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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 25.9.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4712/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA nato ad [...] l'[...], c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Di Gaeta e dall'avv. Benedetta Tedeschi, elettivamente domiciliato in Avellino, alla via
Piave, n. 59;
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Barbara Basco, elettivamente domiciliato in Avellino in via S. Esposito n. 4;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 09.12.2022, ha proposto domanda di Parte_1 accertamento negativo del credito, pari ad € 5.400,00 vantato dalla ex moglie a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia minore nel periodo giugno 2018- maggio 2021, chiedendo di Persona_1 accertare che, in virtù dell'accordo intercorso successivamente al giudizio di separazione consensuale, nulla è dovuto per il predetto periodo;
di accertare, altresì, che, nel periodo suindicato, egli ha sostenuto per intero le spese straordinarie nell'interesse della figlia e di condannare al pagamento delle stesse nella Controparte_1 misura della metà, come indicato nell'accordo omologato, riservandosi di articolare mezzi istruttori. In via subordinata, la parte ha chiesto di accertare la non debenza del credito vantato dalla convenuta e, tenuto conto della pendenza della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. n. 808/2022 R.G.E. innanzi al Tribunale di Avellino, di condannare controparte alla ripetizione delle somme da lei indebitamente percepite medio tempore in pendenza di tale ultima procedura. In punto di fatto, l'attore ha esposto che, con decreto n. 671/2018, il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi che prevedeva l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione principale presso l'abitazione materna e 1/3 l'obbligo, in capo a lui, di corrispondere alla ex moglie, a titolo di mantenimento della figlia, la somma di €
150,00 mensili a decorrere dal mese di aprile del 2018 con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%. La parte ha, poi, soggiunto di aver versato regolarmente l'assegno di mantenimento fino al mese di maggio 2018 in quanto, per il periodo successivo giugno 2018 - maggio 2021, aveva stabilito, in comune accordo verbale con la moglie, il collocamento della minore presso di sé e l'esonero dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento. L'attore ha, ancora, allegato che, nel periodo in esame, aveva accompagnato e ripreso la minore presso la scuola materna, aveva pernottato con la stessa e aveva provveduto a tutte le necessità quotidiane sostenendo anche spese straordinarie. L'attore ha aggiunto che, nel periodo da settembre
2019 a maggio 2021, la bambina aveva vissuto stabilmente presso la sua abitazione in quanto la convenuta si era trasferita, insieme al nuovo compagno, al Nord Italia, risiedendo, dapprima, ad Alassio e CP_1 successivamente a Sanremo e rientrando ad Avellino circa 3 volte al mese per pochi giorni e che, infine, a decorrere da giugno 2021, aveva nuovamente corrisposto l'assegno di mantenimento per la nuova collocazione della minore presso la madre. Infine, l'attore ha evidenziato che “confidando nella lealtà e correttezza della moglie che non era in grado di assicurare quotidianamente una continuità affettiva e materiale alla bambina”, non aveva agito ai sensi dell'art. 710 c.p.c. per richiedere la modifica delle condizioni di separazione.
Con comparsa, depositata il 03.05.2023, si è costituita chiedendo il rigetto delle Controparte_1 avverse domande e di condannare l'attore ex art. 96 c.p.c. La parte ha negato la sussistenza di diverse pattuizioni o accordi modificativi dell'accordo di separazione e, nel merito, ha esposto che la procedura esecutiva di pignoramento presso il terzo “Meccanica Service di UI LE si era conclusa con l'ordinanza del 09.03.2023 di assegnazione dell'importo di € 5.900,00. Infine, la convenuta ha censurato la gravità del comportamento dell'attore, sottrattosi al versamento delle mensilità a titolo di mantenimento della figlia da giugno 2018 a maggio 2021, nonostante “innumerevoli solleciti per le vie brevi ed epistolari” ed ha evidenziato che il credito controverso è fondato sul decreto di omologa della separazione, che costituisce un titolo esecutivo, valido ed efficace non essendo intervenuta alcuna modifica o provvedimento giudiziario atto a mutarne le condizioni.
Con note depositate per l'udienza del 09.10.2023, l'attore ha evidenziato di aver sporto querele contro l'ex moglie per l'inosservanza del provvedimento sull'affido.
La causa è stata, poi, rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Ciò premesso, deve essere anzitutto osservato che l'attore ha formulato una domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla ex moglie a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore, senza reiterare la richiesta volta ad ottenere la condanna della resistente al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% (cfr. note depositate il 05.10.2023 e l'08.05.2024).
In merito alla prima domanda la parte ha osservato di non essere debitore dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento in ragione di un accordo verbale intercorso con la moglie rispetto al quale non ha articolato alcuna prova. A conferma di quanto asserito, infatti, l'attore ha semplicemente allegato di essersi
2/3 preso unilateralmente cura della figlia, moralmente ed economicamente, ed ha prodotto documentazione relativa a ricevute per spese mediche, fatture della scuola materna dal 2018 al 2021 e ricevute per beni personali, alimenti specifici per bambini. Tuttavia, come detto, non ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. per articolare idonea prova corroborante le proprie allegazioni e non ha dunque dimostrato l'esistenza di alcun accordo diverso da quanto stabilito nel decreto di omologa n. 671/2018, né né, infine, ha depositato note conclusive per l'udienza del 25.9.2025. Per avvalorare la propria tesi, nelle precedenti note depositate per l'udienza del 4.6.2024, la parte si è limitata a depositare il certificato di residenza della minore, la quale da settembre 2019 risulta residente a [...]presso l'abitazione del padre, e ha fatto riferimento alle denunce di inosservanza della legge ex art. 650 c.p. a carico della convenuta , non documentate. CP_1
Orbene ritiene il Tribunale che le allegazioni di parte e la documentazione da lui depositata non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un accordo modificativo delle condizioni di separazione con conseguente rigetto della domanda principale. La domanda subordinata, consequenziale alla prima, deve, invece, intendersi assorbita dal rigetto della principale.
Infine la domanda volta alla ripetizione delle spese straordinarie sostenute per intero nella misura del 50%, contenuta nella citazione, e peraltro non quantificata, non risultando reiterata nelle successive note di udienza depositate il 05.10.2023 e l'08.05.2024 deve intendersi rinunciata.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della lite, dell'omesso espletamento della fase istruttoria e dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 in ragione del grado di complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
1.698,5, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Barbara Basco, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso il 30.9.2025 all'esito dell'udienza del 25.9.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 25.9.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4712/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA nato ad [...] l'[...], c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Di Gaeta e dall'avv. Benedetta Tedeschi, elettivamente domiciliato in Avellino, alla via
Piave, n. 59;
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Barbara Basco, elettivamente domiciliato in Avellino in via S. Esposito n. 4;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 09.12.2022, ha proposto domanda di Parte_1 accertamento negativo del credito, pari ad € 5.400,00 vantato dalla ex moglie a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia minore nel periodo giugno 2018- maggio 2021, chiedendo di Persona_1 accertare che, in virtù dell'accordo intercorso successivamente al giudizio di separazione consensuale, nulla è dovuto per il predetto periodo;
di accertare, altresì, che, nel periodo suindicato, egli ha sostenuto per intero le spese straordinarie nell'interesse della figlia e di condannare al pagamento delle stesse nella Controparte_1 misura della metà, come indicato nell'accordo omologato, riservandosi di articolare mezzi istruttori. In via subordinata, la parte ha chiesto di accertare la non debenza del credito vantato dalla convenuta e, tenuto conto della pendenza della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. n. 808/2022 R.G.E. innanzi al Tribunale di Avellino, di condannare controparte alla ripetizione delle somme da lei indebitamente percepite medio tempore in pendenza di tale ultima procedura. In punto di fatto, l'attore ha esposto che, con decreto n. 671/2018, il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi che prevedeva l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione principale presso l'abitazione materna e 1/3 l'obbligo, in capo a lui, di corrispondere alla ex moglie, a titolo di mantenimento della figlia, la somma di €
150,00 mensili a decorrere dal mese di aprile del 2018 con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%. La parte ha, poi, soggiunto di aver versato regolarmente l'assegno di mantenimento fino al mese di maggio 2018 in quanto, per il periodo successivo giugno 2018 - maggio 2021, aveva stabilito, in comune accordo verbale con la moglie, il collocamento della minore presso di sé e l'esonero dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento. L'attore ha, ancora, allegato che, nel periodo in esame, aveva accompagnato e ripreso la minore presso la scuola materna, aveva pernottato con la stessa e aveva provveduto a tutte le necessità quotidiane sostenendo anche spese straordinarie. L'attore ha aggiunto che, nel periodo da settembre
2019 a maggio 2021, la bambina aveva vissuto stabilmente presso la sua abitazione in quanto la convenuta si era trasferita, insieme al nuovo compagno, al Nord Italia, risiedendo, dapprima, ad Alassio e CP_1 successivamente a Sanremo e rientrando ad Avellino circa 3 volte al mese per pochi giorni e che, infine, a decorrere da giugno 2021, aveva nuovamente corrisposto l'assegno di mantenimento per la nuova collocazione della minore presso la madre. Infine, l'attore ha evidenziato che “confidando nella lealtà e correttezza della moglie che non era in grado di assicurare quotidianamente una continuità affettiva e materiale alla bambina”, non aveva agito ai sensi dell'art. 710 c.p.c. per richiedere la modifica delle condizioni di separazione.
Con comparsa, depositata il 03.05.2023, si è costituita chiedendo il rigetto delle Controparte_1 avverse domande e di condannare l'attore ex art. 96 c.p.c. La parte ha negato la sussistenza di diverse pattuizioni o accordi modificativi dell'accordo di separazione e, nel merito, ha esposto che la procedura esecutiva di pignoramento presso il terzo “Meccanica Service di UI LE si era conclusa con l'ordinanza del 09.03.2023 di assegnazione dell'importo di € 5.900,00. Infine, la convenuta ha censurato la gravità del comportamento dell'attore, sottrattosi al versamento delle mensilità a titolo di mantenimento della figlia da giugno 2018 a maggio 2021, nonostante “innumerevoli solleciti per le vie brevi ed epistolari” ed ha evidenziato che il credito controverso è fondato sul decreto di omologa della separazione, che costituisce un titolo esecutivo, valido ed efficace non essendo intervenuta alcuna modifica o provvedimento giudiziario atto a mutarne le condizioni.
Con note depositate per l'udienza del 09.10.2023, l'attore ha evidenziato di aver sporto querele contro l'ex moglie per l'inosservanza del provvedimento sull'affido.
La causa è stata, poi, rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Ciò premesso, deve essere anzitutto osservato che l'attore ha formulato una domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla ex moglie a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore, senza reiterare la richiesta volta ad ottenere la condanna della resistente al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% (cfr. note depositate il 05.10.2023 e l'08.05.2024).
In merito alla prima domanda la parte ha osservato di non essere debitore dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento in ragione di un accordo verbale intercorso con la moglie rispetto al quale non ha articolato alcuna prova. A conferma di quanto asserito, infatti, l'attore ha semplicemente allegato di essersi
2/3 preso unilateralmente cura della figlia, moralmente ed economicamente, ed ha prodotto documentazione relativa a ricevute per spese mediche, fatture della scuola materna dal 2018 al 2021 e ricevute per beni personali, alimenti specifici per bambini. Tuttavia, come detto, non ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. per articolare idonea prova corroborante le proprie allegazioni e non ha dunque dimostrato l'esistenza di alcun accordo diverso da quanto stabilito nel decreto di omologa n. 671/2018, né né, infine, ha depositato note conclusive per l'udienza del 25.9.2025. Per avvalorare la propria tesi, nelle precedenti note depositate per l'udienza del 4.6.2024, la parte si è limitata a depositare il certificato di residenza della minore, la quale da settembre 2019 risulta residente a [...]presso l'abitazione del padre, e ha fatto riferimento alle denunce di inosservanza della legge ex art. 650 c.p. a carico della convenuta , non documentate. CP_1
Orbene ritiene il Tribunale che le allegazioni di parte e la documentazione da lui depositata non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un accordo modificativo delle condizioni di separazione con conseguente rigetto della domanda principale. La domanda subordinata, consequenziale alla prima, deve, invece, intendersi assorbita dal rigetto della principale.
Infine la domanda volta alla ripetizione delle spese straordinarie sostenute per intero nella misura del 50%, contenuta nella citazione, e peraltro non quantificata, non risultando reiterata nelle successive note di udienza depositate il 05.10.2023 e l'08.05.2024 deve intendersi rinunciata.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della lite, dell'omesso espletamento della fase istruttoria e dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 in ragione del grado di complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
1.698,5, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Barbara Basco, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso il 30.9.2025 all'esito dell'udienza del 25.9.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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