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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2630 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti del procedimento sopra emarginato;
visto il ricorso depositato dall'amministratore di sostegno in data Parte_1
16.04.2025, a corredo del rendiconto per l'attività svolta negli anni 2022, 2023, 2024, in cui si dà compiutamente conto delle molteplici attività svolte – oltre che per l'assistenza alla persona della beneficiaria – per l'amministrazione dei beni immobili e mobili della stessa;
ritenuto dunque che nel caso di specie l'Amministratore di sostegno abbia svolto – oltre alle attività di assistenza alla persona a carattere non professionale di cui al parere 28.4.2011 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Emilia Romagna, prot.909.17188, anche attività professionali di gestione del patrimonio ed assistenza legale e amministrativa in favore di;
Parte_2
viste le numerose e contraddittorie pronunce delle commissioni Tributarie in merito all'inquadramento dell'indennità ai fini fiscali, nonché la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 15.04.2021, si rimette al Professionista/Amministratore di sostegno, unico responsabile nei confronti del Fisco, la responsabilità in merito all'inquadramento fiscale, con sequenziale liquidazione dell'indennità “oltre accessori se ed in quanto dovuti”; tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle circostanze in fatto evidenziate dal richiedente, circa l'attività concretamente svolta;
LIQUIDA all'amministratore di sostegno - per l'attività svolta dal Parte_1
11.05.2022 fino al 31.12.2024 in favore del beneficiario - la Parte_2 somma di Euro 12.000,00, oltre accessori se ed in quanto dovuti, a carico della procedura.
Decreto immediatamente esecutivo ex art.473 ter c.p.c.
Bologna, 23/12/2025
Il GT
NZ ER
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti del procedimento sopra emarginato;
visto il ricorso depositato dall'amministratore di sostegno in data Parte_1
16.04.2025, a corredo del rendiconto per l'attività svolta negli anni 2022, 2023, 2024, in cui si dà compiutamente conto delle molteplici attività svolte – oltre che per l'assistenza alla persona della beneficiaria – per l'amministrazione dei beni immobili e mobili della stessa;
ritenuto dunque che nel caso di specie l'Amministratore di sostegno abbia svolto – oltre alle attività di assistenza alla persona a carattere non professionale di cui al parere 28.4.2011 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Emilia Romagna, prot.909.17188, anche attività professionali di gestione del patrimonio ed assistenza legale e amministrativa in favore di;
Parte_2
viste le numerose e contraddittorie pronunce delle commissioni Tributarie in merito all'inquadramento dell'indennità ai fini fiscali, nonché la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 15.04.2021, si rimette al Professionista/Amministratore di sostegno, unico responsabile nei confronti del Fisco, la responsabilità in merito all'inquadramento fiscale, con sequenziale liquidazione dell'indennità “oltre accessori se ed in quanto dovuti”; tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle circostanze in fatto evidenziate dal richiedente, circa l'attività concretamente svolta;
LIQUIDA all'amministratore di sostegno - per l'attività svolta dal Parte_1
11.05.2022 fino al 31.12.2024 in favore del beneficiario - la Parte_2 somma di Euro 12.000,00, oltre accessori se ed in quanto dovuti, a carico della procedura.
Decreto immediatamente esecutivo ex art.473 ter c.p.c.
Bologna, 23/12/2025
Il GT
NZ ER