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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 20/01/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 544/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
SALVUCCI DAVID, LA
FAILLA CARMELO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5122/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2056/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230051083258000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 1845/13/2024, depositata l'11.3.2024, con la quale la
Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania ha annullato la cartella di pagamento n. 293 2023 00510832
58 000, dell'importo complessivo di 85.127,08 €, emessa nei confronti della Resistente_1 srl all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione modello IVA 2020. Con la stessa sentenza, l'Agenzia delle Entrate veniva condannata alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla società ricorrente, liquidate in
2.000,00 € oltre accessori.
In assenza di contraddittorio, la causa veniva trattata e decisa all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In allegato alla memoria illustrativa versata in atti dall'Agenzia delle Entrate è stato depositato l'accordo conciliativo raggiunto dalle parti in data 18.12.2024, con la conseguenza che la materia del contendere è venuta meno e, quindi, che va pronunciata l'estinzione del giudizio. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, dichiara l'estinzione del giudizio e dichiara l'irripetibilità delle relative spese.
Catania, 13 gennaio 2026
Il giudice relatore ed estensore
VI SALVUCCI
Il PresidenteGiuseppe Domenico CARUSO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
SALVUCCI DAVID, LA
FAILLA CARMELO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5122/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2056/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230051083258000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 1845/13/2024, depositata l'11.3.2024, con la quale la
Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania ha annullato la cartella di pagamento n. 293 2023 00510832
58 000, dell'importo complessivo di 85.127,08 €, emessa nei confronti della Resistente_1 srl all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione modello IVA 2020. Con la stessa sentenza, l'Agenzia delle Entrate veniva condannata alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla società ricorrente, liquidate in
2.000,00 € oltre accessori.
In assenza di contraddittorio, la causa veniva trattata e decisa all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In allegato alla memoria illustrativa versata in atti dall'Agenzia delle Entrate è stato depositato l'accordo conciliativo raggiunto dalle parti in data 18.12.2024, con la conseguenza che la materia del contendere è venuta meno e, quindi, che va pronunciata l'estinzione del giudizio. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, dichiara l'estinzione del giudizio e dichiara l'irripetibilità delle relative spese.
Catania, 13 gennaio 2026
Il giudice relatore ed estensore
VI SALVUCCI
Il PresidenteGiuseppe Domenico CARUSO