Articolo 6 della Legge 11 dicembre 1962, n. 1790
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 febbraio 1963
Art. 6.
La facolta' di riscatto, prevista per i dipendenti da societa' telefoniche dall' articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' estesa nei limiti, con le modalita' e con le condizioni stabiliti dall'articolo stesso, anche a coloro che conseguono l'iscrizione al Fondo ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
La disposizione di cui al precedente comma integra, a tutti gli effetti, quelle contenute nell' articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .
Entrata in vigore il 1 febbraio 1963