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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 30/07/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Isabella Martin Presidente
Tullio Joppi Consigliere
Federico Paciolla Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 181/2023 R.G.
promossa
da
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. GALLIPPI ALBERTO (C.F.
) C.F._2
- appellante -
contro
- (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa,
dall'Avv. CERRETTI MATTEO (C.F. ) C.F._3
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 851/2023 del
1
Tribunale di Bolzano, pubblicata in data 20/10/2023.
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza dell'11.6.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento – Sez distaccata di
NEL MERITO: in accoglimento del presente appello, CP_1
riformare la sentenza n. 851/2023 del Tribunale di Bolzano, e,
conseguentemente, in parziale accoglimento delle conclusioni
rassegnate in primo grado:
IN VIA PRINCIPALE:
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
[...]
in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per i danni subiti dal signor
in conseguenza del sinistro per cui è causa;
Parte_1
2) condannare, di conseguenza, la , Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, al
risarcimento, in favore dell'appellante, della somma di € 10.735,5-
per tutti i danni subiti, o la diversa somma che verrà ritenuta di
giustizia, oltre interessi legali da calcolarsi al saggio legale ex art.
1284, I comma c.c. dalla data del sinistro alla proposizione della
domanda giudiziale e da calcolarsi al saggio moratorio ex art.
1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
oltre alla rivalutazione, sulle somme rispettivamente gravate, dal
dì del sinistro fino al saldo;
2
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del
giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
del procuratore di parte appellata Controparte_1
:
[...]
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa
domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
In via pregiudiziale ed assorbente:
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal
Sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis, Parte_1
comma 1, c.p.c. per i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, disporre
l'applicazione degli artt. 350, comma 3, c.p.c. e 350 bis c.p.c.
procedendo con la decisione semplificata a seguito di discussione
orale;
In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di mancato
accoglimento della domanda proposta in via pregiudiziale ed
assorbente:
rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. e, in Parte_1
ogni caso, confermare la Sentenza emessa dal Tribunale di
Bolzano, Sezione II Civile, Giudice Dott. Andrea Pappalardo, n.
851/2023 pubblicata il 20/10/2023 RG n. 354/2021 Repert. n.
1666/2023 del 20/10/2023;
In ogni caso:
con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura
del 15%, IVA e CPA come per legge e di CT, per entrambi i gradi
di giudizio.
3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione d.d. 26.01.2021,
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Bolzano la , chiedendo, Controparte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 21.02.2019.
Esponeva, in particolare, l'attore che, il giorno del sinistro, verso le ore 11:00 del mattino, mentre percorreva in sella alla propria bicicletta – in compagnia di una comitiva di amici – la strada provinciale n. 165, lungo la corsia riservata ai velocipedi, giunto all'altezza del Comune di Postal (BZ), incappava in una buca presente sulla pista ciclabile, causata dal cedimento di un tombino sprofondato rispetto al piano viabile, rovinando al suolo e riportando lesioni personali, nonché danni materiali alla bicicletta e al vestiario.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
con comparsa di costituzione e risposta d.d. 16.04.2021,
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che il tombino in questione sarebbe di proprietà del nel merito, contestava ogni Controparte_2
addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c., chiedendo la reiezione delle domande attoree.
All'esito dell'istruttoria, espletata mediante l'assunzione delle prove orali offerte dalle parti e l'esperimento di consulenza
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tecnica d'ufficio medico-legale, il giudice di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex
art. 190 c.p.c.
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Bolzano ha integralmente rigettato le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte. Nello
specifico, il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
, osservando che, sebbene il tombino Controparte_1
cui si riferisce il sinistro fosse – secondo la prospettazione della convenuta – di proprietà del esso non Controparte_2
presentava alcuna anomalia strutturale tale da renderlo un'insidia o trabocchetto, risultando perfettamente allineato al manto stradale. Di contro, il dissesto che avrebbe cagionato la caduta dell'attore era localizzato nell'asfalto circostante, e pertanto ricadente nell'ambito della responsabilità del soggetto tenuto alla manutenzione ordinaria della strada provinciale,
nella specie, la convenuta. CP_1
Nel merito, il Tribunale ha tuttavia escluso la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente convenuto,
ritenendo integrata l'esimente del caso fortuito. In particolare, il giudice di prima istanza ha valorizzato la relazione del Servizio
strade Burgraviato prodotta dalla Controparte_1
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da cui risultava che, alle ore 6:30 del giorno del CP_1
sinistro, un controllo effettuato dal personale addetto non aveva rilevato alcuna anomalia sul tratto stradale interessato. Da ciò il primo giudicante ha desunto che il dissesto della superficie asfaltata si fosse prodotto nel ristretto arco temporale intercorrente tra tale verifica e l'ora in cui era avvenuto il sinistro,
configurando una situazione imprevedibile e non tempestivamente rimovibile dall'ente gestore.
Avverso la suddetta sentenza, ha Parte_1
interposto appello muovendo varie doglianze, riconducibili, in sostanza, a due motivi principali di impugnazione.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'accertamento in fatto operato dal giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto provato che la buca, causa del sinistro, si fosse formata nell'intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo controllo effettuato dal Servizio Strade e il verificarsi dell'incidente.
A tal riguardo, l'appellante deduce l'inidoneità della Relazione del
Servizio Strade Burgraviato, prodotta dall'ente convenuto, a comprovare lo stato dei luoghi – e, in particolare, l'assenza della buca de qua – nelle ore immediatamente precedenti il sinistro,
trattandosi di atto unilaterale formato e proveniente da controparte, la cui veridicità non risulta essere stata dimostrata nel corso del giudizio.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, nel rigettare le domande attoree, abbia
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erroneamente escluso la responsabilità della ai sensi CP_1
dell'art. 2051 c.c., ritenendo integrata la prova liberatoria del caso fortuito sul presupposto che il tratto di strada teatro del sinistro fosse stato controllato poche ore prima dell'incidente dal servizio strade. In particolare, l'appellante contesta tale argomentazione, evidenziando che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'esimente del caso fortuito si configura come un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile,
idoneo ad interrompere il nesso causale, a nulla rilevando la diligenza della condotta tenuta dal custode. Sotto tale profilo,
secondo l'impugnante, la decisione gravata si fonderebbe su un'errata applicazione dell'art. 2051 c.c., in quanto opererebbe una valutazione circa la sussistenza di profili di colpa dell'ente tenuto alla manutenzione della strada, omettendo di considerare la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 1.2.2024
l'appellata ha resistito Controparte_1
all'impugnazione eccependone l'inammissibilità ex art. 348-bis
c.p.c., chiedendone in ogni caso la reiezione nel merito.
All'esito della prima udienza, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ai sensi dell'art. 352
c.p.c. al giorno 11.6.2025; in tale udienza, la causa veniva riservata al Collegio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
2. In via pregiudiziale, si dà atto che l'eccezione di
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inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. resta assorbita dalla disamina del merito del gravame, nei termini di cui appresso.
3. Preliminarmente, deve darsi atto che, nel presente giudizio d'appello, non è oggetto di contestazione la ricostruzione della dinamica del sinistro, così come descritta nella sentenza impugnata e risultante dalle dichiarazioni dei testimoni oculari assunte in primo grado (cfr. verbale d'udienza d.d. 13.6.2022:
dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
Risulta pertanto accertato che il sinistro si è verificato sulla
“strada provinciale 165 in località Postal (BZ), allorquando l'attore, che procedeva in fila indiana con la propria bicicletta insieme ad un gruppo di altri ciclisti, finiva con la ruota in una buca presente in corrispondenza di un tombino, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra procurandosi i danni di cui chiede risarcimento” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Analogamente, in difetto di specifica censura sul punto, deve ritenersi non controversa la sussistenza di un rapporto di custodia, rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c., facente capo alla
, quale ente proprietario e Controparte_1
tenuto alla manutenzione del tratto stradale ove si è verificato il sinistro.
Ciò posto, muovendo da tali premesse, occorre verificare se le circostanze di fatto sulla cui base il primo giudice ha ritenuto integrata l'esimente del caso fortuito, nei termini indicati nella
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sentenza gravata, possano ritenersi provate.
In termini generali, va rilevato che le dichiarazioni scritte,
provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio
(cfr. Cass. Sez. 2, 23/10/2017, n. 24976, Rv. 645941 - 01).
Nel caso di specie, il documento denominato Traduzione della
relazione del Servizio Strade Burgraviato del 29.3.2019, prot.
234440 (doc. 2 di parte appellata), per quanto qui rileva, riporta testualmente: “La strada provinciale viene costantemente controllata e mantenuta – l'ultimo controllo della tratta in questione è stato effettuato dal cantoniere il CP_3
21.2.2019 alle ore 6:30. In tale occasione non sono state riscontrate anomalie”.
In tale passaggio, la relazione richiama evidentemente una dichiarazione orale ovvero un documento scritto, quale ad esempio una scheda di intervento o comunque una nota informativa, riferibile all'addetto alla manutenzione stradale
[...]
, il quale, avrebbe effettuato l'ultimo controllo sul tratto CP_3
di strada interessato la mattina del sinistro.
Tale dichiarazione non risulta essere stata oggetto di verifica istruttoria nel giudizio di primo grado mediante l'assunzione della testimonianza del dichiarante;
peraltro, parte convenuta non ha nemmeno articolato prova orale sul punto.
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In forza del principio sopra richiamato, tale documento non risulta idoneo ad esplicare piena efficacia probatoria nel presente giudizio, potendo al più essere apprezzato quale mero elemento indiziario.
Inoltre, con riguardo al contenuto della dichiarazione, la generica affermazione circa il mancato riscontro di “anomalie” sul “tratto in questione” non risulta riferita in modo specifico né alla buca oggetto di causa, né al punto esatto in cui si è verificato il sinistro. In conseguenza del suo carattere generico, il valore dimostrativo della relazione risulta sensibilmente ridotto, non potendo offrire una rappresentazione concreta e circostanziata dei luoghi e delle condizioni dell'area interessata al momento del fatto.
Sulla base di tali considerazioni, si deve pertanto concludere che il documento in esame abbia una portata dimostrativa piuttosto limitata, comunque insufficiente a far ritenere provato che, al momento del controllo, la buca non fosse presente e che la stessa si sia quindi formata nel lasso temporale intercorrente tra il controllo e il momento del sinistro.
Deve pertanto escludersi che l'appellata abbia fornito prova del caso fortuito, inteso come fattore esterno atto ad elidere interamente il rapporto causale tra cosa in custodia ed evento lesivo occorso all'appellante.
La sentenza gravata va pertanto riformata sul punto, dovendosi concludere per la sussistenza del nesso eziologico tra la buca – e
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dunque tra la cosa in custodia – e l'evento dannoso occorso all'appellante. È infatti comprovato, alla luce della dinamica del sinistro sopra richiamata, che la caduta in bicicletta dell'appellato si è verificata a causa della buca oggetto di contestazione;
né risulta provato, per converso, il verificarsi di un evento esterno qualificabile alla stregua di caso fortuito.
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità della
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione Controparte_1
al sinistro oggetto del presente giudizio.
4. L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo motivo.
5. Con riferimento, invece, a un eventuale addebito di responsabilità colposa in capo all'attore, in astratto suscettibile di assumere rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c., il Collegio non condivide la tesi della convenuta, secondo la quale il sig.
avrebbe quantomeno concorso, sotto il profilo Parte_1
causale, alla verificazione del sinistro per propria disattenzione.
In primo luogo, deve osservarsi che il tombino presentava un diametro di pochi centimetri e che l'ostacolo, costituito dal ribassamento dell'asfalto ad esso contiguo, era di dimensioni appena superiori, interessando pertanto una minima porzione della sede stradale (cfr. doc. 1 di parte appellante).
Nonostante le condizioni di buona visibilità in cui l'incidente si è
verificato, il ribassamento dell'asfalto — reso ancor più insidioso dalla sua collocazione in corrispondenza di un tombino, elemento
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che, di per sé, non costituisce un ostacolo e può essere normalmente superato con la ruota della bicicletta — non poteva essere agevolmente avvistato e riconosciuto dall'utente della strada se non quando il velocipede si trovava ormai in prossimità
dello stesso.
Infine, la deduzione secondo cui l'attore si sarebbe distratto in quanto viaggiava in compagnia di amici appare meramente congetturale e priva di riscontri oggettivi.
Per le ragioni esposte, deve escludersi che l'attore abbia concorso a cagionare il sinistro tenendo una condotta colposa idonea a integrare il paradigma normativo di cui all'art. 1227 c.c., non risultando provato alcun comportamento negligente a lui imputabile.
6. Ciò posto, si rende quindi necessario quantificare in termini monetari il pregiudizio sofferto dall'attrice
[...]
a causa del sinistro di cui si discute. Parte_1
Per la descrizione delle lesioni subite dall'appellante in occasione del sinistro si rinvia integralmente all'elaborato tecnico depositato dal consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa Per_1
in data 3.12.2022.
[...]
Il CT ha accertato che in seguito all'evento traumatico l'attore ha riportato una “distorsione della articolazione acromio claveare
destra tipo “Tossy I” con edema osseo, rottura parziale delle fibre
del tendine sopraspinato della spalla destra, contusione all'anca
destra, distorsione cervicale, escoriazioni multiple.” ed ha stimato
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il pregiudizio non patrimoniale alla salute sofferto dall'appellante come segue:
- invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 10;
- invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 20;
- invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 20;
- danno biologico da invalidità permanente (3%).
La valutazione del CT appare correttamente motivata e dunque condivisibile.
Alla luce delle considerazioni svolte, il quantum risarcitorio,
calcolato in base ai parametri sopra individuati, sulla scorta delle
“tabelle di Milano 2024” di liquidazione del danno da lesione all'integrità psicofisica, devalutato alla data del sinistro ammonta ad euro 4.802,95, di cui euro 2.619,41 per invalidità permanente
(euro 1.567,44 per punto tabellare di invalidità) ed euro 2.183,54
per invalidità temporanea (euro 115,00 di diaria giornaliera).
Sull'importo risarcitorio così determinato, decorrono interessi compensativi (liquidati nella misura degli interessi legali al tasso
ex art. 1284 c.c.), dalla data in cui è cessata l'invalidità
temporanea e si sono consolidati i postumi permanenti, fino ad oggi (Cass. civile, Sez. 3, Sentenza n. 27584 del 20/12/2011, Rv.
621067). Il calcolo degli interessi compensativi è stato effettuato sull'importo di capitale via via – a cadenza mensile – rivalutato.
Si ottiene così l'importo complessivo di euro 6.265,23.
Quanto al danno patrimoniale dedotto dall'appellante, non può
essere riconosciuto l'importo richiesto di euro 3.462,00 a titolo
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di risarcimento per i danni asseritamente subiti al vestiario e alla bicicletta.
Tale voce di danno, infatti, non risulta oggetto di compiuta allegazione, né comunque adeguatamente provata. In
particolare, nulla è stato dedotto in ordine alla natura e all'entità
del danneggiamento asseritamente subito dalla bicicletta e dal vestiario. Difetta, inoltre, in atti una documentazione univoca sul punto. Nessuno dei testimoni escussi ha riferito circa il danneggiamento della bicicletta e degli indumenti, né con riguardo all'effettivo esborso sostenuto a seguito del sinistro. Il
preventivo di spesa e la fattura prodotti, rispettivamente, sub
docc. 10 e 11 dall'appellante, in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate, non sono idonei a comprovare il pregiudizio patrimoniale lamentato. Le fotografie del vestiario e del casco depositate sub doc. 12 dall'appellante non appaiono sufficientemente chiare, né consentono di percepire il danno asseritamente subito.
Ne consegue il rigetto, in parte qua, della domanda attorea.
Viene invece riconosciuto l'importo di euro 1.683,00 per spese mediche documentate sostenute dall'attore, ritenute congrue e riferibili all'evento traumatico dal nominato CT (doc. 9 di parte attrice).
Sull'ammontare liquidato a titolo di danno patrimoniale, vengono applicati rivalutazione monetaria e gli interessi legali prendendo in via di semplificazione quale termine di decorrenza la data
14
intermedia del 19.3.2019.
L'importo da liquidarsi a tale titolo ammonta pertanto ad euro
2.188,85.
In definitiva, la somma complessiva dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dalla convenuta in favore dell'attore Parte_1
comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione, ammonta ad euro 8.454,08.
Su tale importo dovranno altresì computarsi gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo.
Al riguardo, deve osservarsi che non può essere accolta la domanda con cui parte appellante chiede il computo degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c., fin dalla data della domanda.
Va a tal proposito rilevato che, la scelta del criterio di liquidazione degli interessi c.d. "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì alla liquidazione del danno in applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226
c.c.) sulla base delle prove acquisite in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3,
05/07/2023, n. 19063, Rv. 668163 – 01).
Nel caso di specie, difetta qualunque deduzione – nonché prova
– in ordine alle ragioni per cui tale tasso degli interessi compensativi sarebbe più adeguato all'entità del danno effettivamente subito dall'attore per effetto della ritardata
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liquidazione del risarcimento rispetto al momento in cui si è
verificato l'evento lesivo.
La domanda va pertanto, in parte qua, disattesa.
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Cass. civile, Sez. 3 - , Ordinanza
n. 16526 del 13/06/2024, Rv. 671298 – 03) vengono poste interamente a carico di parte appellata.
La va dunque condannata Controparte_1
alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, da liquidarsi, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in euro
5.077,00 (tab. n. 2 – scaglione di valore: da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 – valori medi per fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisoria), oltre a euro 276,51 per anticipazioni, al
15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Le spese del giudizio di appello vengono liquidate in complessivi euro 3.397,00 (tab. n. 12 – scaglione di valore: da euro 26.000,01
ad euro 5.200,00 – valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre euro 355,50 per anticipazioni, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di , CP_1
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
16
, avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. CP_1
851/2023, pubblicata in data 20/10/2023, così provvede:
in accoglimento dell'appello,
1. accerta e dichiara la responsabilità della
[...]
per il sinistro di cui è causa in Controparte_1
danno di Parte_1
2. condanna la a Controparte_1
risarcire a danni da questi subiti in Parte_1
ragione del sinistro di cui è causa, liquidandoli nell'importo complessivo di euro 8.454,08, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data odierna, oltre gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma complessiva dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
3. condanna la a Controparte_1
rifondere a e spese del primo grado di Parte_1
giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di euro
5.077,00, oltre euro 276,51 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del difensore avvocato ALBERTO GALIPPI ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della Controparte_1
;
[...]
17
5. condanna la , a CP_1 Controparte_1
rifondere a e spese del presente grado Parte_1
di giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di euro
3.397,00, oltre euro 355,50per anticipazioni, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del difensore avvocato ALBERTO GALIPPI ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2.7.2025
La Presidente Isabella Martin
Il Consigliere est. Federico Paciolla
Il Funzionario Giudiziario
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