Articolo 12 della Legge 16 marzo 1972, n. 106
Articolo 11Articolo 13
Versione
19 aprile 1972
Art. 12.
Nei bilanci dell'amministrazione dei monopoli di Stato, degli archivi notarili, dell'istituto agronomico per l'oltremare, dell'amministrazione del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma, dei patrimoni riuniti ex economali, dell'azienda nazionale autonoma delle strade, dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1971, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Entrata in vigore il 19 aprile 1972