CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1755/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23/04/2025, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Cosenza alla Parte_1 C.F._1 via C. Cattaneo n. 94, presso lo studio dell'Avv. OS Fortino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 586/2013 R.G.A.C.
APPELLANTE
E
( ) ed CP_1 C.F._2 CP_2
( , quest'ultima nella qualità di legale rappresentante pro tempore ed C.F._3 amministratore unico della società (P.IVA Controparte_3
, rappresentante e difese, giusta mandato alle liti posto su foglio separato e P.IVA_1 materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Barbara
Polillo ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Donatello Montesano sito a
Catanzaro, alla Via G. Schipani n. 130.
APPELLATE
1
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, Parte_1 così provvedere:
1. Accogliere in via preliminare la richiesta di sospensione dell'impugnata sentenza poiché ingiusta ed illegittima per i motivi espressi;
2. In via preliminare, si insiste nella dichiarazione di carenza di legittimazione del Sig.
, poiché come in premessa specificato, lo stesso Sig. Parte_1 Parte_1 non più l.r.p.t. della società “Forno San Francesco sas di RA SP e c”, per cessione delle proprie quote societarie, dei beni societari ed anche della qualifica di l.r.p.t.
(già in data 25.01.2012) al nuovo soggetto giuridico e titolare sig. , nuovo Parte_2 legale rappresentante della società “San Francesco sas di VI OS e c”, il quale assumeva ogni responsabilità anche per il pregresso periodo societario, come si evince dall'atto notarile a rogito Notar Per_1
• sempre in via preliminare in riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata la nullità del tentativo di mediazione per come specificato nella premessa che precede, dichiara e statuire l'assoluta nullità, illegittimità ed improcedibilità della domanda attorea;
• Voglia ancora l'Ecc.ma Corte di Appello, nel merito, accertata e dichiarata l'effettiva responsabilità in capo alla parte appellata, accogliere anche la spiegata domanda riconvenzionale nei confronti della stessa per la intera somma pattuita, ovvero € 5.300,00, avendo ceduto, parte appellante, un veicolo in perfette condizioni, avendo preteso parte avversa l'utilizzo del veicolo già prima dell'acquisto, avendo trascurato l'ordinaria e la straordinaria manutenzione;
nel merito, in via gradata rigettare la domanda avversa con conseguente ristoro dell'intera somma pattuita per la vendita, oltre al risarcimento del danno patito dal Sig. che l'attento Parte_1
Giudicante valuterà secondo giustizia, pari ad € 1.500,00 ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si insiste in tutte le richieste anche istruttorie rigettate ed eventualmente anche disattese.
Ogni ulteriore richiesta anche ad esito ed impulso di controparte, nei modi e termini di rito. Con vittoria di spese e competenze in favore dell'erario essendo parte appellante nelle condizioni di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato.”
2 Per ED : “Voglia, l'Ecc.ma Corte D'Appello CP_1 CP_2 adita, contrariis rejectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così provvedere: in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per mancanza dei requisiti richiesti dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le motivazioni di cui in narrativa;
sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2449/2018 emessa dal Tribunale ordinario di Cosenza, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio;
ed inoltre, trattandosi di opposizione inammissibile, pretestuosa e infondata, condannare parte appellante al pagamento di quella somma equitativamente determinata, anche d'ufficio, ai sensi degli artt.
91 e 96 c.p.c.
Fascicolo di parte di primo grado cartaceo allegato al fascicolo d'ufficio del procedimento NRG
586/2013.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione portato alla notifica il 9 settembre 2019 è stata impugnata da Parte_3 la sentenza emessa dal Tribunale dal Tribunale di Cosenza il 17 novembre 2018.
All'appello hanno resistito e con comparsa nella quale hanno CP_1 CP_2 rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Nonostante il giudizio di primo grado si sia svolto anche nei confronti della
[...]
nei confronti del quali pure è stata emessa la sentenza, l'atto di appello Controparte_4 non è stato rivolto nei confronti di detta società che non è stata citata in giudizio. Ciò nonostante non sussistono le condizioni per integrare il contraddittorio, neanche ai sensi dell'art. 332 c.p.c. posto che l'impugnazione al momento della proposizione era già preclusa nei confronti di tutte le parti.
L'appello, infatti, è stato tardivamente proposto oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile alla presente controversia in quanto introdotta in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009. Tanto determina la dichiarazione di inammissibilità dell'appello con assorbimento di ogni ulteriore questione.
3 Il rilievo d'ufficio della tardività giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del
2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza n. 2449/2018 del Tribunale di CP_1 CP_2
Cosenza pubblicata in data 17/11/2018, così provvede: dichiara inammissibile l'appello perché tardivamente proposto;
compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso il 5 settembre 2025.
La presidente est.
Dott.ssa Silvana Ferriero
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1755/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23/04/2025, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Cosenza alla Parte_1 C.F._1 via C. Cattaneo n. 94, presso lo studio dell'Avv. OS Fortino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 586/2013 R.G.A.C.
APPELLANTE
E
( ) ed CP_1 C.F._2 CP_2
( , quest'ultima nella qualità di legale rappresentante pro tempore ed C.F._3 amministratore unico della società (P.IVA Controparte_3
, rappresentante e difese, giusta mandato alle liti posto su foglio separato e P.IVA_1 materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Barbara
Polillo ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Donatello Montesano sito a
Catanzaro, alla Via G. Schipani n. 130.
APPELLATE
1
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, Parte_1 così provvedere:
1. Accogliere in via preliminare la richiesta di sospensione dell'impugnata sentenza poiché ingiusta ed illegittima per i motivi espressi;
2. In via preliminare, si insiste nella dichiarazione di carenza di legittimazione del Sig.
, poiché come in premessa specificato, lo stesso Sig. Parte_1 Parte_1 non più l.r.p.t. della società “Forno San Francesco sas di RA SP e c”, per cessione delle proprie quote societarie, dei beni societari ed anche della qualifica di l.r.p.t.
(già in data 25.01.2012) al nuovo soggetto giuridico e titolare sig. , nuovo Parte_2 legale rappresentante della società “San Francesco sas di VI OS e c”, il quale assumeva ogni responsabilità anche per il pregresso periodo societario, come si evince dall'atto notarile a rogito Notar Per_1
• sempre in via preliminare in riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata la nullità del tentativo di mediazione per come specificato nella premessa che precede, dichiara e statuire l'assoluta nullità, illegittimità ed improcedibilità della domanda attorea;
• Voglia ancora l'Ecc.ma Corte di Appello, nel merito, accertata e dichiarata l'effettiva responsabilità in capo alla parte appellata, accogliere anche la spiegata domanda riconvenzionale nei confronti della stessa per la intera somma pattuita, ovvero € 5.300,00, avendo ceduto, parte appellante, un veicolo in perfette condizioni, avendo preteso parte avversa l'utilizzo del veicolo già prima dell'acquisto, avendo trascurato l'ordinaria e la straordinaria manutenzione;
nel merito, in via gradata rigettare la domanda avversa con conseguente ristoro dell'intera somma pattuita per la vendita, oltre al risarcimento del danno patito dal Sig. che l'attento Parte_1
Giudicante valuterà secondo giustizia, pari ad € 1.500,00 ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si insiste in tutte le richieste anche istruttorie rigettate ed eventualmente anche disattese.
Ogni ulteriore richiesta anche ad esito ed impulso di controparte, nei modi e termini di rito. Con vittoria di spese e competenze in favore dell'erario essendo parte appellante nelle condizioni di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato.”
2 Per ED : “Voglia, l'Ecc.ma Corte D'Appello CP_1 CP_2 adita, contrariis rejectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così provvedere: in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per mancanza dei requisiti richiesti dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le motivazioni di cui in narrativa;
sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2449/2018 emessa dal Tribunale ordinario di Cosenza, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio;
ed inoltre, trattandosi di opposizione inammissibile, pretestuosa e infondata, condannare parte appellante al pagamento di quella somma equitativamente determinata, anche d'ufficio, ai sensi degli artt.
91 e 96 c.p.c.
Fascicolo di parte di primo grado cartaceo allegato al fascicolo d'ufficio del procedimento NRG
586/2013.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione portato alla notifica il 9 settembre 2019 è stata impugnata da Parte_3 la sentenza emessa dal Tribunale dal Tribunale di Cosenza il 17 novembre 2018.
All'appello hanno resistito e con comparsa nella quale hanno CP_1 CP_2 rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Nonostante il giudizio di primo grado si sia svolto anche nei confronti della
[...]
nei confronti del quali pure è stata emessa la sentenza, l'atto di appello Controparte_4 non è stato rivolto nei confronti di detta società che non è stata citata in giudizio. Ciò nonostante non sussistono le condizioni per integrare il contraddittorio, neanche ai sensi dell'art. 332 c.p.c. posto che l'impugnazione al momento della proposizione era già preclusa nei confronti di tutte le parti.
L'appello, infatti, è stato tardivamente proposto oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile alla presente controversia in quanto introdotta in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009. Tanto determina la dichiarazione di inammissibilità dell'appello con assorbimento di ogni ulteriore questione.
3 Il rilievo d'ufficio della tardività giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del
2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza n. 2449/2018 del Tribunale di CP_1 CP_2
Cosenza pubblicata in data 17/11/2018, così provvede: dichiara inammissibile l'appello perché tardivamente proposto;
compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso il 5 settembre 2025.
La presidente est.
Dott.ssa Silvana Ferriero
4