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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 976/2018
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 976/2018, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Natale GRIECO
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte convenuta contumace –
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, già titolare di pensione ordinaria di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984, in data
15.3.2018 conveniva in giudizio l' per richiedere l'accertamento negativo di un credito CP_1 asseritamente vantato dall' nonché la ripetizione di somme dal medesimo ente Controparte_2 indebitamente trattenute. Rappresentava, infatti che l' avesse proceduto a trattenere sulla sua CP_1 pensione mensile la somma rateale di € 50,00 sino a concorrenza del debito complessivo di €
7.027,00, scaturente dalla incompatibilità tra la percezione della pensione civile e quella di natura previdenziale successivamente riconosciutagli. Esponeva, nel dettaglio, che con sentenza n. 352/2016 del Tribunale di Castrovillari, l' era stato condannato a corrispondergli la pensione ordinaria di CP_1 invalidità con decorrenza dal 16 dicembre 2013, oltre accessori di legge. A seguito di tale pronuncia, veniva intrapresa procedura esecutiva con pignoramento presso terzi, conclusasi con ordinanza di assegnazione delle somme dovute, detratti euro 7.027,00 già dallo stesso percepite a titolo di assegno di invalidità civile, in considerazione della detta incompatibilità con la prestazione previdenziale.
Nonostante l'avvenuta compensazione e il pagamento delle somme dovute, l' , con successive CP_1 comunicazioni, ha continuato a trattenere mensilmente euro 50,00 dalla pensione del ricorrente per il recupero del medesimo importo di euro 7.027,00, già oggetto di precedente trattenuta. Tale condotta ha determinato l'ulteriore azione giudiziaria qui intrapresa, anche alla luce del provvedimento del
Giudice dell'Esecuzione del 28 novembre 2017 (R.G.E. n. 925/2017), che aveva rilevato l'illegittimità della trattenuta successiva all'ordinanza di assegnazione.
Il ricorrente, ritenendo che l' non abbia alcun diritto di trattenere ulteriori somme, chiedeva, CP_1 quindi, la condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, oltre spese di lite.
All'udienza del 14 febbraio 2018, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia della parte convenuta.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nella procedura de qua si verte in tema di accertamento negativo di credito.
Orbene, è orientamento giurisprudenziale consolidato che nell'azione di accertamento negativo del credito vi sia una inversione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza del diritto di cui si domanda l'adempimento; con la conseguenza che, pertanto, non è il ricorrente debitore a dover dimostrare l'insussistenza del credito vantato dall'Amministrazione nei suoi confronti, ma è quest'ultima a dover allegare e provare la causa petendi del diritto di credito al quale corrisponde l'obbligazione di cui si pretende l'adempimento. In effetti, la giurisprudenza di legittimità maggioritaria in tema di azioni di accertamento negativo - quale quella proposta dal ricorrente- afferma i seguenti principi: “La regola generale sulla partizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (Cass. 9706/2024), o ancora “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (Cass. 16917/2012).
Ciò nonostante, la Corte di Cassazione chiarisce altresì che la contumacia non ha valore di ammissione, ma va intesa quale comportamento processuale neutro, senza che alla stessa possa essere attribuita una qualsivoglia manifestazione di volontà, sia essa favorevole alla controparte o di non contestazione dei fatti (da ultimo Cassazione Civile n. 25/2025 “In realtà l'articolo 115, comma 1, del Cpc, nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto
4 contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie.)
Pertanto, il giudice, anche in presenza di un contumace, ha il dovere di verificare se il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, poiché la contumacia non attenua assolutamente l'onere della prova a carico dell'attore/ricorrente.
Nel caso di specie il ricorrente invoca l'accertamento negativo del credito assertivamente vantato dall' nei suoi confronti, per essere stato lo stesso già completamente assolto a mezzo della CP_1 compensazione avvenuta in sede di liquidazione delle somme dal medesimo vantate a titolo di arretrati per riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità ex art. 222/1984 a far data dal
16.12.2013 (giusta sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 352 del 5.4.2016). Produce, quindi, a conferma dell'avvenuta compensazione, provvedimento di assegnazione somme emesso nella procedura esecutiva n. 894/2016 (attivata dal ricorrente onde vedersi liquidato quanto di sua spettanza in virtù della succitata sentenza n. 352/2016), evidenziando come la somma assegnatagli di € 7.069,36 corrispondesse a quella residuata a seguito della compensazione delle spese di esecuzione e della cifra di € 7.027,00, dal medesimo ricorrente dovuta in restituzione all'Ente previdenziale (in effetti la sentenza riconosceva in favore del ricorrente la maggior somma a titolo di arretrati di € 13.549,91).
Allega, altresì, al fascicolo di parte anche il provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione nell'ulteriore procedura attivata dal ricorrente (R.G.E. n. 925/2017), nel quale il Giudice -dando atto che nella precedente procedura n. 8094/2016 era stata già operata la richiesta compensazione e che la detta ordinanza di assegnazione era stata regolarmente eseguita dal debitore- riteneva che le doglianze del ricorrente, riferibili a fatto intervenuto successivamente alla detta esecuzione (richiesta di restituzione della medesima somma a mezzo di trattenuta mesile sulla pensione da parte dell' ), CP_1 non potessero costituire motivo di riapertura della procedura esecutiva, ma più correttamente avrebbero dovuto essere oggetto di proponenda azione di accertamento negativo del credito.
Il ricorrente, inoltre, produce copiosa corrispondenza epistolare intervenuta medio tempore tra la
Direzione provinciale ed il legale del ricorrente, avente ad oggetto proprio la richiesta di CP_1 liquidazione delle somme riconosciute con la sentenza n. 352/2016 e nella quale le parti fanno esplicito riferimento al rapporto di dare/avere tra loro esistente, di cui da ultimo la mail del 4.12.2018 dell' con cui comunica alla parte “Gentile Avv. Grieco, in riferimento a quanto specificato in CP_1 oggetto, Le preciso, per opportuna conoscenza, che abbiamo 13549,91 euro di arretrati da liquidargli per AOI a periodo chiuso e su questa somma gli era stato comunicato che sarebbe stato trattenuto
l'indebito di euro 7027,00, cosa non fatta. Ora io ho provveduto a sospendere il recupero su pensione
e disporre il pagamento della differenza con la procedura pagamenti vari trattenendo il debito residuo pari a euro 6327,00.”.
In conclusione, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente emergono i seguenti fatti, già accertati in sede giudiziale: il ricorrente è creditore, giusta pronuncia giudiziale n. 352/2016, della somma complessiva di € 13.549,91; l' è, a sua volta, creditore nei confronti del ricorrente, per CP_1 incompatibilità tra pensione civile e pensione di invalidità ordinaria, della complessiva somma di €
7.027,00; il G.E., adito dal ricorrente nella procedura n. 894/2016, assegnava al medesimo la somma di € 7.069,36, detratto in compensazione quanto dovuto a titolo di restituzione somme indebitamente CP_ percepite (€ 7.027,00); con successivo provvedimento del 26.5.2017 l' comunicava al ricorrente il recupero della somma di € 7027,00 a mezzo trattenuta mensile sulla pensione di € 50,00. Tutto ciò accertato, va certamente dichiarato che la somma pretesa dall' in restituzione è stata CP_1 già assolta dal ricorrente a mezzo della compensazione applicata in sede di assegnazione somme nella procedura esecutiva attivata a seguito della sentenza n. 352/2016 del Tribunale di Castrovillari.
Pertanto, va dichiarata la illegittimità delle trattenute operate dall' a seguito della notifica del CP_1 provvedimento di indebito del 26.5.2017 (in atti vi è prova delle trattenute effettuate a partire dal mese di agosto 2017 e sino al novembre 2018), con obbligo dell' alla restituzione di quanto sin CP_1 qui recuperato.
3. Nulla si dispone in tema di spese di lite, in considerazione della contumace della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta da parte del ricorrente all' la somma di 7.027,00 CP_1
e, per l'effetto, dispone la restituzione in favore del ricorrente delle somme sin qui trattenute a tale titolo sulla pensione VO n. 13033795;
- Nulla sulle spese.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 976/2018, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Natale GRIECO
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte convenuta contumace –
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, già titolare di pensione ordinaria di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984, in data
15.3.2018 conveniva in giudizio l' per richiedere l'accertamento negativo di un credito CP_1 asseritamente vantato dall' nonché la ripetizione di somme dal medesimo ente Controparte_2 indebitamente trattenute. Rappresentava, infatti che l' avesse proceduto a trattenere sulla sua CP_1 pensione mensile la somma rateale di € 50,00 sino a concorrenza del debito complessivo di €
7.027,00, scaturente dalla incompatibilità tra la percezione della pensione civile e quella di natura previdenziale successivamente riconosciutagli. Esponeva, nel dettaglio, che con sentenza n. 352/2016 del Tribunale di Castrovillari, l' era stato condannato a corrispondergli la pensione ordinaria di CP_1 invalidità con decorrenza dal 16 dicembre 2013, oltre accessori di legge. A seguito di tale pronuncia, veniva intrapresa procedura esecutiva con pignoramento presso terzi, conclusasi con ordinanza di assegnazione delle somme dovute, detratti euro 7.027,00 già dallo stesso percepite a titolo di assegno di invalidità civile, in considerazione della detta incompatibilità con la prestazione previdenziale.
Nonostante l'avvenuta compensazione e il pagamento delle somme dovute, l' , con successive CP_1 comunicazioni, ha continuato a trattenere mensilmente euro 50,00 dalla pensione del ricorrente per il recupero del medesimo importo di euro 7.027,00, già oggetto di precedente trattenuta. Tale condotta ha determinato l'ulteriore azione giudiziaria qui intrapresa, anche alla luce del provvedimento del
Giudice dell'Esecuzione del 28 novembre 2017 (R.G.E. n. 925/2017), che aveva rilevato l'illegittimità della trattenuta successiva all'ordinanza di assegnazione.
Il ricorrente, ritenendo che l' non abbia alcun diritto di trattenere ulteriori somme, chiedeva, CP_1 quindi, la condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, oltre spese di lite.
All'udienza del 14 febbraio 2018, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia della parte convenuta.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nella procedura de qua si verte in tema di accertamento negativo di credito.
Orbene, è orientamento giurisprudenziale consolidato che nell'azione di accertamento negativo del credito vi sia una inversione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza del diritto di cui si domanda l'adempimento; con la conseguenza che, pertanto, non è il ricorrente debitore a dover dimostrare l'insussistenza del credito vantato dall'Amministrazione nei suoi confronti, ma è quest'ultima a dover allegare e provare la causa petendi del diritto di credito al quale corrisponde l'obbligazione di cui si pretende l'adempimento. In effetti, la giurisprudenza di legittimità maggioritaria in tema di azioni di accertamento negativo - quale quella proposta dal ricorrente- afferma i seguenti principi: “La regola generale sulla partizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (Cass. 9706/2024), o ancora “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (Cass. 16917/2012).
Ciò nonostante, la Corte di Cassazione chiarisce altresì che la contumacia non ha valore di ammissione, ma va intesa quale comportamento processuale neutro, senza che alla stessa possa essere attribuita una qualsivoglia manifestazione di volontà, sia essa favorevole alla controparte o di non contestazione dei fatti (da ultimo Cassazione Civile n. 25/2025 “In realtà l'articolo 115, comma 1, del Cpc, nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto
4 contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie.)
Pertanto, il giudice, anche in presenza di un contumace, ha il dovere di verificare se il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, poiché la contumacia non attenua assolutamente l'onere della prova a carico dell'attore/ricorrente.
Nel caso di specie il ricorrente invoca l'accertamento negativo del credito assertivamente vantato dall' nei suoi confronti, per essere stato lo stesso già completamente assolto a mezzo della CP_1 compensazione avvenuta in sede di liquidazione delle somme dal medesimo vantate a titolo di arretrati per riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità ex art. 222/1984 a far data dal
16.12.2013 (giusta sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 352 del 5.4.2016). Produce, quindi, a conferma dell'avvenuta compensazione, provvedimento di assegnazione somme emesso nella procedura esecutiva n. 894/2016 (attivata dal ricorrente onde vedersi liquidato quanto di sua spettanza in virtù della succitata sentenza n. 352/2016), evidenziando come la somma assegnatagli di € 7.069,36 corrispondesse a quella residuata a seguito della compensazione delle spese di esecuzione e della cifra di € 7.027,00, dal medesimo ricorrente dovuta in restituzione all'Ente previdenziale (in effetti la sentenza riconosceva in favore del ricorrente la maggior somma a titolo di arretrati di € 13.549,91).
Allega, altresì, al fascicolo di parte anche il provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione nell'ulteriore procedura attivata dal ricorrente (R.G.E. n. 925/2017), nel quale il Giudice -dando atto che nella precedente procedura n. 8094/2016 era stata già operata la richiesta compensazione e che la detta ordinanza di assegnazione era stata regolarmente eseguita dal debitore- riteneva che le doglianze del ricorrente, riferibili a fatto intervenuto successivamente alla detta esecuzione (richiesta di restituzione della medesima somma a mezzo di trattenuta mesile sulla pensione da parte dell' ), CP_1 non potessero costituire motivo di riapertura della procedura esecutiva, ma più correttamente avrebbero dovuto essere oggetto di proponenda azione di accertamento negativo del credito.
Il ricorrente, inoltre, produce copiosa corrispondenza epistolare intervenuta medio tempore tra la
Direzione provinciale ed il legale del ricorrente, avente ad oggetto proprio la richiesta di CP_1 liquidazione delle somme riconosciute con la sentenza n. 352/2016 e nella quale le parti fanno esplicito riferimento al rapporto di dare/avere tra loro esistente, di cui da ultimo la mail del 4.12.2018 dell' con cui comunica alla parte “Gentile Avv. Grieco, in riferimento a quanto specificato in CP_1 oggetto, Le preciso, per opportuna conoscenza, che abbiamo 13549,91 euro di arretrati da liquidargli per AOI a periodo chiuso e su questa somma gli era stato comunicato che sarebbe stato trattenuto
l'indebito di euro 7027,00, cosa non fatta. Ora io ho provveduto a sospendere il recupero su pensione
e disporre il pagamento della differenza con la procedura pagamenti vari trattenendo il debito residuo pari a euro 6327,00.”.
In conclusione, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente emergono i seguenti fatti, già accertati in sede giudiziale: il ricorrente è creditore, giusta pronuncia giudiziale n. 352/2016, della somma complessiva di € 13.549,91; l' è, a sua volta, creditore nei confronti del ricorrente, per CP_1 incompatibilità tra pensione civile e pensione di invalidità ordinaria, della complessiva somma di €
7.027,00; il G.E., adito dal ricorrente nella procedura n. 894/2016, assegnava al medesimo la somma di € 7.069,36, detratto in compensazione quanto dovuto a titolo di restituzione somme indebitamente CP_ percepite (€ 7.027,00); con successivo provvedimento del 26.5.2017 l' comunicava al ricorrente il recupero della somma di € 7027,00 a mezzo trattenuta mensile sulla pensione di € 50,00. Tutto ciò accertato, va certamente dichiarato che la somma pretesa dall' in restituzione è stata CP_1 già assolta dal ricorrente a mezzo della compensazione applicata in sede di assegnazione somme nella procedura esecutiva attivata a seguito della sentenza n. 352/2016 del Tribunale di Castrovillari.
Pertanto, va dichiarata la illegittimità delle trattenute operate dall' a seguito della notifica del CP_1 provvedimento di indebito del 26.5.2017 (in atti vi è prova delle trattenute effettuate a partire dal mese di agosto 2017 e sino al novembre 2018), con obbligo dell' alla restituzione di quanto sin CP_1 qui recuperato.
3. Nulla si dispone in tema di spese di lite, in considerazione della contumace della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta da parte del ricorrente all' la somma di 7.027,00 CP_1
e, per l'effetto, dispone la restituzione in favore del ricorrente delle somme sin qui trattenute a tale titolo sulla pensione VO n. 13033795;
- Nulla sulle spese.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).