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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3644/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3644/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nata a [...] in data [...] e residente in [...]nella c.da Parte_1
Dicchiar 66/A, c.f.: , elettivamente domiciliata in Vittoria nella via Milano n. C.F._1
247 presso e nello studio dell'Avv. Giulia Artini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] in data [...], residente in [...]nella C.da Controparte_1
Cicimia n. 21, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Rosario Calabrese, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.10.2024 sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come in atti.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
Con ricorso depositato il 22.10.2021, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la stessa e celebrato in Chiaramonte Controparte_1
Gulfi il 19.04.1997, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 1997, parte II, serie A, n. 5, chiedendo confermarsi l'obbligo in capo al resistente del mantenimento del figlio
(n. 28.09.2002) maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Per_1
La ricorrente ha all'uopo dedotto che a far data dalla comparizione avanti il Presidente del Tribunale di
Ragusa, avvenuta il 21.01.2014, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi.
All'udienza presidenziale del 17.03.2022, non esperito il tentativo di conciliazione delle parti stante l'assenza del resistente seppur regolarmente citato, è stato revocato l'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia avendo la stessa costituito un autonomo nucleo familiare, ed il giudizio Per_2
è proseguito nel merito.
Costituitosi in giudizio solo successivamente all'udienza presidenziale tenutasi il Controparte_1
17.03.2022, sebbene regolarmente citato, mentre non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo già ampiamente decorso il termine prescritto dalla legge, ha chiesto revocarsi l'assegno di mantenimento in favore del figlio , avendo lo stesso piena Per_1
capacità lavorativa e svolgendo attività lavorativa con il compagno della madre;
Con sentenza non definitiva n. 161/2023, emessa il 19.01.2023 e pubblicata il 27.01.2023, il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e, con separata ordinanza, ha disposto la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori Controparte_1 domande avanzate dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo e fissando a tal uopo l'udienza del
24.05.2023.
Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., depositata in data 23.06.2023, parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di corresponsione, da parte del dell'assegno di mantenimento in favore CP_1
del figlio , dichiarando che quest'ultimo, nelle more del giudizio, ha trovato un'occupazione Per_1
lavorativa stabile, diventando economicamente indipendente.
Denegate le istanze istruttorie, essendo stata la causa ritenuta matura per la decisione, la stessa, all'udienza tenutasi con modalità cartolare il 16.10.2024, è stata rimessa al collegio per la decisione, con la concessione dei termini di legge.
Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto.
pagina 2 di 4 Relativamente alla figlia maggiorenne non può che trovare conferma, anche in questa Per_2 definitiva sede, quanto già stabilito in seno all'ordinanza presidenziale del 17.03.2022, ovvero la revoca dell'assegno di mantenimento in precedenza riconosciuto, in quanto la stessa, precedentemente alla introduzione del presente giudizio ha costituito un autonomo nucleo familiare.
Parimenti, relativamente al figlio maggiorenne , deve procedersi alla revoca dell'assegno di Per_1
mantenimento previsto in suo favore in sede di separazione e posto a carico del resistente, poi rideterminato in euro 100,00 con ordinanza presidenziale del 17.03.2022, a far data dal 23.06.2023 di deposito della memora ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. di parte ricorrente, in quanto la , con la Pt_1
suddetta memoria, ha espressamente rinunciato alla domanda relativa al mantenimento del figlio per essere divenuto lo stesso, nelle more del giudizio, occupato stabilmente ed Per_1
economicamente indipendente.
Va precisato, quanto alle determinazioni in ordine al figlio della coppia , come già Per_1 Per_1
in sede di udienza presidenziale, l'assegno a titolo di mantenimento dello stesso, all'epoca di tenuta della stessa (18.03.2022), non ancora ventenne (essendo nato il [...]), era stato stabilito nella minore somma di euro 100,00 mensili, essendo emersi elementi che lo stesso si stesse inserendo nel mondo del lavoro, anche se con lavori precari.
Peraltro, lo stesso resistente, costituendosi in giudizio solo in prossimità dell'udienza di trattazione della causa per la prosecuzione nel merito, dinnanzi al giudice istruttore, ha confermato tale circostanza di un'attività lavorativa ancora saltuaria e precaria da parte del figlio, privo di contratto;
che, pertanto, alla luce dei rispettivi oneri probatori, stante la ancora giovane età del ragazzo, della condotta non inerte da parte dello stesso al fine di inserirsi nel mondo del lavoro, e della situazione lavorativa inizialmente precaria (per come riconosciuto dallo stesso resistente), che per definizione non dimostra di certo il raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, la revoca dell'assegno non può, per quanto detto, che determinarsi dalla istanza di rinuncia all'assegno depositata in giudizio dalla ricorrente;
che relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e quanto appena osservato in ordine al sopravvenuto venir meno dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di nel corso del giudiziopossono dichiararsi compensate tra le parti;
Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Conferma il provvedimento del 17.03.2022 di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del in favore della figlia;
CP_1 Controparte_2
pagina 3 di 4 Revoca l'assegno di mantenimento previsto con l'ordinanza presidenziale del 17.03.2022 in favore di
, con decorrenza dal deposito della memora ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. di parte Persona_3
ricorrente, facendo salvo quanto in precedenza disposto;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Chiaramonte Gulfi, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Chiaramonte Gulfi di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3644/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nata a [...] in data [...] e residente in [...]nella c.da Parte_1
Dicchiar 66/A, c.f.: , elettivamente domiciliata in Vittoria nella via Milano n. C.F._1
247 presso e nello studio dell'Avv. Giulia Artini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] in data [...], residente in [...]nella C.da Controparte_1
Cicimia n. 21, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Rosario Calabrese, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.10.2024 sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come in atti.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
Con ricorso depositato il 22.10.2021, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la stessa e celebrato in Chiaramonte Controparte_1
Gulfi il 19.04.1997, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 1997, parte II, serie A, n. 5, chiedendo confermarsi l'obbligo in capo al resistente del mantenimento del figlio
(n. 28.09.2002) maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Per_1
La ricorrente ha all'uopo dedotto che a far data dalla comparizione avanti il Presidente del Tribunale di
Ragusa, avvenuta il 21.01.2014, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi.
All'udienza presidenziale del 17.03.2022, non esperito il tentativo di conciliazione delle parti stante l'assenza del resistente seppur regolarmente citato, è stato revocato l'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia avendo la stessa costituito un autonomo nucleo familiare, ed il giudizio Per_2
è proseguito nel merito.
Costituitosi in giudizio solo successivamente all'udienza presidenziale tenutasi il Controparte_1
17.03.2022, sebbene regolarmente citato, mentre non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo già ampiamente decorso il termine prescritto dalla legge, ha chiesto revocarsi l'assegno di mantenimento in favore del figlio , avendo lo stesso piena Per_1
capacità lavorativa e svolgendo attività lavorativa con il compagno della madre;
Con sentenza non definitiva n. 161/2023, emessa il 19.01.2023 e pubblicata il 27.01.2023, il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e, con separata ordinanza, ha disposto la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori Controparte_1 domande avanzate dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo e fissando a tal uopo l'udienza del
24.05.2023.
Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., depositata in data 23.06.2023, parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di corresponsione, da parte del dell'assegno di mantenimento in favore CP_1
del figlio , dichiarando che quest'ultimo, nelle more del giudizio, ha trovato un'occupazione Per_1
lavorativa stabile, diventando economicamente indipendente.
Denegate le istanze istruttorie, essendo stata la causa ritenuta matura per la decisione, la stessa, all'udienza tenutasi con modalità cartolare il 16.10.2024, è stata rimessa al collegio per la decisione, con la concessione dei termini di legge.
Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto.
pagina 2 di 4 Relativamente alla figlia maggiorenne non può che trovare conferma, anche in questa Per_2 definitiva sede, quanto già stabilito in seno all'ordinanza presidenziale del 17.03.2022, ovvero la revoca dell'assegno di mantenimento in precedenza riconosciuto, in quanto la stessa, precedentemente alla introduzione del presente giudizio ha costituito un autonomo nucleo familiare.
Parimenti, relativamente al figlio maggiorenne , deve procedersi alla revoca dell'assegno di Per_1
mantenimento previsto in suo favore in sede di separazione e posto a carico del resistente, poi rideterminato in euro 100,00 con ordinanza presidenziale del 17.03.2022, a far data dal 23.06.2023 di deposito della memora ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. di parte ricorrente, in quanto la , con la Pt_1
suddetta memoria, ha espressamente rinunciato alla domanda relativa al mantenimento del figlio per essere divenuto lo stesso, nelle more del giudizio, occupato stabilmente ed Per_1
economicamente indipendente.
Va precisato, quanto alle determinazioni in ordine al figlio della coppia , come già Per_1 Per_1
in sede di udienza presidenziale, l'assegno a titolo di mantenimento dello stesso, all'epoca di tenuta della stessa (18.03.2022), non ancora ventenne (essendo nato il [...]), era stato stabilito nella minore somma di euro 100,00 mensili, essendo emersi elementi che lo stesso si stesse inserendo nel mondo del lavoro, anche se con lavori precari.
Peraltro, lo stesso resistente, costituendosi in giudizio solo in prossimità dell'udienza di trattazione della causa per la prosecuzione nel merito, dinnanzi al giudice istruttore, ha confermato tale circostanza di un'attività lavorativa ancora saltuaria e precaria da parte del figlio, privo di contratto;
che, pertanto, alla luce dei rispettivi oneri probatori, stante la ancora giovane età del ragazzo, della condotta non inerte da parte dello stesso al fine di inserirsi nel mondo del lavoro, e della situazione lavorativa inizialmente precaria (per come riconosciuto dallo stesso resistente), che per definizione non dimostra di certo il raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, la revoca dell'assegno non può, per quanto detto, che determinarsi dalla istanza di rinuncia all'assegno depositata in giudizio dalla ricorrente;
che relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e quanto appena osservato in ordine al sopravvenuto venir meno dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di nel corso del giudiziopossono dichiararsi compensate tra le parti;
Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Conferma il provvedimento del 17.03.2022 di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del in favore della figlia;
CP_1 Controparte_2
pagina 3 di 4 Revoca l'assegno di mantenimento previsto con l'ordinanza presidenziale del 17.03.2022 in favore di
, con decorrenza dal deposito della memora ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. di parte Persona_3
ricorrente, facendo salvo quanto in precedenza disposto;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Chiaramonte Gulfi, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Chiaramonte Gulfi di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
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