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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 05/02/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. ROMEO DANIELA
GIOVANNA nell'interesse di ritenuta la causa matura per la Parte_1 decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2556/2024 R.G., promossa
DA
, ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROMEO DANIELA GIOVANNA e dall'avv. PISCIOTTA SILVESTRO.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore;
, in persona del Legale Controparte_3
Rappresentante pro tempore;
Controparte_4
in persona del Dirigente pro-tempore;
[...] rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa SERENA MONTANTI, funzionario ministeriale in servizio presso l per la provincia di Controparte_4 CP_4
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02/12/2024, la ricorrente Parte_1 docente a tempo indeterminato presso – ISTITUTO SUPERIORE I. S. "V. ALMANZA"
1 - ha lamentato il mancato riconoscimento del servizio svolto nell'anno scolastico 2013 per effetto del D.P.R. n. 122/2013.
L'insegnante ha dunque convenuto il e le sue Controparte_1 articolazioni territoriali al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ACCOGLIERE il presente Ricorso per tutte le ragioni ampiamente dedotte in parte narrativa, per l'effetto, previa disapplicazione dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera n. prot. 2863 del
21/03/2024, nonché della richiamata normativa in tema di blocco, ai fini economici e giuridici del servizio prestato nell'anno 2013,
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al pieno riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio prestato durante l'anno solare 2013, in virtù di contratto di assunzione a tempo determinato con decorrenza dal 12/09/2012 e cessazione al 30/06/2013 e in virtù di successivo contratto di assunzione a tempo determinato con decorrenza dal 01/09/2013 al 30/06/2014 e, pertanto, al riconoscimento di mesi 9 e giorni 21 di servizio prestati nell'anno solare 2013;
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente affinché il servizio svolto durante l'anno solare 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione della progressione stipendiale e del diritto pensionistico e delle consequenziali differenze retributive e contributive da quantificare in separato giudizio per il quinquennio non prescritto precedente alla diffida inviata a mezzo pec in data 17/07/2024 e, in ogni caso, al deposito del presente ricorso;
Conseguentemente,
CONDANNARE, il , in persona del pro tempore, ad Controparte_1 CP_2 effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa il servizio reso nell'anno solare 2013, in forza dei citati contratti e, pertanto, che comprenda i mesi 9 e giorni 21 di sevizio prestati nell'anno solare 2013;
CONDANNARE il , in persona del tempore, al Controparte_1 CP_5 pagamento, in favore di parte ricorrente, di ogni eventuale differenza retributiva oltre accessori di legge, spettante in conseguenza del corretto inquadramento, da quantificare in separato giudizio per il quinquennio non prescritto precedente alla diffida inviata a mezzo pec in data 17/07/2024 e, in ogni caso, al deposito del presente ricorso;
CONDANNARE parte resistente a regolarizzare la posizione contributiva ed assicurativa di parte ricorrente;
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore degli scriventi difensori nella qualità di antistatari da liquidarsi in conformità alle disposizioni di legge ribadite dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17613 del 26 giugno 2024.”.
2 2. Le amministrazioni indicate in epigrafe, con memoria depositata in data 24.01.2025, hanno eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e hanno contestato in fatto ed in diritto il ricorso di cui hanno chiesto rigetto.
3. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza.
4. In via preliminare va evidenziato che la domanda volta alla condanna di “parte resistente a regolarizzare la posizione contributiva ed assicurativa” non va esaminata in quanto i procuratori di parte ricorrente con note depositate in data 03.02.2025 vi hanno rinunciato.
Al riguardo, infatti, è il caso di sottolineare che, secondo l'insegnamento delle Suprema
Corte, “La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. (e 420 c.p.c. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte” (così Cass. Civ.,
1439/2002, nonché, nel medesimo senso in ordine alla non osservanza delle forme rigorose di cui all'art. 306 c.p.c., Cass. Civ. n. 21848/2013).
5. Il ricorso va accolto alla luce delle seguenti considerazioni concisamente esposte ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
6. Venendo ai motivi di censura riguardanti la valorizzazione dell'anno scolastico 2013 ai fini economici e giuridici, questo giudice, pur nella consapevolezza della sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, intende rivedere il proprio convincimento già espresso in altra causa di tenore analogo alla presente, ritenendo di uniformarsi alle condivisibili ed esaustive argomentazioni formulate dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16133/2024.
In tale pronuncia, invero, si legge che “È noto che le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del
2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
3 Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata "limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate CP_6 prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli "incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così
l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni”.
Inoltre, come argomentato di recente anche dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 66/2024, che si richiama poiché condivisa anche a norma dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., “Più in generale, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte
Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente
4 pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Il Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico di singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo”.
Alla luce della giurisprudenza citata, deve dunque riconoscersi il diritto del personale docente a vedersi riconosciuto l'anno 2013 nella progressione di carriera, dovendo ritenersi legittima un'interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di avanzare nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Deve, pertanto, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere ai soli fini giuridici il riconoscimento dell'anno giuridico 2013 nonché il pagamento, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla diffida del 17.07.2024, delle eventuali differenze retributive maturate.
7. La novità della questione riguardante la valorizzazione a soli fini giuridici dell'attività prestata nell'anno 2013 e la sussistenza sul punto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti suggeriscono l'opportunità di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2556/2024, in parziale accoglimento del ricorso:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere ai soli fini giuridici il riconoscimento dell'attività prestata nell'anno 2013;
- condanna il resistente ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera della CP_1 ricorrente che tenga conto a fini giuridici dell'attività prestata nell'anno 2013 e, dunque, con collocamento nella relativa posizione stipendiale corrispondente alla conseguente fascia di anzianità spettante;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento
5 giuridico dell'anno 2013 eventualmente maturate nel quinquennio precedente alla notifica della diffida indicata in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 05/02/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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