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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 27/01/2026, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1142/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18113/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024002SC0000038870008 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13230/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società assicuratrice Ricorrente_1 S.p.a. si oppone all'avviso di liquidazione n. 2024/002/ SC/000003887/0/008, notificato il 13.09.24, con il quale l'Agenzia delle Entrate chiede il pagamento della somma di € 65.507,00 a titolo di imposta di registro dovuta in dipendenza della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3887/2024.
In particolare l'Ufficio procedeva a determinare l'imposta, con aliquota al 3%, sulla base dell'imponibile costituito dalla “somma comminata oltre rivalutazione ed interessi” di cui al dispositivo ponendo il pagamento solidalmente tra le parti.
Con memorie di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate comunicava l'intervenuta conciliazione tra le parti e chiedeva la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce dell'accordo conciliativo ex art. 48 del D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Presidente estensore
FE CE
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18113/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024002SC0000038870008 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13230/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società assicuratrice Ricorrente_1 S.p.a. si oppone all'avviso di liquidazione n. 2024/002/ SC/000003887/0/008, notificato il 13.09.24, con il quale l'Agenzia delle Entrate chiede il pagamento della somma di € 65.507,00 a titolo di imposta di registro dovuta in dipendenza della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3887/2024.
In particolare l'Ufficio procedeva a determinare l'imposta, con aliquota al 3%, sulla base dell'imponibile costituito dalla “somma comminata oltre rivalutazione ed interessi” di cui al dispositivo ponendo il pagamento solidalmente tra le parti.
Con memorie di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate comunicava l'intervenuta conciliazione tra le parti e chiedeva la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce dell'accordo conciliativo ex art. 48 del D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Presidente estensore
FE CE