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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9666 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luciana Sangiovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45632/2024 promossa da:
, n. a PAKISTAN in data 18/03/1998 con il patrocinio Parte_1 dell'avv.to POLLEGGIONI GIANLUCA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto la fissazione di un appuntamento presso l' CP_2 di Islamabad per la formalizzazione della domanda di visto per ricongiungimento familiare in favore dei due genitori, infra sessantacinqueni , avendo da tempo ottenuto il nulla osta e non avendo l' mai risposto alle istanze di CP_2 fissazione dell'appuntamento.
All'udienza fissata per la discussione, con note di trattazione scritta, ha chiesto di essere rimesso in termini, avendo omesso per dimenticanza (“per mera svista del procuratore”) di notificare il ricorso alla parte resistente .
La domanda di rimessione in termini deve respingersi, essendo tale istituto previsto nei casi di notifica nulla e non nel caso, come quello di specie, di notifica inesistente (cfr, con riferimento al giudizio di cassazione sentenza n 9257/1997) , dove la notifica non è stata neanche tentata per condotta peraltro imputabile alla parte ricorrente che può ben presentare nuovo ricorso con notifica alla parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara inammissibile il ricorso nulla sulle spese
Così deciso in Roma, in data 26/06/2025 IL GIUDICE
dott.ssa Luciana Sangiovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luciana Sangiovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45632/2024 promossa da:
, n. a PAKISTAN in data 18/03/1998 con il patrocinio Parte_1 dell'avv.to POLLEGGIONI GIANLUCA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto la fissazione di un appuntamento presso l' CP_2 di Islamabad per la formalizzazione della domanda di visto per ricongiungimento familiare in favore dei due genitori, infra sessantacinqueni , avendo da tempo ottenuto il nulla osta e non avendo l' mai risposto alle istanze di CP_2 fissazione dell'appuntamento.
All'udienza fissata per la discussione, con note di trattazione scritta, ha chiesto di essere rimesso in termini, avendo omesso per dimenticanza (“per mera svista del procuratore”) di notificare il ricorso alla parte resistente .
La domanda di rimessione in termini deve respingersi, essendo tale istituto previsto nei casi di notifica nulla e non nel caso, come quello di specie, di notifica inesistente (cfr, con riferimento al giudizio di cassazione sentenza n 9257/1997) , dove la notifica non è stata neanche tentata per condotta peraltro imputabile alla parte ricorrente che può ben presentare nuovo ricorso con notifica alla parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara inammissibile il ricorso nulla sulle spese
Così deciso in Roma, in data 26/06/2025 IL GIUDICE
dott.ssa Luciana Sangiovanni