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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 101/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. NARDINI MATTEO, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di L'AQUILA, presso i cui uffici domicilia, ope legis;
-appellato-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 651/2024 del 13/11/2024, emessa dal
Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11/12/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14/04/2025 , ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 oggetto, pronunciata il 13/11/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda, proposta con ricorso del 13/05/2024, avente ad oggetto il riconoscimento di 6 punti aggiuntivi per anno per il servizio civile sostitutivo del servizio militare svolto non in costanza del rapporto di impiego, ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie provinciali e di istituto del triennio 2021/2024 per il personale ATA – profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, in cui è iscritto.
Il Tribunale ha ritenuto il servizio militare in questione non equiparabile a quello svolto in corso di rapporto, considerando giustificata la diversità di punteggio attribuita dal d.M. n.
50/2021, che regolamentava l'attribuzione dei punteggi per le citate graduatorie (0,60 punti, come per il servizio prestato alle dipendenze di altra amministrazione, rispetto ai 6 punti attribuiti al servizio militare in costanza di impiego).
L'appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), dell'art. 485 c. 7 d.lgs. 297/1994 e dell'art. 1 c.
2 d.lgs. n. 165/2001, ed erronea interpretazione del quadro giuridico di riferimento, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, il servizio militare obbligatorio costituisce servizio espletato presso un'amministrazione statale ed è valido a tutti gli effetti, senza distinzione a seconda se prestato in costanza di nomina o meno.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, concludendo come segue: condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2017/2019 e successive;
ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. se, con il nuovo Pt_1 punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
La Corte condivide, difatti, quanto osservato dal giudice di primo grado (in linea con la pacifica giurisprudenza in materia, anche di questa Corte) circa la legittimità del d.M. n. 50 del 30/3/2021, relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio
2021/2024, nella parte in cui prevede la valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati, svolti non in costanza di rapporto di lavoro, con il punteggio di 0,6 per anno, rispetto ai medesimi servizi svolti in costanza di rapporto di lavoro, valutati con il punteggio di 6 per anno.
La richiamata differenziazione è pienamente conforme all'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010
(codice dell'ordinamento militare), poiché la disposizione di legge distingue chiaramente il servizio prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio svolto presso enti pubblici, ed il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, da considerarsi come effettivo servizio svolto alle dipendenze della stessa amministrazione, e le procedure di formazione delle graduatorie ad esaurimento o delle graduatorie di circolo e di istituto, avendo natura di selezione concorsuale o paraconcorsuale, in quanto aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, rientrano nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'art. 2050 medesimo (cfr. Cass. Sez. L. nn. 22429 del
08/08/2024 rv. 672010 – 01, 33151/2021, 15467/2021 e 5679/2020; Cass. Sez. U. nn. 3032 del 08/02/2011 rv. 615987 – 01 e 21198 del 13/09/2017).
Va quindi osservato che il servizio militare di leva (o quello sostitutivo) prestato in costanza di impiego e quello militare o sostitutivo (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52 c. 2 Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego (cfr., in termini, anche Corte d'Appello di Torino, sent.
n. 326 del 2022, nonché Corte d'Appello di Genova, sent. n. 182/2021).
Pertanto, le due situazioni (svolgimento del servizio militare o sostitutivo in costanza di impiego e non in costanza di impiego) non possono dirsi comparabili e non possono porsi questioni di disparità di trattamento dell'una rispetto all'altra, essendo anzi richiesto un trattamento differenziato di esse, per evitare l'irragionevole attribuzione di un medesimo punteggio a coloro che abbiano sopportato uno svantaggio significativamente diverso.
Nel primo caso, infatti, come conseguenza dell'adempimento dell'obbligo di leva, si pone il rischio di pregiudicare l'anzianità maturata presso la stessa amministrazione, dopo l'avvenuta instaurazione del rapporto, in difformità dall'art. 52 Cost.. Nel secondo caso invece, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa al momento dello svolgimento del servizio militare e non potendo quindi essa aver subito un pregiudizio, si tratta unicamente di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa amministrazione dello Stato. Sebbene, quindi, il servizio di leva debba essere sempre valutato in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, non è in alcun modo prevista la necessaria equiparazione dei servizi di leva prestati non in costanza di rapporto di lavoro a quelli svolti in costanza di rapporto, ed anzi una tale equiparazione apparirebbe irragionevole, in quanto chi si è assentato temporaneamente dal lavoro per assolvere all'obbligo di leva avrebbe potuto maturare anzianità di servizio nell'ambito del profilo professionale ricoperto, e, in caso di mancato riconoscimento dell'integrale punteggio, risulterebbe penalizzato nei confronti di chi tale obbligo non ha dovuto assolvere e ha pertanto potuto continuare a prestare effettiva attività lavorativa, mentre chi ha prestato servizio di leva non in costanza di rapporto di lavoro non avrebbe comunque maturato alcuna anzianità, ciò che giustifica pienamente il riconoscimento di punteggio inferiore, ma comunque uguale a quello attribuito a chi ha prestato servizio alle dipendenze di altre amministrazioni statali.
Neppure possono essere validamente invocati gli artt 485 c. 7 e 569 c. 3 d.lgs. n. 297/1994, per la parte in cui prevedono che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva sono validi a tutti gli effetti.
Nel presente giudizio, difatti, non si discute se il servizio militare o sostitutivo prestato non in costanza di impiego debba essere valutato ai fini delle graduatorie per il personale ATA o non debba essere valutato affatto, ma se esso, ove prestato non in costanza di impiego, debba essere valutato allo stesso modo di quello prestato nel corso del rapporto di impiego con il
, o possa essere valutato in misura inferiore. Controparte_1
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito, nelle pronunce sopra richiamate, che l'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 cit. si coordina, e non contrasta, con l'art. 485 d.lgs. n. 297/94 cit., ponendo entrambe le norme un principio di fondo secondo cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera
(art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 c. 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 c. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 c. 2 cit.).
Nemmeno, infine, si pone un problema di contrasto della regolamentazione in esame rispetto all'art. 52 Cost. nella parte in cui prevede che l'adempimento del servizio militare obbligatorio non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, poiché da un lato la posizione di lavoro dell'appellante con il , al momento dello svolgimento del Controparte_1 servizio militare, non era costituita (né l'appellante ha specificamente dedotto che essa sia stata ritardata esclusivamente a causa dello svolgimento del servizio militare), dall'altro il servizio militare è stato comunque considerato come servizio utilmente svolto alle dipendenze di altra amministrazione (quale quella della Difesa).
La previsione di differenti punteggi da parte del d.M. n. 50/2021 cit., quanto alla valutazione del servizio militare o dei servizi civili equiparati, è quindi pienamente legittima e non discriminatoria.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 651/2024 in data 13/11/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 11/12/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. NARDINI MATTEO, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di L'AQUILA, presso i cui uffici domicilia, ope legis;
-appellato-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 651/2024 del 13/11/2024, emessa dal
Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11/12/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14/04/2025 , ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 oggetto, pronunciata il 13/11/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda, proposta con ricorso del 13/05/2024, avente ad oggetto il riconoscimento di 6 punti aggiuntivi per anno per il servizio civile sostitutivo del servizio militare svolto non in costanza del rapporto di impiego, ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie provinciali e di istituto del triennio 2021/2024 per il personale ATA – profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, in cui è iscritto.
Il Tribunale ha ritenuto il servizio militare in questione non equiparabile a quello svolto in corso di rapporto, considerando giustificata la diversità di punteggio attribuita dal d.M. n.
50/2021, che regolamentava l'attribuzione dei punteggi per le citate graduatorie (0,60 punti, come per il servizio prestato alle dipendenze di altra amministrazione, rispetto ai 6 punti attribuiti al servizio militare in costanza di impiego).
L'appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), dell'art. 485 c. 7 d.lgs. 297/1994 e dell'art. 1 c.
2 d.lgs. n. 165/2001, ed erronea interpretazione del quadro giuridico di riferimento, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, il servizio militare obbligatorio costituisce servizio espletato presso un'amministrazione statale ed è valido a tutti gli effetti, senza distinzione a seconda se prestato in costanza di nomina o meno.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, concludendo come segue: condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2017/2019 e successive;
ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. se, con il nuovo Pt_1 punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
La Corte condivide, difatti, quanto osservato dal giudice di primo grado (in linea con la pacifica giurisprudenza in materia, anche di questa Corte) circa la legittimità del d.M. n. 50 del 30/3/2021, relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio
2021/2024, nella parte in cui prevede la valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati, svolti non in costanza di rapporto di lavoro, con il punteggio di 0,6 per anno, rispetto ai medesimi servizi svolti in costanza di rapporto di lavoro, valutati con il punteggio di 6 per anno.
La richiamata differenziazione è pienamente conforme all'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010
(codice dell'ordinamento militare), poiché la disposizione di legge distingue chiaramente il servizio prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio svolto presso enti pubblici, ed il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, da considerarsi come effettivo servizio svolto alle dipendenze della stessa amministrazione, e le procedure di formazione delle graduatorie ad esaurimento o delle graduatorie di circolo e di istituto, avendo natura di selezione concorsuale o paraconcorsuale, in quanto aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, rientrano nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'art. 2050 medesimo (cfr. Cass. Sez. L. nn. 22429 del
08/08/2024 rv. 672010 – 01, 33151/2021, 15467/2021 e 5679/2020; Cass. Sez. U. nn. 3032 del 08/02/2011 rv. 615987 – 01 e 21198 del 13/09/2017).
Va quindi osservato che il servizio militare di leva (o quello sostitutivo) prestato in costanza di impiego e quello militare o sostitutivo (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52 c. 2 Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego (cfr., in termini, anche Corte d'Appello di Torino, sent.
n. 326 del 2022, nonché Corte d'Appello di Genova, sent. n. 182/2021).
Pertanto, le due situazioni (svolgimento del servizio militare o sostitutivo in costanza di impiego e non in costanza di impiego) non possono dirsi comparabili e non possono porsi questioni di disparità di trattamento dell'una rispetto all'altra, essendo anzi richiesto un trattamento differenziato di esse, per evitare l'irragionevole attribuzione di un medesimo punteggio a coloro che abbiano sopportato uno svantaggio significativamente diverso.
Nel primo caso, infatti, come conseguenza dell'adempimento dell'obbligo di leva, si pone il rischio di pregiudicare l'anzianità maturata presso la stessa amministrazione, dopo l'avvenuta instaurazione del rapporto, in difformità dall'art. 52 Cost.. Nel secondo caso invece, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa al momento dello svolgimento del servizio militare e non potendo quindi essa aver subito un pregiudizio, si tratta unicamente di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa amministrazione dello Stato. Sebbene, quindi, il servizio di leva debba essere sempre valutato in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, non è in alcun modo prevista la necessaria equiparazione dei servizi di leva prestati non in costanza di rapporto di lavoro a quelli svolti in costanza di rapporto, ed anzi una tale equiparazione apparirebbe irragionevole, in quanto chi si è assentato temporaneamente dal lavoro per assolvere all'obbligo di leva avrebbe potuto maturare anzianità di servizio nell'ambito del profilo professionale ricoperto, e, in caso di mancato riconoscimento dell'integrale punteggio, risulterebbe penalizzato nei confronti di chi tale obbligo non ha dovuto assolvere e ha pertanto potuto continuare a prestare effettiva attività lavorativa, mentre chi ha prestato servizio di leva non in costanza di rapporto di lavoro non avrebbe comunque maturato alcuna anzianità, ciò che giustifica pienamente il riconoscimento di punteggio inferiore, ma comunque uguale a quello attribuito a chi ha prestato servizio alle dipendenze di altre amministrazioni statali.
Neppure possono essere validamente invocati gli artt 485 c. 7 e 569 c. 3 d.lgs. n. 297/1994, per la parte in cui prevedono che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva sono validi a tutti gli effetti.
Nel presente giudizio, difatti, non si discute se il servizio militare o sostitutivo prestato non in costanza di impiego debba essere valutato ai fini delle graduatorie per il personale ATA o non debba essere valutato affatto, ma se esso, ove prestato non in costanza di impiego, debba essere valutato allo stesso modo di quello prestato nel corso del rapporto di impiego con il
, o possa essere valutato in misura inferiore. Controparte_1
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito, nelle pronunce sopra richiamate, che l'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 cit. si coordina, e non contrasta, con l'art. 485 d.lgs. n. 297/94 cit., ponendo entrambe le norme un principio di fondo secondo cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera
(art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 c. 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 c. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 c. 2 cit.).
Nemmeno, infine, si pone un problema di contrasto della regolamentazione in esame rispetto all'art. 52 Cost. nella parte in cui prevede che l'adempimento del servizio militare obbligatorio non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, poiché da un lato la posizione di lavoro dell'appellante con il , al momento dello svolgimento del Controparte_1 servizio militare, non era costituita (né l'appellante ha specificamente dedotto che essa sia stata ritardata esclusivamente a causa dello svolgimento del servizio militare), dall'altro il servizio militare è stato comunque considerato come servizio utilmente svolto alle dipendenze di altra amministrazione (quale quella della Difesa).
La previsione di differenti punteggi da parte del d.M. n. 50/2021 cit., quanto alla valutazione del servizio militare o dei servizi civili equiparati, è quindi pienamente legittima e non discriminatoria.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 651/2024 in data 13/11/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 11/12/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -