TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/10/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. IO LA, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 2 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter CPC
nella causa civile iscritta al n. 2721/2022 R.G. e vertente
fra
(C.F.: ), in qualità di genitore esercente Parte_1 C.F._1
la potestà genitoriale sulla minore (CF: Persona_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Rossella Gallucci ed elettivamente domiciliai presso il di lei studio in
Rionero in Vulture PZ piazza Capitano Plastino 33, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come Per_2
in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 25.10.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 nei confronti della minore
[...]
Per_1
Con memoria, depositata in data 21.10.2023, l' si è costituito eccependo la insussistenza del CP_1 requisito sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti/integrazioni del C.T.U. dott. Per_3
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, pronunciandosi la presente sentenza, con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, nonché sulla base della nuova documentazione sanitaria attestante l'aggravamento delle patologie in atto, rispetto alla fase per ATP,
è stata disposta la rinnovazione della ctu affidata al dott. Per_3
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre non siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, afferma il ctu che “ la sig.ra , nata a [...] il [...], è affetta Persona_1
dalle seguenti patologie: “ Epilessia focale idiopatica in ottimo controllo clinico e in trattamento farmacologico continuativo. Tali patologie rendono persona portatrice di Persona_1
handicap (art. 3 comma 1 Legge 104/92) non sussistendo i requisiti utili al riconoscimento dello stato di handicap grave”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa ed esaustiva delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici, sia con riguardo alla non sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata, sia con riguardo alla minore entità dell'handicap come accertata. Conclusioni che resistono alle osservazioni di parte ricorrente, come da valutazione del ctu pienamente condivise da questo giudice.
3. Le spese vanno dichiarate irripetibili attesa la valida dichiarazione reddituale in atti.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
quale esercente la potestà genitoriale sulla minore , ogni altra domanda,
[...] Persona_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Spese irripetibili;
c) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, liquidate con separato decreto. CP_1
Potenza, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
IO LA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. IO LA, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 2 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter CPC
nella causa civile iscritta al n. 2721/2022 R.G. e vertente
fra
(C.F.: ), in qualità di genitore esercente Parte_1 C.F._1
la potestà genitoriale sulla minore (CF: Persona_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Rossella Gallucci ed elettivamente domiciliai presso il di lei studio in
Rionero in Vulture PZ piazza Capitano Plastino 33, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come Per_2
in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 25.10.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 nei confronti della minore
[...]
Per_1
Con memoria, depositata in data 21.10.2023, l' si è costituito eccependo la insussistenza del CP_1 requisito sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti/integrazioni del C.T.U. dott. Per_3
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, pronunciandosi la presente sentenza, con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, nonché sulla base della nuova documentazione sanitaria attestante l'aggravamento delle patologie in atto, rispetto alla fase per ATP,
è stata disposta la rinnovazione della ctu affidata al dott. Per_3
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre non siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, afferma il ctu che “ la sig.ra , nata a [...] il [...], è affetta Persona_1
dalle seguenti patologie: “ Epilessia focale idiopatica in ottimo controllo clinico e in trattamento farmacologico continuativo. Tali patologie rendono persona portatrice di Persona_1
handicap (art. 3 comma 1 Legge 104/92) non sussistendo i requisiti utili al riconoscimento dello stato di handicap grave”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa ed esaustiva delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici, sia con riguardo alla non sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata, sia con riguardo alla minore entità dell'handicap come accertata. Conclusioni che resistono alle osservazioni di parte ricorrente, come da valutazione del ctu pienamente condivise da questo giudice.
3. Le spese vanno dichiarate irripetibili attesa la valida dichiarazione reddituale in atti.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
quale esercente la potestà genitoriale sulla minore , ogni altra domanda,
[...] Persona_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Spese irripetibili;
c) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, liquidate con separato decreto. CP_1
Potenza, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
IO LA