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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/11/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4279/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4279/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) e C.F., Parte_1 C.F._1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. CONTINO SABRINA, elettivamente domiciliati come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. DELL'AGLIO Controparte_1 P.IVA_1 GIANFRANCO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Previo accertamento della violazione degli obblighi informativi e di trasparenza e delle regole di correttezza, buona fede e diligenza da parte di per Controparte_1 le ragioni in premessa, dichiarare non estinto per prescrizione il diritto di credito dei Signori
[...] e di cui ai buoni postali fruttiferi per cui è causa e, per Pt_2 Parte_1 l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore a restituire Controparte_1 a loro favore, in via di solidarietà attiva, l'importo di € 10.000,00 oltre interessi al tasso convenzionale alla scadenza dei buoni pattuiti oltre agli interessi di mora al tasso ex art 1284 4° comma cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo e rivalutazione monetaria, oltre spese legali di mediazione obbligatoria per euro 583,65 e compenso professionale, determinato ex DM 55/2014, comprensivo di accessori, del presente giudizio, oltre spese legali di mediazione obbligatoria per euro 583,65 e
pagina 1 di 8 compenso professionale, determinato ex DM 55/2014 e comprensivo di accessori, del presente giudizio. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Accertare il grave inadempimento di . in Controparte_1 occasione del collocamento dei buoni fruttiferi postali in data 06.12.2007 per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza nonché delle regole di correttezza, buona fede e diligenza per le ragioni in premessa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione per inadempimento delle suddette negoziazioni ex artt. 1453 e segg. c.c. ordinando alla resistente di restituire ai Signori e Parte_2
, in via di solidarietà attiva, l'importo di € 10.000,00 oltre interessi al Parte_1 tasso convenzionale alla scadenza dei buoni pattuiti oltre agli interessi di mora al tasso ex art 1284 4° comma cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
condannando in persona del legale rappresentante pro-tempore ex art. 1453, Controparte_1 comma 1° c.c. al risarcimento del danno a favore dei ricorrenti comprensivo sia dell'importo capitale di € 10.000,00 sia degli interessi al tasso convenzionale alla scadenza dei buoni pattuiti oltre agli interessi di mora al tasso ex art 1284 4° comma cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
oltre spese legali di mediazione obbligatoria per euro 583,65 e compenso professionale, determinato ex DM 55/2014 e comprensivo di accessori, del presente giudizio. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Accertare l'inadempimento di in relazione Controparte_1 al collocamento dei buoni fruttiferi postali di cui in premessa e, per l'effetto condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno per inadempimento
[...] ex art. 1218 c.c. condannando la convenuta al pagamento a favore dei Signori e Parte_2
, in via di solidarietà attiva, dell'importo di € 10.000,00 oltre interessi al Parte_1 tasso convenzionale alla scadenza dei buoni pattuiti oltre agli interessi di mora al tasso ex art 1284 4° comma cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo e rivalutazione monetaria, oltre spese legali di mediazione obbligatoria per euro 583,65 e compenso professionale, determinato ex DM 55/2014, comprensivo di accessori, del presente giudizio.
Per parte resistente: Nel merito:
- in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del D.M. 19.12.2000- dei a termine serie 1B8 per cui è causa, nonché di ogni ulteriore credito Controparte_2 asseritamente vantato a titolo di risarcimento del danno -in ragione del termine decennale ex art. 2946 c.c.- e, conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti (compresa la richiesta di risoluzione ex art. 1453 c.c.) in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta -ex art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) - pertanto respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte attrice;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie come per legge.”.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., e hanno citato in giudizio Parte_1 Parte_2
chiedendo -in via principale- la condanna della resistente al rimborso della somma Controparte_1 investita in due buoni fruttiferi postali, maggiorata di interessi, e -in subordine- hanno chiesto dichiararsi la risoluzione ex art 1453 c.c. dei relativi contrati ovvero -in via di ulteriore subordine- la condanna di al risarcimento dei danni loro causati, quantificati in € 10.000,00, pari Controparte_1 al capitale investito e perduto, oltre interessi legali e di mora maturati al saldo. A sostegno di tali pretese, i ricorrenti hanno allegato in fatto:
-di essere cointestatari di n. 02 serie “1B8” del valore nominale di € 5.000,00 Controparte_2 l'uno emessi in forma cartacea e sottoscritti in data 06.12.2007 presso l'Ufficio Postale di Cologno Monzese (cfr. docc. 1 - 2);
- che tali buoni non recavano alcuna scadenza o dicitura “a termine” e che ogni dettaglio riferibile all'investimento era rimesso al contenuto del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.), che però non era stato loro consegnato al momento della sottoscrizione, né era stata loro fornita alcuna informazione circa la durata dei titoli, la data di scadenza e il termine di prescrizione per il rimborso degli stessi;
- che, in data 08.04.2024, il ricorrente si era recato presso l'Ufficio Postale di Brugherio Parte_2
- SA MI (MB) – e aveva esibito i buoni di causa alla sua consulente di riferimento ( Per_1
, la quale gli aveva consigliato di rivolgersi all'Ufficio Postale di Cologno Monzese
[...] riservandosi di reperire informazioni in merito alla durata dei medesimi;
- che il giorno successivo, quindi, il si era recato presso l'Ufficio Postale di Cologno Monzese Pt_2 in compagnia del cognato e aveva ricevuto conferma dagli operatori postali circa la Persona_2 durata ventennale dei buoni, che sarebbero scaduti nell'anno 2027 e che quindi “c'era tempo”;
- che il 12.04.2024, la consulente dell'Ufficio Postale di Brugherio aveva comunicato Persona_1 ai ricorrenti che, all'esito delle verifiche del caso, era risultato che i buoni avevano una durata di 18 mesi;
- che solo in quella sede, dunque, i ricorrenti erano venuti a conoscenza dell'effettiva durata dei buoni e che non si trattava di buoni ordinari di durata ventennale;
- che il 24.04.2024, di conseguenza, i ricorrenti avevano presentato reclamo a la Controparte_1 quale con comunicazione pec del 29.04.2024 aveva negato il rimborso dei buoni (cfr. docc. 8 - 10). In diritto, i ricorrenti hanno dedotto l'inosservanza da parte di dei doveri Controparte_1 informativi posti dall'art. 3 co. 1, DM del Tesoro del 19.12.2000, inadempienza che avrebbe impedito ai ricorrenti di conoscere il termine di scadenza e di prescrizione dei buoni sottoscritti. si è tempestivamente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle pretese di Controparte_1 rimborso e risarcitorie avanzate da controparte, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi di cui è causa. In primo luogo, la resistente ha allegato di aver adempiuto agli obblighi di legge su di lei incombenti quale ente collocatore dei titoli in contestazione, avendo esposto nei propri locali aperti al pubblico gli avvisi sulle condizioni praticate e avendo consegnato al sottoscrittore dei titoli il relativo foglio informativo (cfr. doc. 2). Inoltre, ha precisato che i fogli informativi indicanti le condizioni economiche erano stati affissi nei locali dei propri uffici postali e resi disponibili sui siti internet della Cassa Depositi e Prestiti (www.cassaddpp.it) (cfr. docc. 4-5), oltre che pubblicati in G.U. La resistente ha specificato che, in ogni caso, i buoni fruttiferi postali di causa erano stati emessi alle condizioni generali previste nella parte I del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro e alle specifiche condizioni previste per la serie sottoscritta di cui al D.M. 6 ottobre 2004, che non prescrive pagina 3 di 8 alcun obbligo di consegna del Foglio Informativo. A sostegno dell'eccezione di prescrizione dei suddetti titoli, ha osservato che l'art. 8 co.1 del Decreto Ministero del Tesoro Controparte_1 prevede che i Buoni fruttiferi di specie (serie “1B8”), divengono infruttiferi al termine del diciottesimo mese successivo alla data di sottoscrizione, quindi, in data 06.06.2009, mentre il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive in dieci anni, dunque alla data del 06.06.2019. Infine, la resistente ha eccepito la non rimborsabilità dei buoni fruttiferi di causa, essendo i relativi importi confluiti in un fondo destinato ai cd. “rapporti dormienti” e, quindi, non più nella disponibilità dell'ente collocatore. ha inoltre eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo Controparte_1 decorsi cinque anni dalla sottoscrizione dei buoni. In prima udienza, è stata ammessa la prova per testimoni richiesta dalla parte ricorrente. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*** I ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la liquidazione del valore dei
[...] di cui ai docc.
1-2 e, in subordine, hanno chiesto di imputare il danno da perdita del Controparte_2 capitale investito e dei suoi frutti a considerato l'inadempimento di quest'ultima Controparte_1 per non aver mai consegnato ai clienti il foglio informativo relativo ai buoni fruttiferi sottoscritti, impedendo così loro di conoscere i termini di scadenza dei buoni e conseguentemente di esercitare per tempo il diritto al rimborso. ha eccepito, in prima istanza, l'intervenuta prescrizione del diritto di parte Controparte_1 ricorrente al rimborso del capitale e dell'interesse maturato sui buoni oggetto di causa, evidenziando che gli stessi erano divenuti infruttiferi in data 06.06.2009 e il diritto al rimborso del capitale si era prescritto in data 06.06.2019, decorsi dieci anni dalla scadenza. La resistente ha poi sostenuto che tali buoni erano titoli a termine, appartenenti alla serie “1B8”, sul retro dei titoli era riportata, in alto a sinistra, la dicitura “Buono Fruttifero Postale a termine” e che erano stati emessi “alle condizioni generali previste nella parte prima del D.M. 19 dicembre 2000 (…) e alle specifiche condizioni previste per la serie sottoscritta”. Inoltre, ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi nei confronti dei clienti, i quali avrebbero fatto decorrere i termini di scadenza e prescrizione dei buoni fruttiferi a causa del loro comportamento negligente e disinteressato. La domanda restitutoria proposta in via principale da e va Parte_1 Parte_2 rigettata, posto che non vi è dubbio circa l'intervenuta prescrizione dei buoni oggetto di causa. In primo luogo, i ricorrenti hanno sostenuto che l'inadempimento dell'obbligo informativo di cui sopra abbia impedito il decorso della prescrizione decennale fino al 2022 ex art. 2941 co. 1 n. 8 c.c., secondo cui la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”. Invero, la Corte di Cassazione, nell'interpretare la norma succitata, ha affermato che “in tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare;
né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso
pagina 4 di 8 occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui” (cfr. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 2030 del 29.01.2010). Nella specie, deve ritenersi che, sebbene la consegna del foglio informativo costituisse oggetto di un preciso obbligo (come si dirà in seguito) la mera mancanza dell'adempimento in questione non può essere assimilata ad una dolosa omissione di informazioni e quindi non può incidere sulla prescrizione dei titoli. In subordine, i ricorrenti hanno chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., con condanna della resistente alla restituzione del capitale investito ed al risarcimento dei danni, ovvero, in ulteriore subordine, al solo risarcimento dei danni. In merito, vanno svolte le seguenti considerazioni. La normativa applicabile al caso di specie, di cui al D.M. 19 dicembre 2000, prevede una serie di specifici obblighi in capo all'ente collocatore ( , in particolare, l'art. 3 del DM vuole Controparte_1 che "Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento", mentre, l'art. 6 sancisce l'obbligo “di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto”. Si evidenzia, inoltre, che sui buoni sottoscritti dall'attrice non solo vi è il richiamo alla normativa applicabile (D.M. 19 dicembre 2000), ma viene espressamente riportato l'obbligo per cui “Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al F.I.A. contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” (cfr. docc. 1-2). Proprio in merito al citato obbligo di consegna del foglio informativo, questo Tribunale ritiene che, a norma di quanto sancito dall'art. 1218 c.c. e dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità1, l'onere di provare l'adempimento dell'obbligo grava sulla resistente, anche considerato che, se si sposasse la tesi opposta, nel caso in esame si farebbe ricadere sulla ricorrente un onere della prova in senso negativo. Ciò detto, nella specie, ha sostenuto di aver prontamente consegnato il F.I.A. alla Controparte_1 cliente, ma non ne ha tuttavia fornito prova, limitandosi a produrre in giudizio un modello di foglio informativo che non è sottoscritto dalla cliente, né reca alcuna attestazione di consegna o di invio (cfr. doc. 2 resistente). Neppure la resistente ha fornito elementi indiziari che inducano a ritenere che nel periodo di sottoscrizione dei buoni di cui è causa la consegna del foglio informativo fosse oggetto di buona prassi ordinariamente osservata negli Uffici Postali. Al contrario, sono emersi elementi indiziari dai quali può desumersi che la prassi operativa prevedeva la consegna del foglio informativo solo ai clienti che ne facevano richiesta espressa (sul punto, si veda quanto affermato nel provvedimento dell'AGCM doc.3 pag. 7). Quanto all'adempimento di cui all'art. 6 del DM in esame, quest'ultimo deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo della consegna, restando, quindi, irrilevante la circostanza allegata da Controparte_1 secondo cui gli attori potevano reperire altrimenti le condizioni applicabili ai titoli acquistati (ad
[...] esempio prendendone visione accedendo ai siti internet o tramite gli avvisi affissi presso l'Ufficio). 1 Sul punto Cass. civ., Sezioni Unite, sent. del 30.10.2001 n.13533: “l'attore che agisce in giudizio in forza di un contratto deve provare l'esistenza del titolo e allegare eventuali inadempimenti, mentre la prova dell'esatto adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento spetta alla controparte”. pagina 5 di 8 Infatti, la consegna del F.I.A. assume carattere essenziale nell'esecuzione del contratto, considerando che si tratta dell'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la scadenza del prodotto, elementi che si pongono a fondamento del rapporto contrattuale e sui quali deve formarsi il consenso alla stipula. Va infatti evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto dalla resistente, tali indispensabili informazioni non emergono dalla letteralità del titolo, sul quale non vi è alcuna indicazione che si tratti di buono fruttifero postale “a termine”, né circa la scadenza della loro fruttuosità ovvero del termine di prescrizione. Al tempo stesso, tali elementi non si ritengono evincibili dalla menzione della serie di appartenenza sul buono, posto che la dicitura “1B8” non risulta, di per sé, idonea ad indicare una durata dei buoni più breve rispetto a quella ordinariamente prevista. Inoltre, non può omettersi di considerare che il rapporto di cui è causa rientra tra i cd. contratti asimmetrici, nell'ambito dei quali il legislatore, comunitario e nazionale, impone degli obblighi di informazione in carico al contraente forte, che è chiamato a trasferire le sue conoscenze alla parte più debole, così da garantire l'autodeterminazione della scelta e la consapevolezza del volere, dunque, “la mancata esplicazione da parte dell'intermediario, che svolge attività anche solo assimilabile a quella bancaria, di informazioni protettive, “esaurienti ed appropriate”, relative ai prodotti comunque negoziati suo tramite è idonea a provocare una scelta non consapevole del cliente i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ascrivibili alla sua reale volontà” (cfr. Trib. Monza sent. n. 67 del 2024). Tra l'altro, va considerato che questo obbligo di trasparenza e tutela del cliente non può dirsi limitato al momento della sottoscrizione del buono, bensì, grava sull'intermediario anche durante la permanenza del rapporto. Nel caso di specie, risulta invece che si sia resa inadempiente anche nella fase Controparte_1 esecutiva, allorquando, a fronte delle diverse richieste avanzate dai ricorrenti -o chi per loro- di ottenere informazioni circa la scadenza dei buoni, gli operatori dell'Ufficio Postale di Cologno Monzese hanno fornito errate indicazioni sullo stato dei buoni da lei sottoscritti. A conferma di ciò, la testimonianza resa da cognato di , il quale ha affermato che “ho Testimone_1 Parte_1 accompagnato io quel giorno all'ufficio postale di Cologno Monzese e ricordo bene Parte_2 che, mostrando i buoni che oggi rivedo in copia (doc. 1 e 2) l'addetto Postale ci disse: sono ventennali state tranquilli, confermo che era il 9.4.2024.” e ancora: “qualche giorno dopo, mio cognato Pt_2 mi disse che dall'ufficio postale di Brugherio gli avevano detto che i buoni erano scaduti e, a quel punto, ho preso i due buoni e sono andato da solo all'ufficio postale di Cologno e ho mostrato i buoni e l'addetto postale, che era un altro rispetto alla volta precedente, mi disse nuovamente che i buoni erano ventennali. A quel punto, io dissi che dall'ufficio di Brugherio avevano invece riferito che erano scaduti. A quel punto, è intervenuto il direttore dell'ufficio di Cologno Monzese e guardando i buoni utilizzando una macchinetta/lettore ha effettivamente confermato che erano scaduti, ricordo che mi ha guardato e sorridendo mi ha detto: “li avete persi i soldi”. Io mi ero recato in passato e avevo ricevuto altre volte rassicurazioni di addetti diversi sul fatto che i buoni erano ventennali, il lettore che ha utilizzato il direttore non era mai stato utilizzato le altre volte dagli sportellisti che mi rassicuravano guardando semplicemente i buoni.”. Alla luce di tali elementi si ritiene configurata e provata la sussistenza di un inadempimento contrattuale in capo a per aver omesso di consegnare il foglio informativo al cliente e Controparte_1 non aver reso adeguate e corrette informazioni in merito alla durata dei buoni postali.
pagina 6 di 8 È quindi fondata la pretesa risarcitoria azionata dai ricorrenti. Infatti, se avesse Controparte_1 adempiuto ai propri obblighi informativi e reso edotti i ricorrenti circa le condizioni di scadenza dei buoni, questi ultimi avrebbero esercitato il loro diritto al rimborso nei termini imposti. Per questo, gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato esercizio del diritto al rimborso entro i termini previsti devono essere imputati all'intermediario a titolo di risarcimento del danno. Con riferimento alla domanda di carattere risarcitorio, ha sollevato eccezione di Controparte_1 prescrizione della stessa, ritendendo prescritto il diritto al risarcimento in cinque anni dalla sottoscrizione dei titoli. L'eccezione va respinta. Infatti, si osserva che, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo al tempo in cui la condotta inadempiente che ha determinato l'evento dannoso si è resa oggettivamente percepibile dal danneggiato2, il che, nella specie, si è verificato con il rifiuto da parte di di procedere al rimborso dei buoni (24.04.2024). Controparte_1 Va disattesa anche l'eccezione sollevata dalla resistente di indisponibilità delle somme perché destinate ad un fondo per le vittime di frodi. La società resistente, infatti, non viene condannata alla restituzione delle somme investite nei buoni dai clienti, bensì al risarcimento dei danni provocati da una condotta omissiva e inadempiente. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, deve aversi riguardo, oltre che al capitale perduto, anche agli interessi che sarebbero maturati, nella misura convenzionale, nel periodo della durata del prestito fruttifero. Sugli importi di cui sopra sono dovuti anche gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., dalla data della domanda giudiziale fino al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di legge, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
e della somma di € 10.000,00, oltre interessi al tasso Parte_1 Parte_2 convenzionale dalla sottoscrizione (06.12.2007) fino alla scadenza dei buoni (06.06.2009) ed interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 e liquidate in euro 5.077,00 per compensi ed euro 145,50 per anticipazioni, oltre Parte_2 spese legali di mediazione obbligatoria per euro 583,65 e spese generali 15%, c.p.a. e Iva come per legge. Così deciso in Monza, in data 30/11/2025
Il Giudice Chiara Binetti 2 Cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 16631 del 12.06.2023. pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4279/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) e C.F., Parte_1 C.F._1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. CONTINO SABRINA, elettivamente domiciliati come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. DELL'AGLIO Controparte_1 P.IVA_1 GIANFRANCO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Previo accertamento della violazione degli obblighi informativi e di trasparenza e delle regole di correttezza, buona fede e diligenza da parte di per Controparte_1 le ragioni in premessa, dichiarare non estinto per prescrizione il diritto di credito dei Signori
[...] e di cui ai buoni postali fruttiferi per cui è causa e, per Pt_2 Parte_1 l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore a restituire Controparte_1 a loro favore, in via di solidarietà attiva, l'importo di € 10.000,00 oltre interessi al tasso convenzionale alla scadenza dei buoni pattuiti oltre agli interessi di mora al tasso ex art 1284 4° comma cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo e rivalutazione monetaria, oltre spese legali di mediazione obbligatoria per euro 583,65 e compenso professionale, determinato ex DM 55/2014, comprensivo di accessori, del presente giudizio, oltre spese legali di mediazione obbligatoria per euro 583,65 e
pagina 1 di 8 compenso professionale, determinato ex DM 55/2014 e comprensivo di accessori, del presente giudizio. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Accertare il grave inadempimento di . in Controparte_1 occasione del collocamento dei buoni fruttiferi postali in data 06.12.2007 per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza nonché delle regole di correttezza, buona fede e diligenza per le ragioni in premessa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione per inadempimento delle suddette negoziazioni ex artt. 1453 e segg. c.c. ordinando alla resistente di restituire ai Signori e Parte_2
, in via di solidarietà attiva, l'importo di € 10.000,00 oltre interessi al Parte_1 tasso convenzionale alla scadenza dei buoni pattuiti oltre agli interessi di mora al tasso ex art 1284 4° comma cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
condannando in persona del legale rappresentante pro-tempore ex art. 1453, Controparte_1 comma 1° c.c. al risarcimento del danno a favore dei ricorrenti comprensivo sia dell'importo capitale di € 10.000,00 sia degli interessi al tasso convenzionale alla scadenza dei buoni pattuiti oltre agli interessi di mora al tasso ex art 1284 4° comma cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
oltre spese legali di mediazione obbligatoria per euro 583,65 e compenso professionale, determinato ex DM 55/2014 e comprensivo di accessori, del presente giudizio. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Accertare l'inadempimento di in relazione Controparte_1 al collocamento dei buoni fruttiferi postali di cui in premessa e, per l'effetto condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno per inadempimento
[...] ex art. 1218 c.c. condannando la convenuta al pagamento a favore dei Signori e Parte_2
, in via di solidarietà attiva, dell'importo di € 10.000,00 oltre interessi al Parte_1 tasso convenzionale alla scadenza dei buoni pattuiti oltre agli interessi di mora al tasso ex art 1284 4° comma cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo e rivalutazione monetaria, oltre spese legali di mediazione obbligatoria per euro 583,65 e compenso professionale, determinato ex DM 55/2014, comprensivo di accessori, del presente giudizio.
Per parte resistente: Nel merito:
- in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del D.M. 19.12.2000- dei a termine serie 1B8 per cui è causa, nonché di ogni ulteriore credito Controparte_2 asseritamente vantato a titolo di risarcimento del danno -in ragione del termine decennale ex art. 2946 c.c.- e, conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti (compresa la richiesta di risoluzione ex art. 1453 c.c.) in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta -ex art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) - pertanto respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte attrice;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie come per legge.”.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., e hanno citato in giudizio Parte_1 Parte_2
chiedendo -in via principale- la condanna della resistente al rimborso della somma Controparte_1 investita in due buoni fruttiferi postali, maggiorata di interessi, e -in subordine- hanno chiesto dichiararsi la risoluzione ex art 1453 c.c. dei relativi contrati ovvero -in via di ulteriore subordine- la condanna di al risarcimento dei danni loro causati, quantificati in € 10.000,00, pari Controparte_1 al capitale investito e perduto, oltre interessi legali e di mora maturati al saldo. A sostegno di tali pretese, i ricorrenti hanno allegato in fatto:
-di essere cointestatari di n. 02 serie “1B8” del valore nominale di € 5.000,00 Controparte_2 l'uno emessi in forma cartacea e sottoscritti in data 06.12.2007 presso l'Ufficio Postale di Cologno Monzese (cfr. docc. 1 - 2);
- che tali buoni non recavano alcuna scadenza o dicitura “a termine” e che ogni dettaglio riferibile all'investimento era rimesso al contenuto del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.), che però non era stato loro consegnato al momento della sottoscrizione, né era stata loro fornita alcuna informazione circa la durata dei titoli, la data di scadenza e il termine di prescrizione per il rimborso degli stessi;
- che, in data 08.04.2024, il ricorrente si era recato presso l'Ufficio Postale di Brugherio Parte_2
- SA MI (MB) – e aveva esibito i buoni di causa alla sua consulente di riferimento ( Per_1
, la quale gli aveva consigliato di rivolgersi all'Ufficio Postale di Cologno Monzese
[...] riservandosi di reperire informazioni in merito alla durata dei medesimi;
- che il giorno successivo, quindi, il si era recato presso l'Ufficio Postale di Cologno Monzese Pt_2 in compagnia del cognato e aveva ricevuto conferma dagli operatori postali circa la Persona_2 durata ventennale dei buoni, che sarebbero scaduti nell'anno 2027 e che quindi “c'era tempo”;
- che il 12.04.2024, la consulente dell'Ufficio Postale di Brugherio aveva comunicato Persona_1 ai ricorrenti che, all'esito delle verifiche del caso, era risultato che i buoni avevano una durata di 18 mesi;
- che solo in quella sede, dunque, i ricorrenti erano venuti a conoscenza dell'effettiva durata dei buoni e che non si trattava di buoni ordinari di durata ventennale;
- che il 24.04.2024, di conseguenza, i ricorrenti avevano presentato reclamo a la Controparte_1 quale con comunicazione pec del 29.04.2024 aveva negato il rimborso dei buoni (cfr. docc. 8 - 10). In diritto, i ricorrenti hanno dedotto l'inosservanza da parte di dei doveri Controparte_1 informativi posti dall'art. 3 co. 1, DM del Tesoro del 19.12.2000, inadempienza che avrebbe impedito ai ricorrenti di conoscere il termine di scadenza e di prescrizione dei buoni sottoscritti. si è tempestivamente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle pretese di Controparte_1 rimborso e risarcitorie avanzate da controparte, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi di cui è causa. In primo luogo, la resistente ha allegato di aver adempiuto agli obblighi di legge su di lei incombenti quale ente collocatore dei titoli in contestazione, avendo esposto nei propri locali aperti al pubblico gli avvisi sulle condizioni praticate e avendo consegnato al sottoscrittore dei titoli il relativo foglio informativo (cfr. doc. 2). Inoltre, ha precisato che i fogli informativi indicanti le condizioni economiche erano stati affissi nei locali dei propri uffici postali e resi disponibili sui siti internet della Cassa Depositi e Prestiti (www.cassaddpp.it) (cfr. docc. 4-5), oltre che pubblicati in G.U. La resistente ha specificato che, in ogni caso, i buoni fruttiferi postali di causa erano stati emessi alle condizioni generali previste nella parte I del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro e alle specifiche condizioni previste per la serie sottoscritta di cui al D.M. 6 ottobre 2004, che non prescrive pagina 3 di 8 alcun obbligo di consegna del Foglio Informativo. A sostegno dell'eccezione di prescrizione dei suddetti titoli, ha osservato che l'art. 8 co.1 del Decreto Ministero del Tesoro Controparte_1 prevede che i Buoni fruttiferi di specie (serie “1B8”), divengono infruttiferi al termine del diciottesimo mese successivo alla data di sottoscrizione, quindi, in data 06.06.2009, mentre il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive in dieci anni, dunque alla data del 06.06.2019. Infine, la resistente ha eccepito la non rimborsabilità dei buoni fruttiferi di causa, essendo i relativi importi confluiti in un fondo destinato ai cd. “rapporti dormienti” e, quindi, non più nella disponibilità dell'ente collocatore. ha inoltre eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo Controparte_1 decorsi cinque anni dalla sottoscrizione dei buoni. In prima udienza, è stata ammessa la prova per testimoni richiesta dalla parte ricorrente. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*** I ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la liquidazione del valore dei
[...] di cui ai docc.
1-2 e, in subordine, hanno chiesto di imputare il danno da perdita del Controparte_2 capitale investito e dei suoi frutti a considerato l'inadempimento di quest'ultima Controparte_1 per non aver mai consegnato ai clienti il foglio informativo relativo ai buoni fruttiferi sottoscritti, impedendo così loro di conoscere i termini di scadenza dei buoni e conseguentemente di esercitare per tempo il diritto al rimborso. ha eccepito, in prima istanza, l'intervenuta prescrizione del diritto di parte Controparte_1 ricorrente al rimborso del capitale e dell'interesse maturato sui buoni oggetto di causa, evidenziando che gli stessi erano divenuti infruttiferi in data 06.06.2009 e il diritto al rimborso del capitale si era prescritto in data 06.06.2019, decorsi dieci anni dalla scadenza. La resistente ha poi sostenuto che tali buoni erano titoli a termine, appartenenti alla serie “1B8”, sul retro dei titoli era riportata, in alto a sinistra, la dicitura “Buono Fruttifero Postale a termine” e che erano stati emessi “alle condizioni generali previste nella parte prima del D.M. 19 dicembre 2000 (…) e alle specifiche condizioni previste per la serie sottoscritta”. Inoltre, ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi nei confronti dei clienti, i quali avrebbero fatto decorrere i termini di scadenza e prescrizione dei buoni fruttiferi a causa del loro comportamento negligente e disinteressato. La domanda restitutoria proposta in via principale da e va Parte_1 Parte_2 rigettata, posto che non vi è dubbio circa l'intervenuta prescrizione dei buoni oggetto di causa. In primo luogo, i ricorrenti hanno sostenuto che l'inadempimento dell'obbligo informativo di cui sopra abbia impedito il decorso della prescrizione decennale fino al 2022 ex art. 2941 co. 1 n. 8 c.c., secondo cui la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”. Invero, la Corte di Cassazione, nell'interpretare la norma succitata, ha affermato che “in tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare;
né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso
pagina 4 di 8 occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui” (cfr. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 2030 del 29.01.2010). Nella specie, deve ritenersi che, sebbene la consegna del foglio informativo costituisse oggetto di un preciso obbligo (come si dirà in seguito) la mera mancanza dell'adempimento in questione non può essere assimilata ad una dolosa omissione di informazioni e quindi non può incidere sulla prescrizione dei titoli. In subordine, i ricorrenti hanno chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., con condanna della resistente alla restituzione del capitale investito ed al risarcimento dei danni, ovvero, in ulteriore subordine, al solo risarcimento dei danni. In merito, vanno svolte le seguenti considerazioni. La normativa applicabile al caso di specie, di cui al D.M. 19 dicembre 2000, prevede una serie di specifici obblighi in capo all'ente collocatore ( , in particolare, l'art. 3 del DM vuole Controparte_1 che "Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento", mentre, l'art. 6 sancisce l'obbligo “di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto”. Si evidenzia, inoltre, che sui buoni sottoscritti dall'attrice non solo vi è il richiamo alla normativa applicabile (D.M. 19 dicembre 2000), ma viene espressamente riportato l'obbligo per cui “Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al F.I.A. contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” (cfr. docc. 1-2). Proprio in merito al citato obbligo di consegna del foglio informativo, questo Tribunale ritiene che, a norma di quanto sancito dall'art. 1218 c.c. e dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità1, l'onere di provare l'adempimento dell'obbligo grava sulla resistente, anche considerato che, se si sposasse la tesi opposta, nel caso in esame si farebbe ricadere sulla ricorrente un onere della prova in senso negativo. Ciò detto, nella specie, ha sostenuto di aver prontamente consegnato il F.I.A. alla Controparte_1 cliente, ma non ne ha tuttavia fornito prova, limitandosi a produrre in giudizio un modello di foglio informativo che non è sottoscritto dalla cliente, né reca alcuna attestazione di consegna o di invio (cfr. doc. 2 resistente). Neppure la resistente ha fornito elementi indiziari che inducano a ritenere che nel periodo di sottoscrizione dei buoni di cui è causa la consegna del foglio informativo fosse oggetto di buona prassi ordinariamente osservata negli Uffici Postali. Al contrario, sono emersi elementi indiziari dai quali può desumersi che la prassi operativa prevedeva la consegna del foglio informativo solo ai clienti che ne facevano richiesta espressa (sul punto, si veda quanto affermato nel provvedimento dell'AGCM doc.3 pag. 7). Quanto all'adempimento di cui all'art. 6 del DM in esame, quest'ultimo deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo della consegna, restando, quindi, irrilevante la circostanza allegata da Controparte_1 secondo cui gli attori potevano reperire altrimenti le condizioni applicabili ai titoli acquistati (ad
[...] esempio prendendone visione accedendo ai siti internet o tramite gli avvisi affissi presso l'Ufficio). 1 Sul punto Cass. civ., Sezioni Unite, sent. del 30.10.2001 n.13533: “l'attore che agisce in giudizio in forza di un contratto deve provare l'esistenza del titolo e allegare eventuali inadempimenti, mentre la prova dell'esatto adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento spetta alla controparte”. pagina 5 di 8 Infatti, la consegna del F.I.A. assume carattere essenziale nell'esecuzione del contratto, considerando che si tratta dell'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la scadenza del prodotto, elementi che si pongono a fondamento del rapporto contrattuale e sui quali deve formarsi il consenso alla stipula. Va infatti evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto dalla resistente, tali indispensabili informazioni non emergono dalla letteralità del titolo, sul quale non vi è alcuna indicazione che si tratti di buono fruttifero postale “a termine”, né circa la scadenza della loro fruttuosità ovvero del termine di prescrizione. Al tempo stesso, tali elementi non si ritengono evincibili dalla menzione della serie di appartenenza sul buono, posto che la dicitura “1B8” non risulta, di per sé, idonea ad indicare una durata dei buoni più breve rispetto a quella ordinariamente prevista. Inoltre, non può omettersi di considerare che il rapporto di cui è causa rientra tra i cd. contratti asimmetrici, nell'ambito dei quali il legislatore, comunitario e nazionale, impone degli obblighi di informazione in carico al contraente forte, che è chiamato a trasferire le sue conoscenze alla parte più debole, così da garantire l'autodeterminazione della scelta e la consapevolezza del volere, dunque, “la mancata esplicazione da parte dell'intermediario, che svolge attività anche solo assimilabile a quella bancaria, di informazioni protettive, “esaurienti ed appropriate”, relative ai prodotti comunque negoziati suo tramite è idonea a provocare una scelta non consapevole del cliente i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ascrivibili alla sua reale volontà” (cfr. Trib. Monza sent. n. 67 del 2024). Tra l'altro, va considerato che questo obbligo di trasparenza e tutela del cliente non può dirsi limitato al momento della sottoscrizione del buono, bensì, grava sull'intermediario anche durante la permanenza del rapporto. Nel caso di specie, risulta invece che si sia resa inadempiente anche nella fase Controparte_1 esecutiva, allorquando, a fronte delle diverse richieste avanzate dai ricorrenti -o chi per loro- di ottenere informazioni circa la scadenza dei buoni, gli operatori dell'Ufficio Postale di Cologno Monzese hanno fornito errate indicazioni sullo stato dei buoni da lei sottoscritti. A conferma di ciò, la testimonianza resa da cognato di , il quale ha affermato che “ho Testimone_1 Parte_1 accompagnato io quel giorno all'ufficio postale di Cologno Monzese e ricordo bene Parte_2 che, mostrando i buoni che oggi rivedo in copia (doc. 1 e 2) l'addetto Postale ci disse: sono ventennali state tranquilli, confermo che era il 9.4.2024.” e ancora: “qualche giorno dopo, mio cognato Pt_2 mi disse che dall'ufficio postale di Brugherio gli avevano detto che i buoni erano scaduti e, a quel punto, ho preso i due buoni e sono andato da solo all'ufficio postale di Cologno e ho mostrato i buoni e l'addetto postale, che era un altro rispetto alla volta precedente, mi disse nuovamente che i buoni erano ventennali. A quel punto, io dissi che dall'ufficio di Brugherio avevano invece riferito che erano scaduti. A quel punto, è intervenuto il direttore dell'ufficio di Cologno Monzese e guardando i buoni utilizzando una macchinetta/lettore ha effettivamente confermato che erano scaduti, ricordo che mi ha guardato e sorridendo mi ha detto: “li avete persi i soldi”. Io mi ero recato in passato e avevo ricevuto altre volte rassicurazioni di addetti diversi sul fatto che i buoni erano ventennali, il lettore che ha utilizzato il direttore non era mai stato utilizzato le altre volte dagli sportellisti che mi rassicuravano guardando semplicemente i buoni.”. Alla luce di tali elementi si ritiene configurata e provata la sussistenza di un inadempimento contrattuale in capo a per aver omesso di consegnare il foglio informativo al cliente e Controparte_1 non aver reso adeguate e corrette informazioni in merito alla durata dei buoni postali.
pagina 6 di 8 È quindi fondata la pretesa risarcitoria azionata dai ricorrenti. Infatti, se avesse Controparte_1 adempiuto ai propri obblighi informativi e reso edotti i ricorrenti circa le condizioni di scadenza dei buoni, questi ultimi avrebbero esercitato il loro diritto al rimborso nei termini imposti. Per questo, gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato esercizio del diritto al rimborso entro i termini previsti devono essere imputati all'intermediario a titolo di risarcimento del danno. Con riferimento alla domanda di carattere risarcitorio, ha sollevato eccezione di Controparte_1 prescrizione della stessa, ritendendo prescritto il diritto al risarcimento in cinque anni dalla sottoscrizione dei titoli. L'eccezione va respinta. Infatti, si osserva che, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo al tempo in cui la condotta inadempiente che ha determinato l'evento dannoso si è resa oggettivamente percepibile dal danneggiato2, il che, nella specie, si è verificato con il rifiuto da parte di di procedere al rimborso dei buoni (24.04.2024). Controparte_1 Va disattesa anche l'eccezione sollevata dalla resistente di indisponibilità delle somme perché destinate ad un fondo per le vittime di frodi. La società resistente, infatti, non viene condannata alla restituzione delle somme investite nei buoni dai clienti, bensì al risarcimento dei danni provocati da una condotta omissiva e inadempiente. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, deve aversi riguardo, oltre che al capitale perduto, anche agli interessi che sarebbero maturati, nella misura convenzionale, nel periodo della durata del prestito fruttifero. Sugli importi di cui sopra sono dovuti anche gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., dalla data della domanda giudiziale fino al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di legge, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
e della somma di € 10.000,00, oltre interessi al tasso Parte_1 Parte_2 convenzionale dalla sottoscrizione (06.12.2007) fino alla scadenza dei buoni (06.06.2009) ed interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 e liquidate in euro 5.077,00 per compensi ed euro 145,50 per anticipazioni, oltre Parte_2 spese legali di mediazione obbligatoria per euro 583,65 e spese generali 15%, c.p.a. e Iva come per legge. Così deciso in Monza, in data 30/11/2025
Il Giudice Chiara Binetti 2 Cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 16631 del 12.06.2023. pagina 7 di 8 pagina 8 di 8