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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 30/01/2026, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1486/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11171/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3014F00852 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19786/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Direzione Provinciale I di Napoli e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, in qualità di erede della de cuius Nominativo_2, impugna l'avviso di accertamento TF3014F00852-2025, relativo al periodo d'imposta e al Tributo II.DD. + I.V.A., per un importo complessivo di € 6.883,00.
In particolare, l'accertamento, emesso ex art. 41 bis del DPR 600/1973, evidenziava che la Sig.ra Nominativo_2
, deceduta il 18/07/2021, aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, pur avendo percepito un reddito imponibile derivante da assegni periodici corrisposti dal coniuge Nominativo_3
per un importo di € 16.542,00.
Poiché gli assegni periodici corrisposti dal coniuge rientrano nella categoria degli Altri Redditi assimilati a quello di Lavoro Dipendente essi sono imponibili ex art. 50 e ss. del DPR 917/1986.
L'Ufficio ha, pertanto, accertato un'imposta IRPEF di € 2619,00 oltre addizionali regionale, comunale, interessi e sanzioni.
La ricorrente, con unico motivo, eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione – violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973.
Si costituiva Agenzia delle Entrate DP I Napoli chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La parte resistente ha infatti documentato la legittimazione del dott. Nominativo_4, depositando l'atto di conferimento della delega di firma rilasciata dal Direttore Provinciale fino al 31/03/2025 (allegato n. 3 alle controdeduzioni) e la proroga della stessa fino al 31/05/2025 (allegato n. 4).
Dagli atti depositati dalla resistente risulta che:
- il Dott. Nominativo_4 ha ricevuto la delega di firma con provvedimento del Direttore Provinciale Nominativo_5 prot. n. 4075 del 26/11/2024 prot. n. (allegato n. 3), ove si evince che la delega del Associazione_1 è la n. 10 con validità fino al 3 31/03/2025.
- La delega del Dott. Nominativo_4 alla data di protocollazione dell'accertamento era la n. 10/2024 su delega del Direttore Provinciale prot. n. 4075/2024. Successivamente la delega è stata prorogata, fino al 31/5/2025 con provvedimento del Direttore Provinciale prot. n. 1697 del 27/03/2025 (allegato n. 4).
- A seguito della proroga, la nuova delega è diventata la n. 10/2025 su delega del Direttore Provinciale prot. 1697/2025 del 27/03/2025. In ogni caso, poiché la delega di firma era in vigore fino al 31/3/2025 e l'avviso di accertamento è stato protocollato in data 13/03/2025 n. 60106 e poi notificato in data 24/03/2025,
l'atto è legittimo e la delega di firma è stata esercitata correttamente da un funzionario con la qualifica di Associazione_1 nel pieno rispetto della norma prevista dall'art. 42, comma 1, del DPR 600/1973.
- La ricorrente ha ricevuto una copia dell'accertamento ove è apposto un QR code (o glifo), tramite il quale, con l'utilizzo di uno smartphone o collegandosi al sito internet riportato di fianco, poteva verificare non solo la conformità dell'atto ricevuto a quello originale ma anche la delega di firma. Infatti, a norma dell'art. 23, comma 2 bis, del CAD “Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo”. L'Agenzia, in applicazione della norma del Codice dell'Amministrazione Digitale appena richiamata, deve produrre e firmare documenti digitalmente e i cui originali sono archiviati dall'ufficio dell'Agenzia che li emette. Se il documento digitale è indirizzato ad un contribuente al quale non può essere recapitato via PEC, gli viene inviata una copia cartacea del documento sulla quale è stampato un contrassegno (o glifo), tramite il quale è possibile verificare on line la conformità con il documento originale.
Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR-code e da alcune informazioni: la Url (indirizzo del sito internet) per accedere al servizio di 4 verifica e il codice identificativo del documento ed il CVD (Codice di verifica del
Documento).
Il ricorso va pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della costituita parte resistente, che si liquidano in € 745,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della costituita parte resistente, che si liquidano in € 745,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Napoli, 11 novembre 2025 Il Giudice
dr. Francesco Todisco
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11171/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3014F00852 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19786/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Direzione Provinciale I di Napoli e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, in qualità di erede della de cuius Nominativo_2, impugna l'avviso di accertamento TF3014F00852-2025, relativo al periodo d'imposta e al Tributo II.DD. + I.V.A., per un importo complessivo di € 6.883,00.
In particolare, l'accertamento, emesso ex art. 41 bis del DPR 600/1973, evidenziava che la Sig.ra Nominativo_2
, deceduta il 18/07/2021, aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, pur avendo percepito un reddito imponibile derivante da assegni periodici corrisposti dal coniuge Nominativo_3
per un importo di € 16.542,00.
Poiché gli assegni periodici corrisposti dal coniuge rientrano nella categoria degli Altri Redditi assimilati a quello di Lavoro Dipendente essi sono imponibili ex art. 50 e ss. del DPR 917/1986.
L'Ufficio ha, pertanto, accertato un'imposta IRPEF di € 2619,00 oltre addizionali regionale, comunale, interessi e sanzioni.
La ricorrente, con unico motivo, eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione – violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973.
Si costituiva Agenzia delle Entrate DP I Napoli chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La parte resistente ha infatti documentato la legittimazione del dott. Nominativo_4, depositando l'atto di conferimento della delega di firma rilasciata dal Direttore Provinciale fino al 31/03/2025 (allegato n. 3 alle controdeduzioni) e la proroga della stessa fino al 31/05/2025 (allegato n. 4).
Dagli atti depositati dalla resistente risulta che:
- il Dott. Nominativo_4 ha ricevuto la delega di firma con provvedimento del Direttore Provinciale Nominativo_5 prot. n. 4075 del 26/11/2024 prot. n. (allegato n. 3), ove si evince che la delega del Associazione_1 è la n. 10 con validità fino al 3 31/03/2025.
- La delega del Dott. Nominativo_4 alla data di protocollazione dell'accertamento era la n. 10/2024 su delega del Direttore Provinciale prot. n. 4075/2024. Successivamente la delega è stata prorogata, fino al 31/5/2025 con provvedimento del Direttore Provinciale prot. n. 1697 del 27/03/2025 (allegato n. 4).
- A seguito della proroga, la nuova delega è diventata la n. 10/2025 su delega del Direttore Provinciale prot. 1697/2025 del 27/03/2025. In ogni caso, poiché la delega di firma era in vigore fino al 31/3/2025 e l'avviso di accertamento è stato protocollato in data 13/03/2025 n. 60106 e poi notificato in data 24/03/2025,
l'atto è legittimo e la delega di firma è stata esercitata correttamente da un funzionario con la qualifica di Associazione_1 nel pieno rispetto della norma prevista dall'art. 42, comma 1, del DPR 600/1973.
- La ricorrente ha ricevuto una copia dell'accertamento ove è apposto un QR code (o glifo), tramite il quale, con l'utilizzo di uno smartphone o collegandosi al sito internet riportato di fianco, poteva verificare non solo la conformità dell'atto ricevuto a quello originale ma anche la delega di firma. Infatti, a norma dell'art. 23, comma 2 bis, del CAD “Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo”. L'Agenzia, in applicazione della norma del Codice dell'Amministrazione Digitale appena richiamata, deve produrre e firmare documenti digitalmente e i cui originali sono archiviati dall'ufficio dell'Agenzia che li emette. Se il documento digitale è indirizzato ad un contribuente al quale non può essere recapitato via PEC, gli viene inviata una copia cartacea del documento sulla quale è stampato un contrassegno (o glifo), tramite il quale è possibile verificare on line la conformità con il documento originale.
Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR-code e da alcune informazioni: la Url (indirizzo del sito internet) per accedere al servizio di 4 verifica e il codice identificativo del documento ed il CVD (Codice di verifica del
Documento).
Il ricorso va pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della costituita parte resistente, che si liquidano in € 745,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della costituita parte resistente, che si liquidano in € 745,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Napoli, 11 novembre 2025 Il Giudice
dr. Francesco Todisco