Art. 1.
La competenza a, conoscere della domanda di riabilitazione, se la sentenza di condanna e' stata pronunziata in territorio estero da un Tribunale militare italiano, ovvero, nel territorio del Regno, da un Tribunale militare straniero, appartiene alla Corte d'appello nel cui distretto si trova l'ufficio del casellario giudiziario presso il quale e conservato l'estratto della sentenza di condanna.
Nelle ipotesi previste dall'art. 603, capoverso, del Codice di procedura penale , la competenza appartiene alla Corte d'appello di Roma.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando ai chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 21 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA'
DE GASPERI - TOGLIATTI BROSIO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 29. - FRASCA
La competenza a, conoscere della domanda di riabilitazione, se la sentenza di condanna e' stata pronunziata in territorio estero da un Tribunale militare italiano, ovvero, nel territorio del Regno, da un Tribunale militare straniero, appartiene alla Corte d'appello nel cui distretto si trova l'ufficio del casellario giudiziario presso il quale e conservato l'estratto della sentenza di condanna.
Nelle ipotesi previste dall'art. 603, capoverso, del Codice di procedura penale , la competenza appartiene alla Corte d'appello di Roma.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando ai chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 21 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA'
DE GASPERI - TOGLIATTI BROSIO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 29. - FRASCA