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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 4604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4604 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4634/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN EL Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 4634/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. CHIARA BORTOLOTTI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato telematicamente in data 22 ottobre
2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 3 giugno 2000 a San Felice del Benaco (atto n. 13 parte II serie A) e sono genitori di , nata Desenzano del Garda il 27 Per_1 settembre 2000 e nata a [...] il [...]. CP_2
1 La ricorrente ha domandato la pronunzia della separazione1, l'assegnazione della casa coniugale (di sua proprietà) e la condanna del marito al versamento di due assegni: uno, per la figlia studentessa universitaria, di euro 650,00 mensili;
l'altro, per sé, di euro 250,00 mensili. CP_2
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace.
Con ordinanza in data 8 ottobre 2025 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Non è stata svolta attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, del disinteresse della parte convenuta per il processo e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La figlia è maggiorenne, ma tuttora studia, sicché non è economicamente CP_2 indipendente. Di conseguenza, restando ella ad abitare presso la casa coniugale, l'immobile dovrà essere assegnato alla madre, quale genitore convivente con la ragazza.
Scontata è l'obbligazione del padre di concorrere al mantenimento della figlia con un assegno periodico. Tenuto conto della condizione economica delle parti – la ricorrente percepisce attualmente una retribuzione di circa euro 850,00/900,00 mensili, mentre il resistente2, nel 2023, ha dichiarato un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, pari ad euro 4.076,66
– appare equo onerare il padre di un assegno di euro 600,00 mensili, a cui si aggiunge la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, disciplinate in conformità al Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016.
Dagli estratti del conto corrente cointestato, acceso presso Intesa San Paolo, risulta che, nel 2024, il resistente versava, con cadenza mensile, la somma di euro 1.900,00, per modo che il tenore di vita familiare dipendeva, in misura maggioritaria, dai redditi del marito. Questo elemento, in combinazione con le ristrettezze economiche della ricorrente e la più ampia capacità reddituale del marito, giustifica la previsione di un assegno ex art. 156 comma 1 c.c., che si stima equo fissare in euro 250,00 mensili.
Controparte_ 1 Nelle conclusioni del ricorso è contenuta la «riserva di proporre domanda di addebito a carico del Sig. ai sensi dell'art. 151 comma 2, c.c.». Tale riserva non è stata sciolta, nel senso che la domanda, in seguito, non è mai stata effettivamente proposta. 2 Il resistente è socio amministratore di Controparte_3 2 § 5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi3 dettati dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod. per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
3. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: maggio
2025) e detratte le somme eventualmente già corrisposte a tale titolo, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di CP_2 euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI). Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
4. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: maggio
2025) e detratte le somme eventualmente già corrisposte a tale titolo, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI);
5. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro
98,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN EL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Vengono riconosciuti i compensi minimi in ragione della semplicità delle questioni oggetto di lite.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN EL Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 4634/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. CHIARA BORTOLOTTI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato telematicamente in data 22 ottobre
2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 3 giugno 2000 a San Felice del Benaco (atto n. 13 parte II serie A) e sono genitori di , nata Desenzano del Garda il 27 Per_1 settembre 2000 e nata a [...] il [...]. CP_2
1 La ricorrente ha domandato la pronunzia della separazione1, l'assegnazione della casa coniugale (di sua proprietà) e la condanna del marito al versamento di due assegni: uno, per la figlia studentessa universitaria, di euro 650,00 mensili;
l'altro, per sé, di euro 250,00 mensili. CP_2
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace.
Con ordinanza in data 8 ottobre 2025 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Non è stata svolta attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, del disinteresse della parte convenuta per il processo e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La figlia è maggiorenne, ma tuttora studia, sicché non è economicamente CP_2 indipendente. Di conseguenza, restando ella ad abitare presso la casa coniugale, l'immobile dovrà essere assegnato alla madre, quale genitore convivente con la ragazza.
Scontata è l'obbligazione del padre di concorrere al mantenimento della figlia con un assegno periodico. Tenuto conto della condizione economica delle parti – la ricorrente percepisce attualmente una retribuzione di circa euro 850,00/900,00 mensili, mentre il resistente2, nel 2023, ha dichiarato un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, pari ad euro 4.076,66
– appare equo onerare il padre di un assegno di euro 600,00 mensili, a cui si aggiunge la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, disciplinate in conformità al Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016.
Dagli estratti del conto corrente cointestato, acceso presso Intesa San Paolo, risulta che, nel 2024, il resistente versava, con cadenza mensile, la somma di euro 1.900,00, per modo che il tenore di vita familiare dipendeva, in misura maggioritaria, dai redditi del marito. Questo elemento, in combinazione con le ristrettezze economiche della ricorrente e la più ampia capacità reddituale del marito, giustifica la previsione di un assegno ex art. 156 comma 1 c.c., che si stima equo fissare in euro 250,00 mensili.
Controparte_ 1 Nelle conclusioni del ricorso è contenuta la «riserva di proporre domanda di addebito a carico del Sig. ai sensi dell'art. 151 comma 2, c.c.». Tale riserva non è stata sciolta, nel senso che la domanda, in seguito, non è mai stata effettivamente proposta. 2 Il resistente è socio amministratore di Controparte_3 2 § 5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi3 dettati dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod. per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
3. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: maggio
2025) e detratte le somme eventualmente già corrisposte a tale titolo, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di CP_2 euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI). Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
4. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: maggio
2025) e detratte le somme eventualmente già corrisposte a tale titolo, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI);
5. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro
98,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN EL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Vengono riconosciuti i compensi minimi in ragione della semplicità delle questioni oggetto di lite.
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