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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4972 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 8039/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
DR AR Presidente rel. est.
IA RO CE
AB LE CE
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 8039/25 promossa da: nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall' avv. Luca Maria TRAPANI Parte_1 del Foro di Torino.
RICORRENTE- contro
, (c.f. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“in via di principalità annullare, per i sopra esposti motivi, e con le conseguenze di rito, il provvedimento impugnato con ordine di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, o, in subordine, per motivi umanitari ricorrendone presupposti ex art. 5 comma 6 del D.Lvo n. 286/19”
Per parte resistente:
“Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite. ”
**** Il ricorrente indicato in epigrafe ha presentato, in data 14.3.23, al Questore di Asti domanda per il rilascio del permesso di protezione speciale.
Con provvedimento recante prot. nr. A12- Imm./2024 reso in data 11.11.24 e notificato al ricorrente in data 26.3.25 il Questore ha rigettato la suddetta istanza richiamandosi al conforme parere negativo della commissione territoriale di Torino.
In particolare la commissione, con provvedimento del 6 giugno 2023 ha ritenuto non soddisfatti i requisiti di legge, considerato che “gli elementi a disposizione non permettono di individuare il radicamento del richiedente in Italia;
viene in rilievo, infatti, la breve permanenza sul territorio nazionale e la mancanza di elementi idonei a delineare un effettivo inserimento dal punto di vista sociale e lavorativo;
inoltre la mera presenza di una sorella in Italia, dove peraltro risiede con il proprio nucleo familiare, non appare sufficiente in mancanza di altri elementi a delineare il rischio di violazione del diritto alla vita privata e/o familiare in ipotesi di rimpatrio”.
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 15.4.25, ha impugnato il provvedimento di diniego allegando di essere presente da diversi anni in Italia;
di avere una sorella ed una nipote con cui attualmente convive e una cugina di secondo grado che vive a Torino;
inoltre è presente sul territorio nazionale anche la madre del ricorrente, pur se irregolare. Nel suo paese di origine non ha più alcun legame o familiare;
è giunto in Italia da minorenne nel 2015 ed è stato ospite presso una comunità di accoglienza minori in Ravenna. In seguito ha sempre svolto attività lavorativa non regolare raggiungendo un livello di integrazione adeguato e consolidando i legami affettivi e famigliari presenti sul territorio. Ha pertanto concluso chiedendo il rilascio del permesso di protezione speciale per motivi famigliari o, in subordine, per motivi umanitari.
La domanda di sospensione proposta in via cautelare veniva accolta, evidenziando la presenza dei parenti in Italia.
Veniva fissata udienza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
Parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della impugnazione, evidenziando l'assenza di integrazione del ricorrente sul territorio nazionale.
All'udienza del 16.10.25 compariva il ricorrente che dichiarava “Sono qui in Italia da quasi 15 anni. Sono arrivato da minorenne. Ho raggiunto mia sorella che viveva qui da molti anni con suo marito e con i suoi 2 figli. Avevo 15 anni e non ho frequentato la scuola;
stavo a casa con mia sorella. Poi sono rientrato in Albania perché è mancato mio padre, io avevo circa 22- 23 anni e sono rimasto lì circa 3 mesi. Sono rientrato ed è venuta in Italia anche un'altra nostra sorella con la sua famiglia. Anche lei è venuta ad LE. Circa 2 anni fa è arrivata la nostra madre;
mia madre vive con me e mia nipote. Nel frattempo io mi sono trasferito a vivere con mia nipote e mia mamma, sempre ad LE. Non ho un lavoro regolare, vado dove mi chiamano. Ad esempio pulisco gli alloggi dei miei amici che affittano con booking oppure vado a lavare i piatti in un ristorante o a volte faccio il muratore. Preciso che non ho mai avuto un documento da quando sono qui e quindi non posso prenotare l'appuntamento in Questura per farmi rilasciare la ricevuta. Per questo motivo non riesco a trovare un lavoro. E' la prima volta che ho fatto domanda per regolarizzarmi. Mi mantiene mia nipote, cioè voglio dire io mi mantengo con il mio lavoro e non chiedo soldi a nessuno. Mia mamma non è regolare sul t.n. Non ho nessun altro parente in Albania”.
A quella udienza veniva sentita anche la nipote, che dichiarava: “Sono la nipote del ricorrente. Persona_1
Cioè sono la fglia della sorella. Vivo da sola dall'anno scorso e mio zio è venuto a vivere con me. Prima lui viveva a volte in casa con me e i miei genitori e a volte dall'altra sua sorella, cioè mia zia. Io lavoro in un pokè. Mio zio invece lavora in nero quando lo chiamano, non è un lavoro fisso. Non ha mai avuto un lavoro fisso perché ha problemi con i documenti. Lavora ad esempio lava i piatti nei ristoranti o fa le pulizie. Non lavora tutti i giorni ma lo chiamano spesso. Viviamo solo noi due in casa. Pago io l'affitto e quando riesce mi dà dei soldi.”.
Il CE, sulle richiamate conclusioni, riservava la decisione e riferiva pertanto al collegio.
****
La commissione territoriale, nell'esprimere il parere vincolante conseguente alla richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale, ha ritenuto insussistenti i presupposti di legge a cagione della mancata integrazione del ricorrente sul territorio italiano.
Innanzi tutto, si sottolinea che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito CE non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, si rileva che con la presente impugnazione parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale per motivi familiari ovvero per motivi umanitari.
Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso di protezione speciale in data 14.3.23. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023). Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6”. Pertanto, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato, però, nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità, che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. In questo senso, d'altronde, si collocano le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione del nuovo art. 19 TUI. In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo, ovviamente, l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI (si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l.
5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". Ed invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma
6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.) L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame, consente pertanto una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Per_2
Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gl stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di
“vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_3 Nell'ordinamento nazionale l'art. 8 Cedu rappresenta il limite al potere dello Stato, a prescindere dalla condizione soggettiva, con l'importante conseguenza che i criteri di accertamento elaborati dalla Corte di Strasburgo vanno utilizzati qualora, in applicazione dell'art. 5, comma 6, TU 286/98, la persona straniera chieda il riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si evidenzia tuttavia che gli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata. Ed infatti, è ben vero che il ricorrente non ha mai svolto regolare attività lavorativa, ma è altresì vero che questo aspetto non è il solo che deve essere considerato al fine di valutare l'integrazione di uno straniero sul territorio nazionale. Il ricorrente si trova in Italia da circa 15 anni;
più volte è rientrato in Albania, temporaneamente, per motivi riguardanti i suoi genitori. Attualmente il padre è deceduto e la madre è venuta anch'essa in Italia. Il ricorrente non ha più alcun legame nel suo paese mentre tutti i suoi parenti più stretti vivono in Italia. Il ricorrente, poi, trova nei suoi familiari di origine un supporto ed un sostegno economico in quanto è da loro ospitato (attualmente dalla nipote, prima dalla sorella) circostanza, questa, che gli permette di vivere dignitosamente pur non avendo alcuna regolarità e stabilità lavorativa. Deve poi essere sottolineato che il ricorrente in tutti questi anni non ha mai tenuto condotte socialmente pericolose, probabilmente nuovamente grazie al sostegno che riceve dalla famiglia. In questa situazione, ritiene il Collegio che sia opportuno dare al ricorrente una possibilità al fine di verificare se, regolarizzata la sua posizione sul territorio nazionale, egli sia in grado di completare il proprio sviluppo individuale e sociale anche sul piano lavorativo. A ciò si aggiunga anche la considerazione della particolare situazione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi il richiedente se dovesse rientrare in un paese ove non ha più vissuto con continuità da circa 15 anni e ove non ha più alcun parente. In caso di rimpatrio forzato, il Richiedente sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto coattivamente ricondotto a una situazione personale di precarietà e di incertezza, vedendosi irrimediabilmente costretto a rinunciare a quegli aiuti che i suoi familiari gli danno.
Nulla sulle spese di lite, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente nato in [...] il [...] Parte_1 il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso di durata annuale ma convertibile in permesso di lavoro, e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente. Così deciso in Torino, 17.10.25
Il Presidente
DR AR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
DR AR Presidente rel. est.
IA RO CE
AB LE CE
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 8039/25 promossa da: nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall' avv. Luca Maria TRAPANI Parte_1 del Foro di Torino.
RICORRENTE- contro
, (c.f. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“in via di principalità annullare, per i sopra esposti motivi, e con le conseguenze di rito, il provvedimento impugnato con ordine di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, o, in subordine, per motivi umanitari ricorrendone presupposti ex art. 5 comma 6 del D.Lvo n. 286/19”
Per parte resistente:
“Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite. ”
**** Il ricorrente indicato in epigrafe ha presentato, in data 14.3.23, al Questore di Asti domanda per il rilascio del permesso di protezione speciale.
Con provvedimento recante prot. nr. A12- Imm./2024 reso in data 11.11.24 e notificato al ricorrente in data 26.3.25 il Questore ha rigettato la suddetta istanza richiamandosi al conforme parere negativo della commissione territoriale di Torino.
In particolare la commissione, con provvedimento del 6 giugno 2023 ha ritenuto non soddisfatti i requisiti di legge, considerato che “gli elementi a disposizione non permettono di individuare il radicamento del richiedente in Italia;
viene in rilievo, infatti, la breve permanenza sul territorio nazionale e la mancanza di elementi idonei a delineare un effettivo inserimento dal punto di vista sociale e lavorativo;
inoltre la mera presenza di una sorella in Italia, dove peraltro risiede con il proprio nucleo familiare, non appare sufficiente in mancanza di altri elementi a delineare il rischio di violazione del diritto alla vita privata e/o familiare in ipotesi di rimpatrio”.
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 15.4.25, ha impugnato il provvedimento di diniego allegando di essere presente da diversi anni in Italia;
di avere una sorella ed una nipote con cui attualmente convive e una cugina di secondo grado che vive a Torino;
inoltre è presente sul territorio nazionale anche la madre del ricorrente, pur se irregolare. Nel suo paese di origine non ha più alcun legame o familiare;
è giunto in Italia da minorenne nel 2015 ed è stato ospite presso una comunità di accoglienza minori in Ravenna. In seguito ha sempre svolto attività lavorativa non regolare raggiungendo un livello di integrazione adeguato e consolidando i legami affettivi e famigliari presenti sul territorio. Ha pertanto concluso chiedendo il rilascio del permesso di protezione speciale per motivi famigliari o, in subordine, per motivi umanitari.
La domanda di sospensione proposta in via cautelare veniva accolta, evidenziando la presenza dei parenti in Italia.
Veniva fissata udienza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
Parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della impugnazione, evidenziando l'assenza di integrazione del ricorrente sul territorio nazionale.
All'udienza del 16.10.25 compariva il ricorrente che dichiarava “Sono qui in Italia da quasi 15 anni. Sono arrivato da minorenne. Ho raggiunto mia sorella che viveva qui da molti anni con suo marito e con i suoi 2 figli. Avevo 15 anni e non ho frequentato la scuola;
stavo a casa con mia sorella. Poi sono rientrato in Albania perché è mancato mio padre, io avevo circa 22- 23 anni e sono rimasto lì circa 3 mesi. Sono rientrato ed è venuta in Italia anche un'altra nostra sorella con la sua famiglia. Anche lei è venuta ad LE. Circa 2 anni fa è arrivata la nostra madre;
mia madre vive con me e mia nipote. Nel frattempo io mi sono trasferito a vivere con mia nipote e mia mamma, sempre ad LE. Non ho un lavoro regolare, vado dove mi chiamano. Ad esempio pulisco gli alloggi dei miei amici che affittano con booking oppure vado a lavare i piatti in un ristorante o a volte faccio il muratore. Preciso che non ho mai avuto un documento da quando sono qui e quindi non posso prenotare l'appuntamento in Questura per farmi rilasciare la ricevuta. Per questo motivo non riesco a trovare un lavoro. E' la prima volta che ho fatto domanda per regolarizzarmi. Mi mantiene mia nipote, cioè voglio dire io mi mantengo con il mio lavoro e non chiedo soldi a nessuno. Mia mamma non è regolare sul t.n. Non ho nessun altro parente in Albania”.
A quella udienza veniva sentita anche la nipote, che dichiarava: “Sono la nipote del ricorrente. Persona_1
Cioè sono la fglia della sorella. Vivo da sola dall'anno scorso e mio zio è venuto a vivere con me. Prima lui viveva a volte in casa con me e i miei genitori e a volte dall'altra sua sorella, cioè mia zia. Io lavoro in un pokè. Mio zio invece lavora in nero quando lo chiamano, non è un lavoro fisso. Non ha mai avuto un lavoro fisso perché ha problemi con i documenti. Lavora ad esempio lava i piatti nei ristoranti o fa le pulizie. Non lavora tutti i giorni ma lo chiamano spesso. Viviamo solo noi due in casa. Pago io l'affitto e quando riesce mi dà dei soldi.”.
Il CE, sulle richiamate conclusioni, riservava la decisione e riferiva pertanto al collegio.
****
La commissione territoriale, nell'esprimere il parere vincolante conseguente alla richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale, ha ritenuto insussistenti i presupposti di legge a cagione della mancata integrazione del ricorrente sul territorio italiano.
Innanzi tutto, si sottolinea che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito CE non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, si rileva che con la presente impugnazione parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale per motivi familiari ovvero per motivi umanitari.
Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso di protezione speciale in data 14.3.23. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023). Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6”. Pertanto, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato, però, nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità, che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. In questo senso, d'altronde, si collocano le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione del nuovo art. 19 TUI. In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo, ovviamente, l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI (si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l.
5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". Ed invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma
6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.) L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame, consente pertanto una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Per_2
Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gl stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di
“vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_3 Nell'ordinamento nazionale l'art. 8 Cedu rappresenta il limite al potere dello Stato, a prescindere dalla condizione soggettiva, con l'importante conseguenza che i criteri di accertamento elaborati dalla Corte di Strasburgo vanno utilizzati qualora, in applicazione dell'art. 5, comma 6, TU 286/98, la persona straniera chieda il riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si evidenzia tuttavia che gli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata. Ed infatti, è ben vero che il ricorrente non ha mai svolto regolare attività lavorativa, ma è altresì vero che questo aspetto non è il solo che deve essere considerato al fine di valutare l'integrazione di uno straniero sul territorio nazionale. Il ricorrente si trova in Italia da circa 15 anni;
più volte è rientrato in Albania, temporaneamente, per motivi riguardanti i suoi genitori. Attualmente il padre è deceduto e la madre è venuta anch'essa in Italia. Il ricorrente non ha più alcun legame nel suo paese mentre tutti i suoi parenti più stretti vivono in Italia. Il ricorrente, poi, trova nei suoi familiari di origine un supporto ed un sostegno economico in quanto è da loro ospitato (attualmente dalla nipote, prima dalla sorella) circostanza, questa, che gli permette di vivere dignitosamente pur non avendo alcuna regolarità e stabilità lavorativa. Deve poi essere sottolineato che il ricorrente in tutti questi anni non ha mai tenuto condotte socialmente pericolose, probabilmente nuovamente grazie al sostegno che riceve dalla famiglia. In questa situazione, ritiene il Collegio che sia opportuno dare al ricorrente una possibilità al fine di verificare se, regolarizzata la sua posizione sul territorio nazionale, egli sia in grado di completare il proprio sviluppo individuale e sociale anche sul piano lavorativo. A ciò si aggiunga anche la considerazione della particolare situazione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi il richiedente se dovesse rientrare in un paese ove non ha più vissuto con continuità da circa 15 anni e ove non ha più alcun parente. In caso di rimpatrio forzato, il Richiedente sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto coattivamente ricondotto a una situazione personale di precarietà e di incertezza, vedendosi irrimediabilmente costretto a rinunciare a quegli aiuti che i suoi familiari gli danno.
Nulla sulle spese di lite, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente nato in [...] il [...] Parte_1 il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso di durata annuale ma convertibile in permesso di lavoro, e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente. Così deciso in Torino, 17.10.25
Il Presidente
DR AR