Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 18/02/2026, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00806/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Istituto Comprensivo -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'accertamento, previa concessione di misure cautelari,
del diritto del minore -OMISSIS-all'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno scolastico, con rapporto "1:1",
e per l'annullamento, previa sospensione
- del provvedimento, mai comunicato alla ricorrente, con il quale l'Amministrazione convenuta ha assegnato all'alunno-OMISSIS- 16 ore di sostegno scolastico settimanali;
- del provvedimento, comunicato alla ricorrente in data 17.11.2025 con la pubblicazione del P.E.I. per l'anno scolastico 2025 / 2026, con il quale l'Amministrazione convenuta ha riconosciuto per il corrente anno scolastico all'alunno-OMISSIS- 16 ore di sostegno scolastico settimanali,
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, a fronte della documentazione prodotta dal Ministero resistente e della dichiarazione di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere;
Visto l’avviso reso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in camera di consiglio e riportato nel verbale;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa IL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) La ricorrente agisce nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, alunno della classe IV B della scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo -OMISSIS- di Bollate, a cui è stato diagnostico il “ -OMISSIS- ” e quindi riconosciuto dalla competente commissione medica come portatore di -OMISSIS-ai sensi dell’art.3, co.3, L. 104/1992.
Parte ricorrente lamenta l’illegittimità del PEI 2025-2026 in quanto non contiene l’indicazione di ore di sostegno necessarie all’alunno per frequentare la scuola e del provvedimento del Dirigente scolastico con il quale è stato assegnato un numero di ore di sostegno inadeguato rispetto ai bisogni educativi dell’alunno, riferendo che il competente gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica (G.L.O.) in data 22 maggio 2025 ha espresso la necessità che anche per l’anno scolastico 2025-26 fossero garantite 22 ore settimanali di sostegno, come monte orario ritenuto necessario per garantire l’integrazione scolastica.
L’Istituto Scolastico ha assegnato 16 ore, sulla base di un calcolo quantitativo fondato esclusivamente sulle risorse rese disponibili dall’Ufficio scolastico territoriale.
I provvedimenti di approvazione del PEI e di determinazione delle ore di sostegno sono stati impugnati con il presente ricorso.
Il Ministero resistente si è costituito in giudizio depositando documentazione, tra cui il decreto del dirigente scolastico Prot. 0000332/U del 29/01/2026, che, medio tempore, ha disposto l’assegnazione di 22 ore di sostegno a favore dell’alunno, dopo aver acquisito dall’Ufficio scolastico territoriale di Milano le risorse necessarie per assicurare le ore aggiuntive.
Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2025 la difesa della ricorrente ha preso atto del carattere satisfattivo del provvedimento sopravvenuto, insistendo tuttavia per la condanna alle spese a carico dell’Amministrazione.
Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, avvisate le parti della possibile definizione del ricorso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
II) Il Collegio, preso atto del decreto del dirigente scolastico del 29/01/2026, dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa della parte ricorrente è stata pienamente soddisfatta con l’assegnazione di un numero complessivo di 22 ore di sostegno che corrisponde a quello indicato come necessario dal G.L.O.
Per il principio della soccombenza virtuale le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, con distrazione a favore, in solido, dei procuratori dichiaratisi antistatari, nella misura liquidata in dispositivo.
Sul punto è sufficiente richiamare quanto statuito in casi analoghi (cfr. le sentenze della Sezione 17 novembre 2025, n. 3705; 12 novembre 2025, n. 3672; 30 ottobre 2025, n. 3490), sulla base dei principi consolidati della giurisprudenza in materia, circa la necessità che i procedimenti riguardanti gli alunni diversamente abili si debbano concludere con atti del dirigente scolastico di assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguato alle specifiche esigenze di integrazione scolastica dell’alunno (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023), dovendosi escludere la legittimità, rispetto alle proposte del G.L.O., di riduzioni quantitative basate su limiti di organico o su vincoli finanziari, in quanto tali da considerarsi adottate in assenza di una istruttoria e di una motivazione appropriate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna, per il principio della soccombenza virtuale, l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, quantificate in € 1.000,00 (mille,00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE IE, Presidente
IL NI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL NI | TE IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.