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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4877/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VI CO Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa ES FI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4877 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' avv. Elisa Pavoni;
Parte_1
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' avv. Federica Torricelli;
CP_1
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del pubblico ministero;
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'
ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI
FUORI DA AT
CONCLUSIONI: All' udienza del 04.12.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, recependo la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore e di seguito trascritta-
-l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
pagina 1 di 3 Co
-il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento del minore;
Co
-nelle giornate del martedì e del giovedì il sig. potrà tenere dalle 18:00 alle ore 20:45, Per_1 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
Co
-nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, il sig. lo terrà con sé dalle ore 19:00 del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
-conferma delle ulteriori condizioni previste nel decreto del 7 luglio 2021 (n. 1265/2021 R.G.);
-spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.09.2025 la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1 ottenere una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore , Per_1 contenute nel decreto reso dal Tribunale di Ancona il 07.07.2021.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 03.11.2025 si è costituito in giudizio il sig. CP_1 chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente e l'accoglimento di condizioni difformi da quelle avanzate dalla ricorrente;
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
4. All' udienza del 04.12.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore ed hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione: “-l'assegno unico sarà Co percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
-il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di concorso al mantenimento del minore;
Co
-nelle giornate del martedì e del giovedì il sig. potrà tenere dalle 18:00 alle ore 20:45, Per_1 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
-nella settimana in cui il minore trascorrerà il Co fine settimana con il padre, il sig. lo terrà con sé dalle ore 19:00 del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
-conferma delle ulteriori condizioni previste nel decreto del 7 luglio 2021 (n. 1265/2021 R.G.); -spese di lite compensate”.
5. Il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto atteso che le condizioni prospettate sono conformi alle esigenze materiali e morali del minore nonché rispettose dell'esigenza di mantenere un rapporto adeguato con entrambe le figure genitoriali.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, dispone che, a parziale modifica delle condizioni previste nel decreto del 7 luglio 2021 (n. 1265/2021
R.G.)
− l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Co
− il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a Parte_1 titolo di concorso al mantenimento del minore;
Co
− nelle giornate del martedì e del giovedì il sig. potrà tenere dalle 18:00 alle ore 20:45, Per_1 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
Co
− nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, il sig. lo terrà con sé dalle ore 19:00 del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
conferma le ulteriori condizioni previste nel decreto del 7 luglio 2021 (n. 1265/2021 R.G.);
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ES FI VI CO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VI CO Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa ES FI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4877 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' avv. Elisa Pavoni;
Parte_1
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' avv. Federica Torricelli;
CP_1
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del pubblico ministero;
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'
ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI
FUORI DA AT
CONCLUSIONI: All' udienza del 04.12.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, recependo la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore e di seguito trascritta-
-l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
pagina 1 di 3 Co
-il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento del minore;
Co
-nelle giornate del martedì e del giovedì il sig. potrà tenere dalle 18:00 alle ore 20:45, Per_1 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
Co
-nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, il sig. lo terrà con sé dalle ore 19:00 del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
-conferma delle ulteriori condizioni previste nel decreto del 7 luglio 2021 (n. 1265/2021 R.G.);
-spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.09.2025 la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1 ottenere una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore , Per_1 contenute nel decreto reso dal Tribunale di Ancona il 07.07.2021.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 03.11.2025 si è costituito in giudizio il sig. CP_1 chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente e l'accoglimento di condizioni difformi da quelle avanzate dalla ricorrente;
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
4. All' udienza del 04.12.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore ed hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione: “-l'assegno unico sarà Co percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
-il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di concorso al mantenimento del minore;
Co
-nelle giornate del martedì e del giovedì il sig. potrà tenere dalle 18:00 alle ore 20:45, Per_1 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
-nella settimana in cui il minore trascorrerà il Co fine settimana con il padre, il sig. lo terrà con sé dalle ore 19:00 del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
-conferma delle ulteriori condizioni previste nel decreto del 7 luglio 2021 (n. 1265/2021 R.G.); -spese di lite compensate”.
5. Il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto atteso che le condizioni prospettate sono conformi alle esigenze materiali e morali del minore nonché rispettose dell'esigenza di mantenere un rapporto adeguato con entrambe le figure genitoriali.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, dispone che, a parziale modifica delle condizioni previste nel decreto del 7 luglio 2021 (n. 1265/2021
R.G.)
− l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Co
− il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a Parte_1 titolo di concorso al mantenimento del minore;
Co
− nelle giornate del martedì e del giovedì il sig. potrà tenere dalle 18:00 alle ore 20:45, Per_1 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
Co
− nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, il sig. lo terrà con sé dalle ore 19:00 del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
conferma le ulteriori condizioni previste nel decreto del 7 luglio 2021 (n. 1265/2021 R.G.);
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ES FI VI CO
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