Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/04/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9601/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9601/2024 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VICO BARNABITI, 3/4 16122 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al Parte_2 ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
contro
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertata la situazione sopra indicata, ed acquisite le relazioni depositate dall'assistente sociale dr.ssa (Servizio Sociale A.T.S. 46-Piazza 1-Genova), voglia Parte_3 Pt_4 accogliere la presente istanza in revisione nei confronti di (nato a [...]
Torino il 24.08.1975, residente in [...]4-c.f.
) e disporre, in parziale modifica degli accordi di cui alla C.F._2 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1021/2022, l'affido esclusivo del figlio minore (nato a [...] il [...]) alla madre sig.ra Per_1 [...]
, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, con Parte_1 effetto a partire dalla data della presente domanda.
CONCLUSIONI PUBBLICO Ministero della Giustizia
CHIEDE che il Tribunale di Genova ridetermini le condizioni del divorzio disponendo
l'affidamento esclusivo alla madre dei minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1021/2022, pubblicata il 27.4.2022, R.G. 1050/2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
Detta sentenza riporta le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate congiuntamente dalle parti, con le quali i sigg.ri ed concordavano come segue, previo nulla osta da parte dei Parte_1 CP_1
Servizi Sociali competenti, il cui parere riconoscevano vincolante per i genitori medesimi:
- affido congiunto del figlio (nato a [...] il [...]), con Persona_2
collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- facoltà per la sig.ra di poter adottare, in caso di irreperibilità del Parte_1
padre, o in mancanza di riscontro da parte dello stesso entro giorni sette dalla
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 richiesta o qualora il diniego non fosse concretamente motivato, decisioni sanitarie e scolastiche urgenti, necessarie per il bambino;
- modalità di frequentazione padre/figlio, con la previsione di varie fasi: inizialmente due volte la settimana (con passaggio ad un solo incontro protetto),
e con aumento graduale del tempo degli incontri fino ad arrivare al pernotto, sempre previa verifica e nulla osta da parte dei Servizi e parere positivo della
Salute mentale (che seguiva l sull'idoneità del padre e del luogo ove lo CP_1
stesso viveva;
- contributo al mantenimento del figlio minore con la dazione di € 50,00, Per_1
con rivalutazione Istat, sino a quando l non avrebbe percepito il reddito CP_1
di cittadinanza (data da cui, senza necessità di modifica di condizioni, avrebbe versato € 150,00);
- ripartizione nella misura del 75% a carico della madre e del 25% a carico del padre delle spese straordinarie per il figlio Per_1
- rinuncia reciproca dei coniugi a qualsiasi domanda di mantenimento.
2. Deduce la ricorrente che sarebbero attualmente intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza.
Evidenzia la ricorrente che successivamente alla sentenza di divorzio, e fino al 12 aprile 2023, il sig. incontrava regolarmente il figlio: lo andava a CP_1
prendere a scuola, pranzavano insieme, passavano pomeriggi insieme. Anche i rapporti con la sig.ra erano divenuti più distesi e civili, e proseguivano Parte_1
anche gli incontri con il Servizio Sociale. Peraltro, successivamente al 12 aprile
2023 -e fino ad oggi- il sig. senza alcun motivo particolare, non ha più CP_1
dato notizie di sè. La mattina del 12.4.2023 il sig. comunicava via sms CP_1
alla sig.ra che il giovedì successivo (e cioè il 13.4.2023) non sarebbe Parte_1
potuto andare a prendere a scuola. Con ulteriore sms, inviato nel Per_1
pomeriggio del 12.4.2023, lo stesso scriveva: "sai stavo pensando che anche la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 prossima e quella dopo e quella dopo e quella dopo e quella dopo e quella dopo
e quella dopo non posso andare a prendere ...quando potrò te lo farò Per_1
sapere punto!" (prod. 2).
Deduce ancora che dopo tale messaggio l non ha mai più scritto, nè CP_1
risposto alle telefonate ed ai messaggi inviatigli dal figlio e dalla sig.ra Parte_1
(neppure quando gli ha comunicato che il figlio si era ammalato) e non ha più incontrato il figlio è' completamente scomparso, senza mai dare alcuna Per_1
notizia.
Evidenzia poi che il sig. si è reso irreperibile anche con il Servizio CP_1
Sociale (Servizio Sociale A.T.S. 46-Piazza 1-Genova), nonostante lo Pt_4
stesso, ed in particolare la dr.ssa abbia tentato ripetutamente di Parte_3
contattarlo, senza esito, dall'aprile 2023. I servizi sociali avrebbero quindi dismesso l'incarico data l'irreperibilità del sig. CP_1
Di conseguenza la ricorrente, evidenziando che la situazione creatasi comporta numerose difficoltà per la sig.ra , in quanto, essendo l'affido condiviso, Parte_1
avrebbe necessità di contatto con il padre per la gestione del figlio sia in ordine alla quotidianità sia in relazione a eventuali adempimenti burocratici (ad es. rinnovo carta identità) chiede la modifica delle condizioni di affidamento stabilite nella sentenza di divorzio l'affido esclusivo del figlio minore alla Per_1
madre, . Parte_1
3. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito.
4. Dalle relazioni richieste ai servizi sociali e trasmesse a questo ufficio risulta confermato quanto dedotto dalla ricorrente. Dopo un primo periodo di attenuazione del conflitto e quindi di ripresa e svolgimento dei rapporti tra padre e figlio, il padre è sparito: evidenzia il servizio sociale che l'ultimo incontro tra padre e figlio è avvenuto il 12.4.2023 e che successivamente non vi sono più stati contatti né notizie da parte del padre
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 del minore, come indicato già nella relazione del gennaio 2024. Già a giugno 2023 il servizio aveva cercato di contattare direttamente il padre, non ricevendo risposta, mentre nessun aggiornamento sulla situazione del padre era in possesso del Centro di Salute Mentale di Struppa.
5. All'udienza del 23 gennaio 2025 compariva solo la ricorrente che dichiarava: Il padre è sparito. Anche i servizi Parte_1
sociali non sono più riusciti a sentirlo. I servizi sociali mi hanno detto che se ricompare devo avvisare loro e non dargli il bambino finchè i servizi sociali non avranno supervisionato la situazione anche perché il padre era in cura al servizio sociale. A scuola però mi hanno detto che se il padre si presenta loro devono consegnargli il minore. Il bambino ha risentito tanto del fatto che il padre è sparito. Ho aspettato per vedere se si riprendevano i contatti ma non si è più fatto vivo. Tra l'altro i rapporti erano diventati più distesi, vedeva il figlio senza più incontri protetti poi all'improvviso è sparito senza motivazione e giustificazione.
Il giudice, vista la relazione dei servizi sociali, ritenuta inutile l'istruttoria richiesta, invitava le parti alla alla discussione orale della causa rimettendo la causa al collegio per la decisione.
Va evidenziato che in sede di discussione il difensore della ricorrente insisteva come in atti precisando che non richiedeva la modifica delle condizioni economiche.
6. Va ricordato che l'affidamento condiviso impone la partecipazione di entrambi i genitori ai compiti di accudimento e mantenimento dei figli.
Nella fattispecie, il padre, che si è allontanato dal figlio, non lo ha più incontrato da oltre un anno, non lo ha più contattato telefonicamente, non ha più risposto alle chiamate del figlio, si è sostanzialmente disinteressato
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 delle necessità affettive del figlio, e non si è fatto carico di seguire lo stesso nell'accudimento, nei percorsi scolastici, in tutte le attività del figlio.
Il sig. ha violato anche l'obbligo di mantenimento del figlio minore, CP_1
non curandosi del suo benessere nè di conoscere e soddisfare i bisogni del figlio, ma soprattutto si è disinteressato delle esigenze affettive di Per_1
allontanandosi completamente dal figlio senza spiegazioni e/o motivazioni, abbandonandolo psicologicamente e moralmente, e creando nel figlio un enorme disagio e carenza affettiva.
Tale situazione impone di modificare il regime di affidamento condiviso del figlio inizialmente adottato e disporre l'affidamento esclusivo alla madre, che si è fatta carico in via esclusiva del benessere e delle necessità del figlio, affrontando da sola il mantenimento, la cura e l'educazione del figlio.
L'affido esclusivo del figlio alla madre è giustificato, oltre che dalla assenza del padre nella vita del figlio, anche dalla sua irreperibilità che di fatto rende impossibile per la madre gestire le ordinarie pratiche amministrative necessarie per tutti gli aspetti sanitari, scolastici, ludici del figlio.
Quanto alla frequentazione padre/figlio può invece essere lasciato quando a suo tempo previsto nella sentenza di divorzio precisando che il padre, per riprendere i contatti con il figlio, dovrà prendere accordi con la madre e dovrà previamente interloquire con il servizio sociale.
7. Parte resistente va condannata alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 1021/2022, pubblicata il 27.4.2022, R.G. 1050/2021, emessa dal
Tribunale di Genova
Affida il minore (nato a [...] il [...]) in modo Persona_2
esclusivo alla madre codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...] con collocazione C.F._1
e residenza presso la madre
Dispone che la madre affidataria esclusiva possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa al figlio e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Dispone conseguentemente che la madre codice Parte_1
fiscale nata a [...] il [...] C.F._1
affidataria esclusiva possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova il giorno 18/4/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8