuta e a carico del ricorrente, un assegno divorzile nella misura non inferiore ad euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione
Istat, ovvero della diversa, maggiore o MI somma, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione Istat;
ha chiesto un affido condiviso tra i genitori
ER della LI MI , con collocazione prevalente presso la madre, secondo gli orari e i giorni scelti dalla MI, con facoltà del padre di tenere con sé la
LI ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre;
ha chiesto disporsi che i coniugi eserciteranno continuativamente la potestà genitoriale,
assumendone le decisioni di maggiore interesse per la LI relative all'istruzione, educazione e salute e che vengano assunte di comune accordo tra i coniugi, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturali e aspirazione della MI;
ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento per la LI
ER mediante un assegno nella misura non inferiore ad euro 1.000,00 mensili,
oltre rivalutazione Istat, ovvero la diversa, maggiore o minor somma, che sarà
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione Istat;
ha chiesto che il ricorrente continui a provvedere al pagamento delle rate del mutuo fondiario contratto con la BCC Pordenonese, nonché del finanziamento contratto con Agos
Ducato, sino alla loro naturale conclusione;
infine, ha chiesto in via cautelativa di disporsi CTU medico-legale atta a comprovare la patologia di spondilosi artrosica psoriasica di cui è affetta la resistente.
Nell more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio pendente, dichiarando di volere ottenere la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate in epigrafe,
come da foglio di note congiunte depositato il 02/07/2025 e, all'udienza del
6 03/07/2025, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di cumulo diretta ad ottenere la separazione personale e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., proposta da , alla Parte_1
quale la controparte ha aderito, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e
ER ravvisato che le clausole relative alla LI non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi –
possa procedere alla trattazione e istruzione dell'ulteriore domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
7 , i quali hanno contratto matrimonio in Brugnera (PN), in data CP_1
18/09/2004;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di BRUGNERA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2004, atto n. 15, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 12/08/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 517/2025
promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE ROVERE MATTIA, con elezione di domicilio in VIA CAVALLOTTI n. 6,
33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LOT REMO, con elezione di domicilio in VIA MANIN n. 3, 31046 ODERZO
(TV), presso lo studio del difensore;
resistente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Brugnera (PN), in data
18/09/2004, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: nato ad [...] il Persona_1
21/04/2004, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e ER2
, nata ad [...] il06/04/2009;
[...]
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da foglio di note congiunte depositato il 02/07/2025 e cioè “1) pronunciare la separazione consensuale tra le parti e disporre le conseguenti comunicazioni/annotazioni agli Uffici competenti;
2) disporre, a favore della SIa l'assegnazione dell'attuale abitazione CP_1
coniugale, con suo integrale subentro nel contratto di locazione e nelle relative obbligazioni, ex art.6 c.2 della L. n.392/78;
3) disporre, a carico del SI ed a favore della SIa il Pt_1 CP_1
pagamento di un assegno di mantenimento (da corrispondersi unicamente fino alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) di € 500,00/mese oltre rivalutazione ISTAT annuale;
4) Con riferimento al veicolo Ford Kuga di proprietà del sig. le parti si Pt_1
riconoscono reciprocamente in questa sede, con riserva di meglio formalizzare nei modi previsti dalla Legge, quanto segue: impregiudicata la titolarità
esclusiva del veicolo Ford Kuga targato EA 502 YM in capo al SI , Pt_1
questi ne concederà l'utilizzo in comodato alla SIa che già lo CP_1
detiene e che potrà continuare ad utilizzarlo come meglio ritiene nei limiti di
Legge, con l'obbligo di concederne al l'uso occasionale dietro richiesta Pt_1
motivata di quest'ultimo con preavviso di almeno 5 giorni;
entro 30 (trenta)
giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, le parti formalizzeranno un contratto di comodato nei termini appena descritti, che si riservano di registrare/trascrivere (ripartendo al 50% ciascuno le eventuali spese di redazione e registrazione/trascrizione) nei modi previsti dalla Legge e presso gli enti e le autorità preposti;
entro il medesimo termine, le parti cureranno di verificare che l'attuale assicurazione RCA del veicolo Ford Kuga copra la responsabilità per eventuali sinistri cagionati (in tutto od in parte) da entrambi i coniugi conducenti. In caso negativo, le parti si obbligano ad
2 integrare/modificare la copertura assicurativa esistente affinché entrambi (se conducenti del mezzo) siano soggetti alla copertura RCA in caso di sinistro da loro cagionato;
la SIa si obbliga a rimborsare al SI , CP_1 Pt_1
previa esibizione dei giustificativi di spesa, il 50% degli oneri periodici di bollo ed assicurazione relativi al veicolo Ford Kuga targato EA 502 YM;
5) disporre l'accollo integrale a carico del SI dell'onere di Pt_1
pagamento del mutuo e del finanziamento cointestati fra i coniugi, di cui in narrativa;
ER 6) disporre l'affidamento condiviso della LI MI , con obbligo di concordare fra i genitori le decisioni di maggiore interesse per la LI
(relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della MI), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa e con collocazione prevalente presso la madre nonché con facoltà per il SI di vederla quando vorrà, Pt_1
compatibilmente con la volontà e gli impegni della MI;
7) disporre, a carico del SI , il versamento di un contributo al Pt_1
ER mantenimento della LI MI dell'importo di € 1.000,00/mese, con riparto fra i coniugi delle spese straordinarie della medesima (così come individuate dal protocollo del Tribunale di Pordenone del 2018, da ritenersi qui integralmente richiamato) al 70% a carico del SI ed al 30% a Pt_1
carico della SIa CP_1
8) disporre, a carico del SI ed a favore della SIa la Pt_1 CP_1
cessione della quota del 50% dell'AUU della LI MI di pertinenza del
SI ; Pt_1
9) (previo decorso del termine di legge e constata la mancata riconciliazione dei coniugi e le altre condizioni di legge) pronunciare la sentenza di
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e disporre le conseguenti comunicazioni/annotazioni agli Uffici competenti;
10) per l'effetto disporre, a carico del SI ed a favore della SIa Pt_1
3 salva la sopravvenienza nelle more di modifiche delle condizioni CP_1
economiche delle parti, il pagamento di un assegno divorzile (con decorrenza dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio)
di € 500,00/mese oltre rivalutazione ISTAT annuale;
11) compensare integralmente tra le parti le spese legali del giudizio n.517/25
R.G. Trib. Pordenone”.
FATTO
Con ricorso cumulativo depositato il 12/03/2025, ha Parte_1
chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge , con la CP_1
quale aveva contratto matrimonio in Brugnera (PN), in data 18/09/2004; ha dedotto che dall'unione sono nati i figli (21/04/2004), Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (06/04/2009) Persona_2
e che era ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha
ER chiesto l'affido condiviso tra i genitori della LI MI , e, previa audizione della stessa, collocarsi la MI in via prevalente presso la madre, e in via residuale presso il padre, secondo gli orari e i giorni scelti dalla MI,
in subordine, collocarsi la MI in via prevalente o esclusiva presso il genitore da quest'ultima individuato, con scelta dei tempi e degli orari di permanenza;
ha chiesto disporsi che le decisioni di maggiore interesse per la
LI relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della MI vengano assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI;
ha formulato due possibili alternative rispetto
ER all'assegno quale suo contributo al mantenimento per la LI : A) non assegnazione alla convenuta dell'ex immobile coniugale (con permanenza della titolarità del contratto sullo stesso esclusivamente in capo al ricorrente),
offrendo un importo non superiore ad euro 300,00 mensili per il caso di collocazione della MI presso la madre in via esclusiva/prevalente, o un importo non superiore ad euro 150,00 mensili per il caso di collocazione della
4 MI in modo paritario presso i due genitori;
B) assegnazione alla convenuta dell'ex immobile coniugale (con voltura della titolarità dell'attuale contratto di locazione in favore della resistente), offrendo un importo non superiore ad euro 800,00 mensili per il caso di collocazione presso la madre in via esclusiva/prevalente, o un importo non superiore ad euro 500,00 mensili per il caso di collocazione della MI in modo paritario presso i due coniugi,
il tutto oltre rivalutazione secondo gli indici Istat e oltre la suddivisione al 50%
tra i genitori delle spese straordinarie, con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge. Inoltre, previo decorso del termine stabilito dall'art. 3 della L.
n. 898/70, ha chiesto fissarsi udienza di comparizione delle parti, e, verificata la protratta mancata convivenza tra i medesimi, ed accertato, quindi, che sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
, nel costituirsi nel procedimento in data22/05/2025, non si è CP_1
opposta alla domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente;
ha chiesto disporsi l'affido
ER condiviso della LI , con collocazione prevalente presso la madre;
ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento della LI MI con un assegno pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre la suddivisione delle spese straordinarie rispettivamente poste per il 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre;
rispetto alle visite padre-LI ha condiviso quanto proposto dal ricorrente;
ha chiesto, inoltre, un contributo al mantenimento in favore della moglie a carico del marito nella misura non inferiore ad euro
500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, ovvero, della diversa, maggiore o
MI somma, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione Istat;
ha chiesto, infine, assegnarsi alla resistente la casa coniugale in cui vivrà insieme con i figli;
ha chiesto, a favore della resistente, l'utilizzo dell'autovettura Ford
Kuga, nonché l'utilizzo del rimorchio Humbaur 2 Atis, attualmente in uso alla
5 stessa per le esigenze familiari ed in particolare a servizio delle necessità di
ER
, tra cui la pratica dell'equitazione. Inoltre, una volta decorso il termine di legge ex art. 3 L. 898/1970, ha chiesto fissarsi udienza di comparizione dei coniugi e, previa verifica della mancata convivenza dei medesimi,
pronunziarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e concedersi, a favore della convenuta e a carico del ricorrente, un assegno divorzile nella misura non inferiore ad euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione
Istat, ovvero della diversa, maggiore o MI somma, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione Istat;
ha chiesto un affido condiviso tra i genitori
ER della LI MI , con collocazione prevalente presso la madre, secondo gli orari e i giorni scelti dalla MI, con facoltà del padre di tenere con sé la
LI ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre;
ha chiesto disporsi che i coniugi eserciteranno continuativamente la potestà genitoriale,
assumendone le decisioni di maggiore interesse per la LI relative all'istruzione, educazione e salute e che vengano assunte di comune accordo tra i coniugi, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturali e aspirazione della MI;
ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento per la LI
ER mediante un assegno nella misura non inferiore ad euro 1.000,00 mensili,
oltre rivalutazione Istat, ovvero la diversa, maggiore o minor somma, che sarà
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione Istat;
ha chiesto che il ricorrente continui a provvedere al pagamento delle rate del mutuo fondiario contratto con la BCC Pordenonese, nonché del finanziamento contratto con Agos
Ducato, sino alla loro naturale conclusione;
infine, ha chiesto in via cautelativa di disporsi CTU medico-legale atta a comprovare la patologia di spondilosi artrosica psoriasica di cui è affetta la resistente.
Nell more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio pendente, dichiarando di volere ottenere la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate in epigrafe,
come da foglio di note congiunte depositato il 02/07/2025 e, all'udienza del
6 03/07/2025, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di cumulo diretta ad ottenere la separazione personale e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., proposta da , alla Parte_1
quale la controparte ha aderito, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e
ER ravvisato che le clausole relative alla LI non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi –
possa procedere alla trattazione e istruzione dell'ulteriore domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
7 , i quali hanno contratto matrimonio in Brugnera (PN), in data CP_1
18/09/2004;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di BRUGNERA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2004, atto n. 15, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 12/08/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
8