Ordinanza cautelare 5 agosto 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07886/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7886 del 2025, proposto dal
Comune di Anzio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Magliulo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Comune di Tuscania, Comune di Sezze, Comune di Marcetelli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione della Regione Lazio - Direzione Ciclo dei Rifiuti n. G15268 del 18 novembre 2024, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 3/12/2024, avente ad oggetto
“ Avviso Pubblico per il potenziamento, l’efficientamento e l’innovazione del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.G03338 del 25 marzo 2024 – Approvazione degli elenchi delle domande escluse e delle domande non ammissibili ”,
nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché sconosciuto, lesivo per il ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. CE AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 9 luglio 2025 il Comune di Anzio trasponeva ritualmente dinnanzi a questo Tribunale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica esperito in data 1° aprile 2025 avverso il provvedimento n. G15268 del 18 novembre 2024, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 3 dicembre 2024, a mezzo del quale la Regione Lazio ha disposto l’esclusione della domanda formulata dal ridetto ente municipale in relazione all’avviso pubblico per il potenziamento, l’efficientamento e l’innovazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alla determinazione dirigenziale n.G03338 del 25 marzo 2024.
Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: “Violazione di legge – art. 3 l. 241/1990 difetto di motivazione; eccesso di potere per illogicità – manifesta irragionevolezza – illogicità – difetto di istruttoria - travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta del provvedimento impugnato”.
Con atto depositato in data 24 luglio 2025 si costituiva in giudizio la Regione Lazio, instando per la reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con i motivi di ricorso il Comune di Anzio lamenta l’eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia e travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione regionale nel disporre l’esclusione del proprio progetto dalla procedura di ammissione al finanziamento in epigrafe indicata.
Le censure sono immeritevoli di positiva valutazione.
In primo luogo valga considerare che l’obbligo di motivazione risulta compiutamente assolto, avendo l’Amministrazione regionale valutato il progetto non coerente con le finalità previste dall’art. 1 dell'avviso pubblico “ in quanto le lavorazioni per l’ammodernamento delle due strutture adibite a ecocentri non rientrano in nessuna tipologia di intervento prevista e non si ravvisa il conseguente aumento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ”.
La motivazione sopra riportata compendia “ i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria ” conformemente alla previsione di cui all’art. 3 della l. n. 241/1990.
I progetti ammessi a finanziamento hanno, infatti, come comune denominatore, ai sensi dell’art. 1 dell’avviso pubblico, la previsione di un incremento della percentuale di raccolta differenziata attraverso le varie tipologie di intervento dettagliate dalle lettere A, B, C e D del medesimo articolo.
Ebbene, come fondatamente eccepito dalla difesa regionale, l’Amministrazione comunale non ha dato
prova, attraverso l’elaborazione progettuale, di realizzare l’incremento percentuale della raccolta differenziata e tale circostanza, avendo l’avviso in esame la precipua finalità di conseguire detto incremento, è risultata dirimente ai fini della legittima esclusione del progetto dalla procedura per cui è causa.
Dal che discende parimenti la non condivisibilità della doglianza relativa all’eccesso di potere per travisamento dei fatti, posto che la mancata, puntuale dimostrazione dell’incremento percentuale di raccolta differenziata che sarebbe derivato dalla realizzazione degli interventi proposti è stata sufficiente a ritenere il progetto non coerente alle finalità dell’avviso e, dunque, a determinare la Commissione a disporne l’esclusione nell’esercizio di valutazioni tecnico discrezionali, esenti queste ultime dai vizi macroscopici dell’irragionevolezza manifesta o del travisamento dei fatti sindacabili da questo giudice.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.
Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
CE AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AI | AR IA |
IL SEGRETARIO