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Ordinanza cautelare 10 febbraio 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 20/04/2023, n. 6835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6835 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2023
N. 06835/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12719/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12719 del 2022, proposto da
EF TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
a) della GPS, II fascia, della provincia di Roma, pubblicata in data 01/08/2022 e confermata in data 30/08/2022 dall'AT di Roma, nella parte in cui subordina a “riserva” l'inserimento del ricorrente in graduatoria;
b) degli atti di esecuzione, di data e numero sconosciuti, del provvedimento n. 26790 del 30/08/2021 adottato dall'USR Lazio – AT Roma di inserimento a pieno titolo del ricorrente in GPS II fascia;
c) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;
nonché, per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad essere inserito a pieno titolo e senza riserva nella GPS della provincia di Roma, II fascia, pubblicata dall'AT di Roma in data 01/08/2022 e confermata in data 30/08/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Roma nella parte in cui lo vedono inserito nella seconda fascia con riserva anziché a pieno titolo.
Sostiene di essere un docente ITP che, unitamente ad altri ricorrenti, ha in passato presentato ricorso avverso le statuizioni contenute nel d.m. n. 400/2017, nella parte in cui non consentiva a tale categoria di insegnanti l’inserimento nella fascia delle graduatorie riservata ai docenti muniti di abilitazione all’insegnamento.
Avendo ottenuto l’accoglimento dell’istanza cautelare in tale giudizio, nelle successive graduatorie il ricorrente veniva inserito dalla p.a. con riserva nella prima fascia delle GPS.
La causa in argomento, tuttavia, si concludeva con il respingimento del gravame nel merito, occorso con la sentenza di questa Sezione n. 3396/2021, in esecuzione della quale l’Amministrazione intimata ha provveduto a cancellare il ricorrente dalla prima fascia delle GPS per iscriverlo nella seconda fascia, mantenendo comunque la riserva.
E’ proprio quest’ultima decisione, ossia il mantenimento della riserva, a rappresentare l’oggetto del contendere dell’odierno giudizio, col quale il ricorrente ha chiesto a quest’organo giudicante di accertare l’illegittimità dell’azione amministrativa, con discendente annullamento del prefato inserimento con riserva, essendo il titolo di studio dallo stesso posseduto idoneo a consentire l’inserimento pleno iure nella seconda fascia delle graduatorie di cui trattasi.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
3. Con l’ordinanza n. 7243/2022 è stata accolta l’istanza cautelare incidentalmente formulata con l’atto introduttivo del giudizio.
In considerazione della mancata esecuzione della misura cautelare disposta da questa Sezione, il ricorrente ha proposto istanza ai sensi dell’art. 59 c.p.a. che, tuttavia, è stata respinta in considerazione della imminente celebrazione dell’udienza di merito.
4. All’udienza pubblica del 4 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, non ravvisando il Collegio elementi di valutazione ulteriori per discostarsi da quanto statuito nella precedente fase cautelare, anche alla luce del fatto che l’Amministrazione non ha confutato i fatti descritti dalla parte ricorrente, con discendente applicazione dell’art. 64 del codice di rito amministrativo.
Se l’originario inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS di parte ricorrente risultava essere necessitato dalla pendenza di un giudizio sulla natura abilitante, o meno, del diploma ITP dallo stesso posseduto, una volta respinta la domanda giudiziale in tal senso presentata e retrocesso lo stesso nella seconda fascia di tali graduatorie, riservate ai docenti non abilitati, è evidente come non sussistano valide ragioni per non sciogliere la riserva, essendo il diploma di parte ricorrente valido ai fini della sua iscrizione a pieno titolo in tale posizione.
6. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve trovare accoglimento, con discendente annullamento delle GPS in epigrafe nella parte in cui vedono inserito il ricorrente nella seconda fascia con riserva anziché pleno iure .
7. La novità e la peculiarità delle questioni trattate costituiscono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Daniele Profili, Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO