Versione
27 settembre 1958
27 settembre 1958
>
Versione
21 giugno 2022
21 giugno 2022
Art. 22. (Componenti eletti dal Parlamento)
La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.
Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.
Per gli scrutini successivi al secondo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
((I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parita' di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione))
La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.
Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.
Per gli scrutini successivi al secondo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
((I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parita' di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione))
Commentari • 3
- 1. Le ragioni del mio NoGabriele Mazzotta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 3.492031
[…] Secondo l'art. 22 della legge n. 195/1958, l'elezione dei componenti laici avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 3/5 dell'assemblea. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 13/10/2016, n. 10239Provvedimento: […] Giunta al C.S.M. la deliberazione di nomina di tutti i componenti eletti, la Commissione interna per la verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati e dei requisiti di eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento, dopo aver richiesto telefonicamente alla Prof. NE delucidazioni sui suoi titoli, ha concluso formulando al PL la proposta di non convalidare l'elezione della ricorrente, ritenendo che non sussistessero "i requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195".Leggi di più...
- annullamento delibera·
- violazione art. 11 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382·
- Consiglio Superiore della Magistratura·
- disparità di trattamento·
- diritto soggettivo·
- giurisdizione·
- compatibilità tra docenza universitaria e professione forense·
- carenza di potere·
- garanzie procedimentali·
- diritto al giusto procedimento·
- elettorato passivo·
- violazione art. 1 legge 339/2003·
- requisiti di eleggibilità·
- eccesso di potere·
- violazione art. 20 legge 23 marzo 1958, n. 195