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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TI VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 82668 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/11/2024, il Comune di Taranto notificava a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento IMU 2022 n. 82668, con richiesta di pagamento di €.1.074,00.
Con ricorso iscritto al n. R.G. il contribuente impugnava il predetto avviso e deduceva:
che era comproprietario dell'immobile con quota del 50%, condivisa con la moglie, la quale godeva dell'esenzione IMU per abitazione principale;
che l'atto impugnato non riconosceva anche a lui l'esenzione nonostante egli avesse nel medesimo immobile la residenza e la dimora abituale, come comprovato dal pagamento delle utenze;
che solo formalmente egli aveva la residenza in altro comune (Cirigliano);
che era stato applicato un tasso di interessi del 7%, superiore al tasso legale vigente del 5%, in violazione dei principi di correttezza e proporzionalità.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso impugnato.
Resisteva il Comune di Taranto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'avviso di accertamento dà atto che il contribuente è proprietario al 50%, sicché
l'imposta, sotto tale profilo, è stata correttamente calcolata.
Ciò premesso, l'esenzione dal pagamento dell' IMU - alla luce del coordinamento sistematico tra l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (che individua i soggetti passivi dell'imposta), e l'art. 8, comma
3, del d.lgs. n. 23 del 2011, nonché l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif. dalla l. n.
214 del 2011 (che esentano da imposta l'abitazione principale in presenza di determinati requisiti, soggettivi e oggettivi), nella formulazione vigente ratione temporis - spetta in via esclusiva alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull'immobile destinato ad abitazione e che ivi hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Pertanto, il ricorrente non avendo fissato la residenza anagrafica nell'immobile tassato, non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale (Cass. 19684/2024.
L'avviso riporta il tasso di interessi del 7% per il solo anno 2023.
In effetti, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022 (G.U. n. 292 del
15/12/2022) ha fissato il tasso di interesse legale per tale anno nella misura del 5%.
Pertanto, gli interessi – che il Comune ha calcolato per l'intero anno 2023 in €.53,62 – vanno rideterminati in €.38,3.
In conclusione, l'importo che il ricorrente è tenuto a versare in base all'avviso di accertamento va decurtato di €.15,00.
Considerato l'esito complessivo del giudizio - ossia che il Comune (attore in senso sostanziale) ha visto ridotta la sua pretesa in modo palesemente marginale rispetto al totale richiesto – le spese del giudizio vanno poste a totale carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte ridetermima l'importo dovuto dal ricorrente a seguito dell'avviso di accertamento impugnato in euro 1.059,00. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del difensore distrattario del Comune di
Taranto, delle spese processuali, che liquida in euro 400,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TI VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 82668 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/11/2024, il Comune di Taranto notificava a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento IMU 2022 n. 82668, con richiesta di pagamento di €.1.074,00.
Con ricorso iscritto al n. R.G. il contribuente impugnava il predetto avviso e deduceva:
che era comproprietario dell'immobile con quota del 50%, condivisa con la moglie, la quale godeva dell'esenzione IMU per abitazione principale;
che l'atto impugnato non riconosceva anche a lui l'esenzione nonostante egli avesse nel medesimo immobile la residenza e la dimora abituale, come comprovato dal pagamento delle utenze;
che solo formalmente egli aveva la residenza in altro comune (Cirigliano);
che era stato applicato un tasso di interessi del 7%, superiore al tasso legale vigente del 5%, in violazione dei principi di correttezza e proporzionalità.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso impugnato.
Resisteva il Comune di Taranto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'avviso di accertamento dà atto che il contribuente è proprietario al 50%, sicché
l'imposta, sotto tale profilo, è stata correttamente calcolata.
Ciò premesso, l'esenzione dal pagamento dell' IMU - alla luce del coordinamento sistematico tra l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (che individua i soggetti passivi dell'imposta), e l'art. 8, comma
3, del d.lgs. n. 23 del 2011, nonché l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif. dalla l. n.
214 del 2011 (che esentano da imposta l'abitazione principale in presenza di determinati requisiti, soggettivi e oggettivi), nella formulazione vigente ratione temporis - spetta in via esclusiva alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull'immobile destinato ad abitazione e che ivi hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Pertanto, il ricorrente non avendo fissato la residenza anagrafica nell'immobile tassato, non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale (Cass. 19684/2024.
L'avviso riporta il tasso di interessi del 7% per il solo anno 2023.
In effetti, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022 (G.U. n. 292 del
15/12/2022) ha fissato il tasso di interesse legale per tale anno nella misura del 5%.
Pertanto, gli interessi – che il Comune ha calcolato per l'intero anno 2023 in €.53,62 – vanno rideterminati in €.38,3.
In conclusione, l'importo che il ricorrente è tenuto a versare in base all'avviso di accertamento va decurtato di €.15,00.
Considerato l'esito complessivo del giudizio - ossia che il Comune (attore in senso sostanziale) ha visto ridotta la sua pretesa in modo palesemente marginale rispetto al totale richiesto – le spese del giudizio vanno poste a totale carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte ridetermima l'importo dovuto dal ricorrente a seguito dell'avviso di accertamento impugnato in euro 1.059,00. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del difensore distrattario del Comune di
Taranto, delle spese processuali, che liquida in euro 400,00, oltre accessori come per legge.