Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 3859/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. SCARDICCHIO STEFANIA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso che, con verbale adottato nella seduta del 26.01.2022, la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile giudicava il ricorrente invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100 % con decorrenza 28.12.2021; che, in forza di tale accertamento, al ricorrente veniva attribuita la prestazione di invalidità civile 044-0990007232449; che, in sede di revisione, la stessa Commissione
Medica, con successivo verbale del 15.11.2023, giudicava il ricorrente invalido nella misura del 55 % con decorrenza 15.11.2023; che tale verbale veniva notificato all'interessato con raccomandata ricevuta il 29.11.2023; che, con nota datata 16 gennaio 2024, la Sede di Bari comunicava la CP_1 revoca della prestazione “a decorrere dal 15 novembre 2023”; che, tuttavia, con nota datata 16 gennaio 2024, la Sede di Bari quantificava un CP_1
che la Sede Provinciale di Bari, con nota trasmessa in data CP_1
7 marzo 2024, respingeva l'istanza di riesame, ribadendo che “il debito è corretto ed esigibile, essendo venuto meno il requisito sanitario” – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1.
Dichiarare che il ricorrente ha legittimamente percepito la pensione di inabilità civile sino al rateo di novembre 2023 e maturato undici dodicesimi di tredicesima mensilità per lo stesso anno.
2. Per l'effetto dichiarare insussistente l'indebito per l'anno 2023 comunicato dall con modello TE08 del 16 gennaio 2024 nei limiti della CP_1 somma di €. 3.768,65 corrispondente ai ratei maturati sino a novembre 2023
e a undici dodicesimi di tredicesima.
4. Condannare l alla rifusione delle spese processuali da attribuirsi CP_1 in distrazione a favore del difensore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l il quale – rappresentando che l'indebito CP_1 trarrebbe origine non dall'essere venuto meno il requisito sanitario, bensì dal superamento dei limiti reddituali prescritti per la pensione d'inabilità, dovendosi a tal fine sommare i redditi da lavoro dell'anno
2022 con quelli derivanti dalla pensione di vecchiaia percepita nel 2023 - concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente rappresenta che “Nel caso di specie, posto che la stessa
Commissione Medica ha indicato la data di decorrenza della revisione al 15 novembre 2023 e che il relativo verbale è stato notificato nel medesimo mese, deve ritenersi che l'istante ha legittimamente percepito i ratei della provvidenza sino alla mensilità di novembre 2023. Infatti, ai sensi della Legge 30/03/1971, n. 118 - art. 12, la pensione annua, ripartita in tredici mensilità, è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese sicché non possono ritenersi indebite le somme percepite sino al rateo maturato al 1° novembre, oltre agli undici dodicesimi di tredicesima maturati”.
Ritiene la scrivente di condividere le motivazioni espresse dalla Corte
d'Appello di Bari (cfr. sentenza del 23/06/2023, n. 1321).
“In tema di indebito di prestazione assistenziale conseguente alla sopraggiunta verifica dell'insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, anche di recente la Suprema Corte ha ribadito (cfr. Cass. n. 24180 del
2022, in motivazione) il principio per cui "in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033
c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia …" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. n.
10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore l' impossibilità di muovere addebiti all'accipiens per l'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l' indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
In questa direzione si è espressa anche Cass. n. 34013 del 2019 (citata nell'atto di gravame), ove peraltro si precisa opportunamente che gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni (non solo assistenziali) per accertata insussistenza dei requisiti sanitari non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, ossia in atti di gestione del rapporto obbligatorio”.
Ciò detto, nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che:
- con verbale adottato nella seduta del 26.01.2022 la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile ha giudicato il ricorrente invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100
% con decorrenza 28.12.2021; - in sede di revisione, la stessa Commissione Medica, con verbale del
15.11.2023, ha giudicato il ricorrente invalido nella misura del 55 % con decorrenza 15.11.2023;
- il verbale del 15.11.2023 risulta comunicato all' interessato con raccomandata ricevuta il 29.11.2023;
- l'esistenza dell'indebito e la richiesta di rimborso delle somme erogate sono state comunicate mediante note del 16 gennaio 2024. CP_1
In sostanza, dalla documentazione in atti emerge in modo chiaro che il ricorrente era stato reso edotto della sopraggiunta insussistenza del requisito sanitario indispensabile per percepire la pensione di invalidità in data 29.11.2023.
È evidente, perciò, che a partire da tale momento è venuta meno in capo all'assistibile la condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, giacché tramite la comunicazione dell'esito della visita egli è sicuramente divenuto consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata pensione.
La trasposizione dei richiamati e consolidati principi al caso in esame induce a ritenere illegittimo l'operato dell , che ha proceduto CP_2 alla ripetizione della prestazione erogata a partire da gennaio 2023 piuttosto che da dicembre 2024.
Conseguentemente vanno ritenuti legittimamente percepiti i ratei liquidati fino a novembre 2023, essendo l'accertamento sanitario intervenuto il giorno 15 e comunicato il giorno 29 dello stesso mese.
Inoltre, alla data dell'accertamento della perdita del requisito sanitario, il pensionato aveva già maturato undici dodicesimi di tredicesima posto che l'ammontare del trattamento è configurato dalla legge secondo un parametro annuo, ripartito per tredici mensilità.
A tal riguardo, difatti, come rammentato da parte ricorrente, rileva l'art. 12 della Legge 30/03/1971, n. 118, secondo il quale l'ammontare della pensione di inabilità è stabilito secondo un importo annuo, ripartito per tredici mensilità, ed è concesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità.
Il rateo pensionistico mensile per l'anno 2023, come si rileva dal Modello
TE08 in atti del 16 gennaio 2024, ammonta a € 316,25 e il dodicesimo di tredicesima è pari a € 26,35, sicché la somma non dovuta per l'anno 2013 ammonta a complessivi € 342,6 (316,25 + 26,35), a fronte della richiesta restitutoria di complessivi 4.111,25, pari a tutte le tredici mensilità dell'anno (316,25 x 13 = 4.111,25).
Ne consegue che la pretesa avanzata dall' , sulla base delle note del CP_1
16.01.2024, deve ritenersi illegittima nella misura di € 3.768,65 (4.111,25
– 342,6).
Ciò premesso, va rilevato che, soltanto in sede di memoria di costituzione, parte resistente ha dedotto che l'indebito per cui è causa deriverebbe dalla ricostituzione della pensione di inabilità civile in conseguenza del superamento del limite reddituale, precisando che “Per l'anno 2023 risultano infatti superati i limiti reddituali per la concessione dell'invalidità totale: la somma dei redditi da lavoro dipendente anno
(precedente) 2022 pari a € 515,00 (come risultante dalla dichiarazione redditi 730/2023 relativa all'anno 2022 - allegata) e della pensione di vecchiaia relativa all'anno 2023 pari a € 17.898,66# (come da CU 2024 per l'anno 2023- allegato) supera l'importo fissato ex lege per la concessione della prestazione assistenziale di invalidità civile totale pari a €
17.920,00# per l'anno 2023”.
Ebbene, a parere di chi scrive, anche tale motivazione è infondata, atteso che, ai fini della verifica del requisito reddituale per l'anno 2023, non devono sommarsi i redditi da lavoro dipendente dell'anno precedente con i redditi da pensione dell'anno in corso, ma considerarsi solo questi ultimi
(cfr. in tal senso sentenza Trib. Bari, n. 06/07/2017, n. 3721, le qui motivazioni si richiamano con gli adattamenti inerenti alla presente fattispecie).
La questione controversa attiene alle modalità di determinazione del reddito rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Norma di riferimento è l'art. 35, commi 8 e 9, del d.l.
n. 207 del 2008, conv. in l. n. 14 del 2009, come modificato dal d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010. Esso così dispone: «8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva». Ebbene, come si desume chiaramente dalla lettura della disposizione, mentre il comma 9 dell'art. 35 cit. si applica solo alle ipotesi di “prima liquidazione” della prestazione, il comma 8 attiene alle prestazioni già in godimento. In relazione a quest'ultima fattispecie, il comma 8 contiene due diverse proposizioni normative: nella prima si stabilisce che i redditi rilevanti sono quelli conseguiti nell'anno solare precedente;
nella seconda si specifica che, se il beneficiario ha conseguito redditi derivanti da prestazioni iscritte nel casellario centrale dei pensionati (ossia pensioni e trattamenti equiparati), il reddito da considerare è quello dell'anno in corso. In questo modo la norma distingue a seconda che i redditi derivino da
«prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati» di cui al d.P.R. n. 1388 del 1971 ovvero da prestazioni non pensionistiche. Tale distinzione trova la sua razionale giustificazione nella diversa possibilità di determinare con sicurezza i redditi cui fare riferimento per le prestazioni collegate al reddito. È chiaro difatti che mentre i redditi da pensione possono essere conosciuti dall anche nell'anno in corso attingendo alle informazioni disponibili CP_1 presso il Casellario centrale dei pensionati, i redditi diversi sono conoscibili solo l'anno successivo a seguito della presentazione delle prescritte dichiarazioni a fini fiscali. Ciò posto, è da escludere che dalla lettura complessiva delle due proposizioni normative di cui si compone il comma 8 possa desumersi la necessità di “sommare” – sempre in relazione alle prestazioni collegate al reddito – i redditi in questione
(quelli pensionistici relativi all'anno in corso e gli altri dell'anno precedente), atteso che questa operazione porterebbe ad un incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame.
Con la n. 1632/2022 la Corte d'Appello di Bari ha rimarcato che l'art. 35
DL 207/2008 (per effetto delle modifiche apportate dall'art. 13, comma 6,
DL 78/2010) conferma che “anche in sede amministrativa, ove sia possibile disporre direttamente dei dati relativi al reddito corrente (trattandosi di redditi noti all'ente previdenziale che può accedere ai dati del C. centrale dei pensionati), bisogna far riferimento a quest'ultimo e non già
a quello dell'anno precedente. Ne consegue che, in ossequio al dettame di cui all'art. 13 citato, che ha previsto l'istituzione presso l del "C. CP_1 dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale" - essendo la prestazione in contestazione pacificamente di natura assistenziale e dunque rientrante nel campo di applicazione della norma - deve farsi riferimento al reddito dell'anno in corso. In sostanza, fermo il principio generale, ribadito anche da comma 9 dell'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, per il quale il reddito che rileva è quello dell'anno in cui viene erogata la prestazione, del reddito dell'anno precedente si tiene conto solo se coincide con quello dell'anno in corso. Nessuna disposizione prevede, invece, che debbano sommarsi i redditi dell'anno in corso con quelli percepiti nell'anno precedente, come ha erroneamente ritenuto l nel caso di specie”. CP_1
Con la pronuncia n. 96//2023, la Corte ha osservato che “Il Ministero del
Lavoro ha chiarito alcuni punti relativi alla modalità di computo dei redditi per determinare l'importo delle prestazioni ai superstiti e agli invalidi, precisando che il comma 8 dell'articolo 35 del D.L. n. 207 del
2008 si limita a stabilire quale sia il parametro reddituale da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni legate al reddito a seconda della natura dei redditi percepiti dal beneficiario (esempio per i redditi da lavoro e da fabbricati il parametro è costituito dal reddito dell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
per i redditi da pensione è il reddito noto all' percepito nell'anno in CP_1 corso). Da tale previsione per così dire procedurale non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione collegata al reddito debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame".
Applicando i richiamati principi al caso di specie, va rilevato il mancato superamento del limite reddituale nel periodo di riferimento, atteso che il reddito da pensione percepito dal ricorrente era inferiore al limite legale per fruire della pensione d'inabilità civile, secondo i dati contabili riferiti dallo stesso (pagg. 3 e 4 memoria di costituzione): CP_2 reddito da pensione anno 2023 € 17.898,66; limite di reddito per pensione di inabilità civile € 17.920,00.
Ne consegue, per tutte le ragioni innanzi esposte, che il ricorso è fondato e va accolto;
pertanto, accertato che il ricorrente ha legittimamente percepito la pensione di inabilità civile sino al rateo di novembre 2023 e maturato undici dodicesimi di tredicesima mensilità per lo stesso anno, va dichiarata l'insussistenza dell'indebito per l'anno 2023 comunicato dall con modello TE08 del 16 gennaio 2024 nei limiti della somma di € CP_1
3.768,65, corrispondente ai ratei maturati sino a novembre 2023 e a undici dodicesimi di tredicesima.
Le spese – liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria – seguono la soccombenza dell . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
1. Accoglie il ricorso per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito per l'anno 2023 comunicato dall con modello TE08 del 16 CP_1 gennaio 2024 nei limiti della somma di € 3.768,65;
2. Condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1
900,00 per compensi con distrazione.
Bari, 15.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli