Sentenza breve 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01955/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01760/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1760 del 2025, proposto da;
EP Caso, rappresentato e difeso dagli avvocati EP Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot..13364 del 28.08.2025, con il quale il Responsabile dell'area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha dichiarato “irricevibile” la nota prot. 1774/2024 di integrazione della sanatoria n.116/2016. L'irricevibilità è stata dichiarata sul falso presupposto:
a) della esistenza nel panorama giuridico del provvedimento n.11935/2023, al contrario annullato con sentenza n.2490/2023;
b) della inesistenza della pratica di sanatoria n.116/2016 e della asserita conseguenza che in virtù della inottemperanza all'ordinanza demolitoria n.5/2006 la parte non è più nella disponibilità del bene”;
2) di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale ivi compresa, per quanto di ragione l'ordinanza n.5/2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa GA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, unitamente alla moglie, è proprietario di un antico fabbricato sito nel Comune di Positano. Esso è composto da tre piani (1°, 2° e terzo) collegati da una scala interna e da un piano terra collegato al sovrastante corpo di fabbrica con scala esterna.
Con ordinanza demolitoria n.5 del 2016, emessa dal Comune di Positano sono state qualificate come abusive una serie di opere -tutte interne- volte alla ristrutturazione/manutenzione straordinaria dell’antico immobile.
L’ordinanza era impugnata dinanzi a questo TAR con ricorso, definito con sentenza n.2429/2023, confermata in Consiglio di Stato.
Con il provvedimento n.11935/2023, il Comune dichiarava la pratica concernente la compatibilità paesaggistica (117/2016) “improcedibile” disponendone l’archiviazione.
Il provvedimento era impugnato dinanzi a questo TAR ed era annullato con la sentenza n.2490/2023.
Con provvedimento, prot. n.13364 del 28.08.2025, il Comune di Positano dichiarava irricevibile la nota prot. 1774/2024 di integrazione della sanatoria n.116/2016, sulla base a) dell’esistenza nel panorama giuridico del provvedimento n.11935/2023, al contrario annullato con sentenza n.2490/2023; b) dell’inesistenza della pratica di sanatoria n.116/2016 e della asserita conseguenza che in virtù della inottemperanza all’ordinanza 2 demolitoria n.5/2006 la “parte non è più nella disponibilità del bene”.
Avverso l’atto de quo insorge il ricorrente epigrafato, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 26 novembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Ed invero, come emerge dalla disamina della documentazione in atti, il provvedimento si appalesa al Collegio illegittimo, in ragione dell’inosservanza delle garanzie partecipative ex art. 10 bis L. 241/1990.
Lo stato degli atti è chiaro.
Dalla cornice argomentativa del provvedimento finale, emerge la vulnerazione della regola inviolabile del contraddittorio procedimentale.
La giurisprudenza è chiara sul punto.
Com’è noto, la disposizione normativa di cui all'art. 10 bis, l. 241/1990 è finalizzata a garantire l'effettiva partecipazione dell'interessato al procedimento e, qualora tale partecipazione non venga assicurata in modo pieno ed effettivo, risulta viziato, secondo la giurisprudenza, il relativo provvedimento amministrativo.
L'introduzione nell'ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15, del preavviso di rigetto ha segnato l'ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta "anticipare" l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale (vd. in tal senso Consiglio di Stato, sez. III, 20/06/2022, n. 5080; T.A.R. Milano, sez. IV, 02/05/2022, n. 966; Consiglio di Stato, sez. III, 08/10/2021, n. 6743; T.A.R. Napoli, sez. VI, 01/06/2020, n. 2093; T.A.R. Torino, sez. I, 02/05/2020, n. 253; Consiglio di Stato, sez. III, 05/12/2019, n. 834; T.A.R. Napoli, sez. VI, 23/05/2019, n. 2774).
L'istituto del cd. "preavviso di rigetto" ha, così, lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sentenza, se. III, 16/01/2023 n. 115T.A.R. Campania, Salerno, sentenza, se. III, 16/01/2023 n. 115; Consiglio di Stato, sez. VI, 06/08/2013, n. 4111; 29 luglio 2014, n. 4021).
La comunicazione prevista dall'art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 è finalizzata all'instaurazione di una ulteriore fase di contraddittorio procedimentale, che consente al richiedente di articolare fino ad un momento prima del provvedimento negativo, ulteriori ragioni a sostegno della propria posizione di interesse legittimo e permette, al tempo stesso, una utile rimeditazione della vicenda all'Amministrazione procedente alla quale vengono forniti nuovi elementi di valutazione; l'istituto del c.d. preavviso di diniego, sorto con il chiaro intento di potenziare la dialettica procedimentale in un'ottica di favore per il privato, finisce con l'assicurare che ogni momento del procedimento immediatamente precedente l'adozione del provvedimento sia utile all'Amministrazione per pervenire alla scelta discrezionale migliore (arg. ex T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 14 gennaio 2016, n. 87).
A seguito della novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lettera i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120 - che si applica per il periodo successivo alla sua entrata in vigore - il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della "sanatoria" di cui all'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato sez. IV, 01/04/2025, n.2754).
Ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, si evince che il provvedimento impugnato è inficiato dal vizio di violazione della norma, stante l’incontestabile inosservanza della normativa vigente in materia.
La P.A. ha provveduto alla immediata adozione del provvedimento finale senza alcuna comunicazione preventiva dei presunti motivi ostativi, inibendo la partecipazione privata al procedimento.
Difetta evidentemente l’applicazione preliminare del meccanismo partecipativo.
Stanti queste premesse, il ricorso è accolto.
La natura dirimente del vizio formale riscontrato consente di reputare assorbite le altre doglianze profilate.
In ragione della peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento, prot. n.13364 del 28.08.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
GA AR, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO