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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7997/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7997/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, dall'avv. Giuseppe Terzo, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to
AB Morreale Agnello, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione num. OI-001696360 del 22.05.24 e ordinanza ingiunzione num. OI-1696361 del 22.05.24
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/06/2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, proponevano opposizione avverso le ordinanze d'ingiunzione notificate il 22/05/2024 rispettivamente a , Parte_1 ordinanza di ingiunzione OI-1696361 relativa ad atto di accertamento num.
.2001.26/03/2019.0042577 del 26.03.2019 e , ordinanza di ingiunzione num. CP_1 Parte_2
n.OI-001696360 relativa ad atto di accertamento num. .2001.26/03/2019.0042575 del CP_1
26.03.2019, con i quali veniva contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017, in qualità di amministratori della società L.E.M. S.r.l., nonché di obbligati solidali per un importo di € 9.450,00.
A fondamento dell'opposizione, deducevano di essere stati amministratori della società CP_2
, sino all'anno 2016 e precisamente sino al 22.12.2016, giorno in cui era stato
[...] P.IVA_2 nominato a tempo indeterminato nuovo amministratore come risultava dalla visura Persona_1 camerale allegata;
che a seguito della ricezione degli accertamenti per le violazioni di cui alle ordinanze impugnate avevano informato l' , in data 20.06.2019, dell'“errata individuazione del CP_1 responsabile in solido” e che con accettazione del 26.09.2019, protocollo CP_
.CMBDR.20/06/2019.3173427, l' aveva accolto le richieste di apertura Ticket, relativi CP_1 all'individuazione del responsabile in solido.
Pertanto, chiedevano dichiarare nulle e illegittime le ordinanze ingiunzioni in virtù delle eccezioni sollevate e nel merito annullare e/o revocare o comunque dichiarare prive di effetti l'ordinanza ingiunzione num. OI-001696360 del 22.05.24 ( ) e ordinanza ingiunzione NUM. Parte_2
OI-1696361 del 22.05.24 ( ), per i motivi suesposti, vinte le spese di lite. Parte_1
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva rigettare la causa perché infondata in CP_1 fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
Come risulta dalla visura camerale della L.E.M. S.r.l., aggiornata alla data del 18.12.2017 (All. 5), in data 22.12.2016, i ricorrenti hanno cessato dalla carica di amministratori della società e, in pari data, tale carica è stata acquisita da divenuto amministratore unico nonché proprietario del Persona_1
100% delle quote societarie della LEM SRL. Inoltre, l' con provvedimento del 26.09.2019 CP_1 accoglieva l'istanza del 20.06.2019, avente ad oggetto l'“errata individuazione del responsabile in solido” a seguito della notifica dei verbali di accertamento presupposti alle ordinanze ingiunzioni.
Orbene, considerato che le ordinanze di ingiunzione oggetto di impugnazione fanno riferimento al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2017 e che nell'anno in questione i ricorrenti non erano più amministratori della predetta società è evidente che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti di un soggetto che non può avere alcuna responsabilità nella predetta condotta oggetto di sanzione amministrativa.
Considerato poi che la responsabilità per gli illeciti amministrativi non può che essere personale (v. art. 3 L. 689/1981), ne consegue, pertanto, che le ordinanze di ingiunzione opposte num. OI- 001696360 del 22.05.24 e num. OI-1696361 del 22.05.24 vanno dichiarate illegittime e quindi annullate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'illegittimità delle ordinanze di ingiunzione opposte num. OI-001696360 del
22.05.24 e num. OI-1696361 del 22.05.24 per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 1.887,90 per compensi professionali ed € 264,00 per spese di contributo, oltre
Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 21/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7997/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, dall'avv. Giuseppe Terzo, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to
AB Morreale Agnello, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione num. OI-001696360 del 22.05.24 e ordinanza ingiunzione num. OI-1696361 del 22.05.24
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/06/2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, proponevano opposizione avverso le ordinanze d'ingiunzione notificate il 22/05/2024 rispettivamente a , Parte_1 ordinanza di ingiunzione OI-1696361 relativa ad atto di accertamento num.
.2001.26/03/2019.0042577 del 26.03.2019 e , ordinanza di ingiunzione num. CP_1 Parte_2
n.OI-001696360 relativa ad atto di accertamento num. .2001.26/03/2019.0042575 del CP_1
26.03.2019, con i quali veniva contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017, in qualità di amministratori della società L.E.M. S.r.l., nonché di obbligati solidali per un importo di € 9.450,00.
A fondamento dell'opposizione, deducevano di essere stati amministratori della società CP_2
, sino all'anno 2016 e precisamente sino al 22.12.2016, giorno in cui era stato
[...] P.IVA_2 nominato a tempo indeterminato nuovo amministratore come risultava dalla visura Persona_1 camerale allegata;
che a seguito della ricezione degli accertamenti per le violazioni di cui alle ordinanze impugnate avevano informato l' , in data 20.06.2019, dell'“errata individuazione del CP_1 responsabile in solido” e che con accettazione del 26.09.2019, protocollo CP_
.CMBDR.20/06/2019.3173427, l' aveva accolto le richieste di apertura Ticket, relativi CP_1 all'individuazione del responsabile in solido.
Pertanto, chiedevano dichiarare nulle e illegittime le ordinanze ingiunzioni in virtù delle eccezioni sollevate e nel merito annullare e/o revocare o comunque dichiarare prive di effetti l'ordinanza ingiunzione num. OI-001696360 del 22.05.24 ( ) e ordinanza ingiunzione NUM. Parte_2
OI-1696361 del 22.05.24 ( ), per i motivi suesposti, vinte le spese di lite. Parte_1
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva rigettare la causa perché infondata in CP_1 fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
Come risulta dalla visura camerale della L.E.M. S.r.l., aggiornata alla data del 18.12.2017 (All. 5), in data 22.12.2016, i ricorrenti hanno cessato dalla carica di amministratori della società e, in pari data, tale carica è stata acquisita da divenuto amministratore unico nonché proprietario del Persona_1
100% delle quote societarie della LEM SRL. Inoltre, l' con provvedimento del 26.09.2019 CP_1 accoglieva l'istanza del 20.06.2019, avente ad oggetto l'“errata individuazione del responsabile in solido” a seguito della notifica dei verbali di accertamento presupposti alle ordinanze ingiunzioni.
Orbene, considerato che le ordinanze di ingiunzione oggetto di impugnazione fanno riferimento al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2017 e che nell'anno in questione i ricorrenti non erano più amministratori della predetta società è evidente che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti di un soggetto che non può avere alcuna responsabilità nella predetta condotta oggetto di sanzione amministrativa.
Considerato poi che la responsabilità per gli illeciti amministrativi non può che essere personale (v. art. 3 L. 689/1981), ne consegue, pertanto, che le ordinanze di ingiunzione opposte num. OI- 001696360 del 22.05.24 e num. OI-1696361 del 22.05.24 vanno dichiarate illegittime e quindi annullate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'illegittimità delle ordinanze di ingiunzione opposte num. OI-001696360 del
22.05.24 e num. OI-1696361 del 22.05.24 per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 1.887,90 per compensi professionali ed € 264,00 per spese di contributo, oltre
Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 21/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano