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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 607 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 607 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA (C.F. C.F._1
) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 31/03/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 6.11.2008 e
13.11.2011, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.06.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
a) I ricorrenti vivranno ognuno nella propria residenza;
b) I coniugi vivranno separati, e i due figli minori, affidati ad entrambi i genitori, rimarranno a vivere con la madre nella casa coniugale assegnata alla stessa;
c) i figli rimarranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione della madre, e per quanto attiene i diritti di visita sarà seguito il seguente calendario:
- durante la prima settimana del mese il padre terrà con sé i due figli minori dal lunedì mattina fino al mercoledì mattina successivo, mentre la madre terrà con sé i ragazzi dal mercoledì mattina fino al mattino del sabato;
il padre terrà nuovamente con sé i figli, dal sabato mattina fino al successivo mercoledì mattina, giorno nel quale i ragazzi staranno nuovamente con la madre fino al lunedì mattina;
lo schema bisettimanale sopra riportato andrà nuovamente a ripetersi e così di volta in volta ogni 15 giorni.
Al fine di consentire con tale alternanza una equa distribuzione dei tempi dei ragazzi con entrambi i genitori si prevede altresì che ogni 15 giorni i figli trascorreranno anche il mercoledì con il padre in particolare in quelle settimane in cui la madre trascorrerà con loro i week end;
- per ciò che concerne le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni i figli trascorreranno il Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro, mentre i ragazzi trascorreranno il Capodanno con il genitore che li ha tenuti con sé a Natale. Per le festività Pasquali i ragazzi trascorreranno il giorno di
Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro sempre ad anni alterni. Resta inteso che comunque i genitori potranno concordare anche modalità diverse nel rispetto delle esigenze della volontà dei minori;
pagina 2 di 4 - per ciò che concerne il periodo delle vacanze estive ogni genitore avrà facoltà di tenere con sé i ragazzi per 15 giorni ininterrottamente con periodo da concordarsi di volta in volta fra i coniugi, tenendo in considerazione le esigenze dei minori;
- in ogni caso, visto i buoni rapporti del Signor sia con la madre sia con i figli, si potrà di Parte_2 concerto sia con la sig.ra e con il Signor modificare, estendere o diversificare le Pt_1 Parte_2 modalità di visita con i figli stessi.
- I coniugi non dovranno pertanto versare alcun assegno di mantenimento mensile in favore dei figli, in virtù del fatto che ciascuno provvederà direttamente.
- Inoltre, i genitori contribuiranno a sostenere in misura della metà (50%) tutte le spese straordinarie come previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna come richiamato dal Tribunale di Rimini;
- I coniugi si obbligano a crescere i figli nel reciproco rispetto di entrambi i genitori, impegnandosi altresì
a non limitare né inibire i rapporti dei ragazzi con i componenti delle rispettive famiglie di origine e si impegnano nel caso di attività dei minori ad essere partecipativi e presenti in base ai vari impegni che verranno di volta in volta concordati tra i coniugi;
- la signora si impegna a rilasciare l'immobile già adibito a casa familiare, sito in Rimini Parte_1 viale Alberto Simonini n.9, di proprietà esclusiva del signor , libero da persone e cose Parte_2 entro e non oltre il termine di anni 4 e 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
- g) I Sigg. e si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi Pt_1 Parte_2 passaporti e a quello dei minori ed in relazione ad eventuali soggiorni fuori del territorio nazionale dei figli con uno dei due genitori (che affronterà ogni spesa del viaggio ivi comprese quelle igienico sanitarie eventualmente necessarie all'uopo) sarà obbligo di quest'ultimo notiziare preventivamente l'altro genitore sulla località e durata delle vacanze;
- h) I coniugi dichiarano altresì che tra loro non sussistono questioni patrimoniali di sorta essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti;
- i) I coniugi danno atto che le spese del presente procedimento verranno interamente versate dal signor
; Parte_2
- l) Con la sottoscrizione del presente accordo, frutto di reciproche concessioni e le cui condizioni sono da considerarsi tutte essenziali, i coniugi dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti e di non aver più nulla a pretendere od avere l'uno dall'altro.
pagina 3 di 4 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e l 3.02.2013 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2 qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 2013 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 26.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 607 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA (C.F. C.F._1
) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 31/03/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 6.11.2008 e
13.11.2011, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.06.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
a) I ricorrenti vivranno ognuno nella propria residenza;
b) I coniugi vivranno separati, e i due figli minori, affidati ad entrambi i genitori, rimarranno a vivere con la madre nella casa coniugale assegnata alla stessa;
c) i figli rimarranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione della madre, e per quanto attiene i diritti di visita sarà seguito il seguente calendario:
- durante la prima settimana del mese il padre terrà con sé i due figli minori dal lunedì mattina fino al mercoledì mattina successivo, mentre la madre terrà con sé i ragazzi dal mercoledì mattina fino al mattino del sabato;
il padre terrà nuovamente con sé i figli, dal sabato mattina fino al successivo mercoledì mattina, giorno nel quale i ragazzi staranno nuovamente con la madre fino al lunedì mattina;
lo schema bisettimanale sopra riportato andrà nuovamente a ripetersi e così di volta in volta ogni 15 giorni.
Al fine di consentire con tale alternanza una equa distribuzione dei tempi dei ragazzi con entrambi i genitori si prevede altresì che ogni 15 giorni i figli trascorreranno anche il mercoledì con il padre in particolare in quelle settimane in cui la madre trascorrerà con loro i week end;
- per ciò che concerne le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni i figli trascorreranno il Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro, mentre i ragazzi trascorreranno il Capodanno con il genitore che li ha tenuti con sé a Natale. Per le festività Pasquali i ragazzi trascorreranno il giorno di
Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro sempre ad anni alterni. Resta inteso che comunque i genitori potranno concordare anche modalità diverse nel rispetto delle esigenze della volontà dei minori;
pagina 2 di 4 - per ciò che concerne il periodo delle vacanze estive ogni genitore avrà facoltà di tenere con sé i ragazzi per 15 giorni ininterrottamente con periodo da concordarsi di volta in volta fra i coniugi, tenendo in considerazione le esigenze dei minori;
- in ogni caso, visto i buoni rapporti del Signor sia con la madre sia con i figli, si potrà di Parte_2 concerto sia con la sig.ra e con il Signor modificare, estendere o diversificare le Pt_1 Parte_2 modalità di visita con i figli stessi.
- I coniugi non dovranno pertanto versare alcun assegno di mantenimento mensile in favore dei figli, in virtù del fatto che ciascuno provvederà direttamente.
- Inoltre, i genitori contribuiranno a sostenere in misura della metà (50%) tutte le spese straordinarie come previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna come richiamato dal Tribunale di Rimini;
- I coniugi si obbligano a crescere i figli nel reciproco rispetto di entrambi i genitori, impegnandosi altresì
a non limitare né inibire i rapporti dei ragazzi con i componenti delle rispettive famiglie di origine e si impegnano nel caso di attività dei minori ad essere partecipativi e presenti in base ai vari impegni che verranno di volta in volta concordati tra i coniugi;
- la signora si impegna a rilasciare l'immobile già adibito a casa familiare, sito in Rimini Parte_1 viale Alberto Simonini n.9, di proprietà esclusiva del signor , libero da persone e cose Parte_2 entro e non oltre il termine di anni 4 e 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
- g) I Sigg. e si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi Pt_1 Parte_2 passaporti e a quello dei minori ed in relazione ad eventuali soggiorni fuori del territorio nazionale dei figli con uno dei due genitori (che affronterà ogni spesa del viaggio ivi comprese quelle igienico sanitarie eventualmente necessarie all'uopo) sarà obbligo di quest'ultimo notiziare preventivamente l'altro genitore sulla località e durata delle vacanze;
- h) I coniugi dichiarano altresì che tra loro non sussistono questioni patrimoniali di sorta essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti;
- i) I coniugi danno atto che le spese del presente procedimento verranno interamente versate dal signor
; Parte_2
- l) Con la sottoscrizione del presente accordo, frutto di reciproche concessioni e le cui condizioni sono da considerarsi tutte essenziali, i coniugi dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti e di non aver più nulla a pretendere od avere l'uno dall'altro.
pagina 3 di 4 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e l 3.02.2013 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2 qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 2013 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 26.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4