Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N .754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
754/24 R.G
Promosso da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) ed ivi residente in [...]/Piazza, e della C.F._1 [...]
con sede in AN (An) Controparte_1 località Valdicastro – Fraz. Poggio San Romualdo ), in P.IVA_1 persona del Legale Rapp. p.t., Sig. (C.F.: Parte_1 C.F._2
), entrambi rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati
[...]
Andrea Moroder ) e Marco Alessandrini CodiceFiscale_3
appellanti
Contro
Di Ianni
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.
166/24 pubblicata il 24.01.2024
CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa,
-in via preliminare: previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto sanzionatorio della , riformando integralmente CP_2 la sentenza impugnata, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva e il difetto di titolarità del potere di irrogare le sanzioni di cui trattasi della e/o la decadenza per violazione del CP_2 termine di cui all'art. 4 della L. 898/86, dichiarare che il Decreto n. 7 del 14.02.23 della è nullo, invalido, illegittimo e CP_2 inefficace e, per l'effetto, revocarlo;
-in via principale: previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto sanzionatorio della , riformando integralmente CP_2 la sentenza impugnata, accertata e dichiarata l'infondatezza, sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo anche tenuto conto della buona fede, degli addebiti mossi dalla agli odierni appellanti, CP_2 dichiarare che il Decreto n. 7 del 14.02.23 della è nullo, CP_2 invalido, illegittimo e inefficace e, per l'effetto, revocarlo….”
Per l'appellata:
“….rigettare l'appello proposto da e dalla Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Ancona Parte_2 n. 166 del 24/1/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare il decreto del dirigente del Settore Audit e controlli di secondo livello della Regione
n. 7 del 14/2/2023.” CP_2
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'opposizione avverso il Decreto del Dirigente del Servizio del Settore
Audit e Controlli di Secondo Livello n. 7 del 14.02.23 della CP_2 con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa per
[...]
l'illecito di cui agli artt.
2-3 L.23.12.1986 n. 898 a carico del rappresentante legale di e della società Controparte_1 stessa, beneficiaria dei contributi della Misura 11 'Agricoltura biologica',
Sottomisura 11.2 'Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica' del PSR 2014-2022 per aver CP_2
indebitamente percepito, negli anni dal 2016 al 2018, mediante esposizione di dati e notizie false, contributi a carico del
[...]
. Controparte_3
Il sig. e la Parte_1 Parte_3
[...
hanno proposto appello avverso detta sentenza affidato ai motivi sotto illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellato, contestando, nel merito, le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione di giorni 5 per deduzioni difensive e di ulteriori giorni 5 per repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, rigettando l'opposizione proposta, la titolarità in capo alla del potere di CP_2 irrogare la sanzione ex artt 2 e 3 lg 898/86.
Deducono che la competenza ad emettere ordinanza ingiunzione per la violazione di cui agli articoli 2 -3 l. 898 1986 spetta al Ministero per le politiche agricole e forestali, trattandosi di materia attribuita allo Stato
e non alle Regioni, salvo il caso in cui gli illeciti contestati siano riconducibili a funzioni amministrative delegate alle stesse Regioni ex art. 4, comma 1, lett. c), della citata I. n. 898 del 1986, ipotesi non ricorrente nel caso in esame.
La questione è stata più volte affrontata e risolta dalla Corte di
Cassazione con orientamento conforme e consolidato, contrario alla tesi degli appellanti, in relazione a provvedimenti sanzionatori emessi dalla per violazione degli articoli 2-3 della l. 898/86 CP_2 relativi a contributi a carico del Fondo Europeo di Garanzia e del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Regionale (Cass n. 4841/2019;
n.4104/2019; n.36169/2021; n.30770/2021;n.30771/20).
Invero, Il decreto legislativo 165/1999 che ha istituito l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune e degli interventi finanziati dal FEOGA, all'articolo 3, prevede che agisce quale organismo pagatore dello CP_4
Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal FEOGA non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali riconosciuti, ed, all'art. 5 che, in mancanza o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni, può avvalersi, previa intesa con le stesse, degli uffici regionali per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti alla politica legislativa comune.
Con il D. Lgs 10 dicembre 2002, n.305 si è stabilito: Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui all'articolo 1 vengono irrogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda gli interventi di mercato e dall'Agenzia delle dogane per quanto concerne le restituzioni all'esportazione, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Quindi la CP_2 con L.R. 15.09.2005 n. 21, ha espressamente stabilito: “La
[...]
Regione svolge le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative disciplinate dalle norme di leggi statali nei casi di violazione degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di interventi cofinanziati dal agricolo di orientamento e CP_3 garanzia (FEOGA) “richiamando espressamente le disposizioni di cui alla L. 898/1986 e della L.R. 10.08.1988 n. 33 (disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative e di competenza regionale).
In questo caso, come in quelli omogenei sottoposti alla attenzione del giudice di legittimità nei procedimenti decisi con le richiamate pronunce, l'illecito contestato alla ricorrente ex artt. 2 e 3 della I. n.
898/ 1986, per aver indebitamente percepito, mediante esposizione di dati e notizie false, contributi relativi all'annualità dal 2016 al 2018 a carico del - è CP_3 Controparte_3 riconducibile a funzioni amministrative delegate alla , CP_2 la quale, quindi, aveva competenza, come ribadito dalla Suprema
Corte, a norma dell'art. 4, comma 1, l. 898 /86 ad irrogare la sanzione
(l'ordinanza ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato;
nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza- ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato"), nelle forme e con le procedure previste dalla l reg. 21 /2005, come avvenuto.
Risulta, dunque, evidente che la , adottando la legge CP_2
15.09.2005 n. 21 e provvedendo alla successiva organizzazione amministrativa, ha dato attuazione al disposto di cui alla il D. Lgs 10 dicembre 2002, n.305, sicché va riconosciuta la legittimazione della all'irrogazione delle sanzioni nella materia oggetto di CP_2 controversia.
A ciò deve aggiungersi che il fondamento dello svolgimento delle funzioni sanzionatorie da parte della si rinviene anche CP_2 nell'art.66 del Reg.UE 1305/2013 che ha definito i poteri dell'Autorità di Gestione (e, quindi, nel caso di specie, della regione a cui è CP_2 stata devoluta la materia del PSR) e nella LR 21/2005, che ha espressamente regolamentato il potere sanzionatorio in materia di agevolazioni comunitarie.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto sussistere la decadenza del potere sanzionatorio per violazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 4 lett. a) l. 898/1986 per la notifica della violazione.
In particolare, deduce che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in data
06.10.2020, procedevano a richiedere ad la documentazione CP_5 inerente il rapporto in essere con l'azienda Controparte_1 ed ottenevano risposta con nota n. 82309 del 19.10.2020,
[...] data da cui decorrerebbe il termine di centottanta giorni, avendo avuto da tale momento l'agente accertatore cognizione della violazione, mentre il primo verbale di accertamento n. 32262 veniva chiuso solo in data 12.05.22 ed il secondo (quello afferente i terreni in AN, ovverosia il n. 32367) in data 20.6.2022.
Orbene, il dies a quo da cui far decorrere il termine di centottanta giorni non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (per tutte: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683-
01; conf. da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3712 del 2024).
Ciò posto, per "acquisizione informativa" deve intendersi l'inizio dell'istruttoria: è da questo momento, fino alla contestazione dell'irregolarità dei comportamenti, che il giudice del merito può/deve controllare eventuali ingiustificati ritardi, superfluità (da valutarsi ex ante, restando irrilevante la loro inutilità ex post) delle istruttorie, disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi, inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17673 del 31/05/2022,
Rv. 664896-01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 08/08/2019, Rv.
655194-02). In questo senso deve essere interpretato il principio sopra richiamato per cui il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo. (Cassazione civile sez. II, 11/09/2024,
(ud. 17/04/2024, dep. 11/09/2024), n.24401)
In altri termini, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita.
In definitiva, compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento (Sez. 2, Sentenza n. 26734 del
13/12/2011), mentre spetta all'autorità competente stabilire il momento di avvio dell'istruttoria; ragionando diversamente, si trasformerebbe il giudizio sulle sanzioni conseguenti le irregolarità accertate in un giudizio di valutazione sulla diligenza e congruità dell'attività istruttoria svolta dall'Autorità accertatrice.
Appare allora evidente che il termine di 180 giorni per la contestazione della violazione non può farsi certamente decorrere dalla data del
19/10/2020, la quale indica esclusivamente l'inizio della fase accertativa volta alla verifica della esistenza e consistenza della violazione.
Orbene, la che in tal senso era onerata ha allegato che CP_2 successivamente al ricevimento della comunicazione inviata da CP_5 gli organi accertatori hanno svolto ulteriori indagini, tra cui i controlli sul Portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per verificare se, a partire dal luglio 2011, l avesse Controparte_6 presentato domande di contributo sui terreni di proprietà CP_5 controlli resi complessi dall'elevato numero delle particelle catastali interessate, per poi chiedere all ente materialmente erogatore CP_4 dei contributi, informazioni relative ai pagamenti eseguiti in relazione alle domande di aiuto indicate, acquisendole solo in data 10/6/2022, con l'invio dei conteggi da parte di a cui ha fatto seguito l'atto di CP_4 contestazione, avvenuto con verbale accertamento n.32367 del
20/9/2022 notificato sia alla con pec del 11/11/2022, CP_1
sia a con plico postale del 9/11/2022 non ritirato, con Pt_1 conseguente compiuta giacenza del 18/11/2022.
Orbene, in considerazione del fatto che le verifiche operate dalla avevano ad oggetto oltre 440 terreni, il termine di circa otto CP_2 mesi impiegati dalla ricezione della notizia dell'illecito al momento in cui ha chiesto informazioni all appare congruo in considerazione CP_4 della natura degli incombenti da effettuare, non potendosi invece dare rilevanza al termine impiegato dall per fornire la risposta a cui poi CP_4 ha fatto seguito la tempestiva contestazione dell'illecito agli appellanti.
Da ultimo risulta del tutto inconferente e infondato, ai fini della verifica del rispetto del termine per la contestazione della violazione di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) l. 898/1986, il riferimento nel computo dei centottanta giorni, al momento di notifica del decreto impugnato
(14/2/2023), non costituendo detto provvedimento l'atto di contestazione della violazione, che, invece, come detto, deve ritenersi il verbale di accertamento.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittima la sanzione irrogata, rigettando le argomentazioni di merito sollevate da essi appellanti che dimostrano l'insussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo.
In particolare, deducono che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che l' abbia consentito alla la CP_5 CP_1 prosecuzione della conduzione (per 8 anni) della proprietà immobiliare in questione e che quest'ultima, facendo affidamento sulla condotta della prima, abbia provveduto al mantenimento dei fondi, alla manutenzione del complesso monastico e degli altri edifici rurali, all'esercizio delle attività agricole ed alla tutela dell'occupazione, sostenendone i relativi costi.
Orbene, sul punto deve osservarsi che il bando della Sottomisura 11.2
(All.n.2 al fascicolo di primo grado dell'appellata), al paragrafo 5.1.2 punto 6, espressamente richiede, quale requisito necessario al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno, “la disponibilità delle superfici in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso il titolo di proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso” con la precisazione ulteriore che “Tali condizioni dovranno evincersi dal fascicolo aziendale”.
Nella specie risulta documentalmente provato che il contratto di compravendita con patto di riservato dominio, relativo alle particelle oggetto delle richieste di contribuzione contestate, intervenuto tra la e la CP_1 Parte_4
è stato dichiarato risolto con sentenza del Tribunale di Roma n.
27715/2001, passata in giudicato per effetto della pronuncia della
Corte di Cassazione n. 15180 de 11/7/2011, con la conseguenza che, da detta data, la ha perso il titolo di proprietà Parte_3 dei terreni e ciò indipendentemente dall'effettivo rilascio dei beni, a nulla rilevando la successiva disponibilità solo di fatto dei medesimi, al pari della mancata volturazione dei fondi a favore di e del CP_5 relativo mantenimento dell'intestazione catastale in capo alla
, dati questi ultimi aventi valenza solo Controparte_1 fiscale.
Parimenti irrilevante è la circostanza dedotta dagli appellanti in forza della quale avrebbero mantenuto il godimento dei terreni de quibus in forza di comodato gratuito (avendo continuato, con il consenso di ad avere la disponibilità materiale dei fondi di cui trattasi), CP_5 atteso che il bando, come sopra riportato, espressamente prevedeva la necessità, ai fini della concessione del contributo, di un titolo di proprietà ovvero di un contratto debitamente registrato di affitto o di comodato da inserirsi nel fascicolo aziendale, titoli non esistenti nel caso in esame.
Invero, nel fascicolo aziendale validato in data 10/6/2016 per l'annualità 2016, sottoscritto dal sig. è presente la Pt_1 dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si riporta che la domanda si fonda sul titolo di proprietà per le superfici site nel Comune AN e di Poggio San Vicino (All.n.14), così come quello relativo all'annualità 2017 (All.n.15) e 2018 (All.n.16), dichiarazione analoga è contenuta a pag. 2 della domanda di aiuto dove si legge “la presente domanda si basa sulle informazioni contenute nella scheda fascicolo n. 60380548168 sottoscritta il 11/6/2016”; per tutte le annualità di cui si discute.
Ne discende che gli appellanti, oltre a non aver provveduto ad aggiornare il fascicolo aziendale, facendo riferimento all'indimostrato contratto di comodato gratuito, non avevano alcun diritto di richiedere e percepire i benefici economici ricevuti, stante l'assenza di un idoneo titolo giuridico di conduzione dei terreni ai sensi del bando.
Va da sé che in mancanza di un titolo valido a comprovare la disponibilità del terreno oggetto della domanda di contributo, veniva meno un requisito essenziale richiesto dal bando, trovando così piena giustificazione la sanzione applicata.
Irrilevante poi è la circostanza dedotta dagli appellanti in merito al fatto che i contributi ottenuti sono stati comunque utilizzati per il perseguimento degli scopi comunitari, atteso che la norma sanziona l'ottenimento di detti contributi mediante l'esposizione di dati e/o notizie false e non anche la distrazione dei fondi ottenuti.
Parimenti priva di rilevo è, a tal fine, l'intervenuta archiviazione del procedimento erariale aperto ai danni dell'appellante, essendo assolutamente diverso il presupposto per il quale lo stesso è stato aperto, ovverosia la presenza di un danno al patrimonio dell'ente pubblico (che è stato ritenuto insussistente in ragione dell'entità delle spese di investimento comunque effettuate dalla Cooperativa), rilevando nella presente sede, come sopra evidenziato, solo la circostanza che i contributi sono stati ottenuti mediante esposizione di dati e notizie false, ritenuta peraltro sussistente anche dalla Procura
Regionale della Corte dei Conti che ha parlato di “indebita percezione di contributi nazionali ed europei per aver attestato il possesso di un valido titolo di conduzione dei terreni in realtà non ricorrente nell'arco temporale esaminato”.
Gli appellanti censurano poi la sentenza gravata nella parte in cui non avrebbe riconosciuto la loro buona fede: anche detta doglianza è infondata, dal momento che per integrare l'elemento soggettivo non è necessario solo il dolo, essendo sufficiente la semplice colpa.
Orbene, posto che in tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della l.
n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. Civ., Sez. II, 26.9.2019, n.24081), gli appellanti invocano il disposto del comma due dell'art 3 che prevede un'esimente in caso di errore sul fatto.
Orbene, è pacifico che l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come "buona fede", comunque riferibile al trasgressore persona fisica, può rilevare in termini di esclusione responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo, a tal fine, un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019, Rv.
656323 – 01; Cass. n. 24081 del 26.09.2019; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015, Rv. 636814 – 01; Cass. nn.
16320/10, 13610/07, 11012/06, 9862/06, 5426/06 e 11253/04).
E' pacifico che, al momento della presentazione delle domande di contributo, era ben nota agli appellanti la circostanza dell'assenza di un valido titolo di disponibilità dei terreni così come prescritto dal bando, essendo già irrevocabile la pronuncia di risoluzione del contratto, ragion per cui, laddove nelle istanze di contributi gli odierni appellanti hanno qualificato il titolo di disponibilità dei terreni in termini di proprietà, pur sapendo di non vantare alcun diritto dominicale sugli immobili de quibus, deve ravvisarsi il requisito psicologico dell'illecito nella specie sanzionato, quantomeno in termini di colpa.
Da ultimo, avendo la difesa degli appellanti depositato, con le note di trattazione per l'udienza, la sentenza n. 108/25 del gip/gup presso il
Tribunale di Ancona, con la quale è stato dichiarato il non luogo a procedere per i reati di truffa aggravata e falso perché il fatto non costituisce reato (questione su cui l'appellato ha potuto dedurre nei termini all'uopo concessi), deve rilevarsi che l'insussistenza del dolo necessario per la sussistenza dei reati sopra indicati, non incide sulla ricorrenza dell'illecito amministrativo per la cui consumazione, come detto, è sufficiente anche la sola colpa. Ne discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, seguono la soccombenza solidale degli appellanti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e dalla avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del Tribunale di Ancona n. 166/24 pubblicata il 24.01.2024, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico degli appellanti, in solido tra loro, tutte le spese anticipate dall'appellato per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 7160,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore dott. Annalisa Giusti
Il Presidente
dott. Guido Federico