Articolo 76 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
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Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 76.

Nei climi glaciali o particolarmente freddi, e' obbligatorio l'uso di abiti di lana pesante e della fascia di lana addominale: il personale di guardia sul ponte, oltre gli stivali, deve portare il cappotto di pelliccia.

Il copricapo deve essere adatto a riparare la nuca e le orecchie.

Le persone dell'equipaggio devono portare guanti, manopole e, allo scopo di prevenire le oftalmia da neve, occhiali affumicati di forme e dimensioni opportune.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999