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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/09/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 256/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 256/2025 promossa da:
, C.F. con l'avv. ALBERTO SIRO INZAGHI;
Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. RITA COLUCCI;
Controparte_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza.
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo disporsi l'affidamento congiunto del figlio minore Controparte_1
pagina 1 di 6 ad entrambi i Genitori, con collocazione paritaria e residenza anagrafica presso il padre, PE disciplinando i periodi di permanenza del Minore con i Genitori come da Ricorso nonché il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza del Minore PE presso gli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il Minore;
infine, il Ricorrente dichiarava di acconsentire a che il deposito cauzionale dallo stesso corrisposto per la locazione dell'immobile che costituisce l'attuale residenza della sig.ra resti nella disponibilità della CP_1 proprietà, dalla quale potrà ottenerlo in restituzione alla cessazione del rapporto di locazione.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti intrattenevano una relazione more uxorio, dalla quale, il 2 luglio 2023, nasceva il minore;
- nel 2022 la PE convivenza si interrompeva a causa della fine del rapporto sentimentale tra le Parti, le quali, nell'interesse del Minore, addivenivano alla sottoscrizione di una scrittura privata volta a disciplinare il regime di affidamento del figlio minore, il suo collocamento ed i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, nonché l'aspetto contributivo inerente al mantenimento del minore;
- si occupava di organizzazione di piccoli eventi, social Persona_2 media marketing e suonava come DJ inizialmente in Svizzera e più di recente a Piacenza, per poter stare accanto al figlio e che nel 2023 il proprio reddito ammontava ad € 34.156 lordi ma era destinato a scendere sensibilmente dopo il trasferimento in Italia;
- mensilmente pagava un canone di affitto di € 850,00 oltre alla rata per un finanziamento richiesto per l'acquisto di una autovettura pari ad € 191,07 mensili e le spese per le utenze quantificabili in circa € 300,00 mensili;
- la
Resistente era titolare delle quote della società di nazionalità Canadese Halveon e manteneva uno stile di vita apparentemente elevato e viveva in un attico su due piani nel centro di Piacenza.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 18 febbraio 2025 del Presidente di Sezione Civile dott.ssa Marisella Gatti ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 10 giugno 2025, assegnando al Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine alla
Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 chiedeva di confermare l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con PE collocazione e residenza anagrafica presso la madre, disciplinando il diritto di visita paterno come da comparsa;
di porre a carico del Ricorrente l'obbligo di corrispondere alla Resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente bancario della stessa, a titolo di pagina 2 di 6 contributo al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di importo pari ad € 303,60 oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti al Minore.
A sostegno di tali conclusioni, la Resistente deduceva che: - aveva acquisito quote di una società canadese per la quale svolgeva il ruolo di Sales Manager Canada dall'Italia, inoltre aveva da poco avviato l'attività di Speaker professionista e presentatrice di eventi, sempre in Italia;
- il Resistente pretendeva di avere un controllo esasperato sul figlio anche quando stava con la madre, con la conseguenza di minare la serenità e tranquillità di;
- il Resistente, lungi dall'aver cessato di PE lavorare in Svizzera, aveva solamente sospeso per il periodo invernale, per contratto, l'attività di
DJ presso quelle strutture che riaprivano nell'imminenza della stagione primavera/estate; in particolare, per la nuova stagione estiva, il Ricorrente avrebbe ripreso a lavorare nuovamente in
Svizzera presso il locale “Seven” di Ascona già dal mese di giugno e fino alla fine dell'estate, dal mercoledì alla domenica;
mentre, durante l'inverno, lo stesso prestava la sua attività anche presso altre discoteche in Milano, oltre che a Piacenza presso l'hotel Roma (dove lavorava solo di domenica); - le attività lavorative che svolgeva non le garantivano entrate fisse e continuative.
All'udienza del 10 giugno 2025, le Parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, all'esito del quale i Procuratori delle parti chiedevano, congiuntamente, un breve differimento di udienza al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una definizione concordata della vertenza;
di talché, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 10 luglio 2025, successivamente rinviata su richiesta concorde delle Parti all'udienza del 17 luglio 2025 che si svolgeva in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Con rispettive note scritte di udienza, le Parti davano dato atto di essere addivenute ad un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore , PE come da conclusioni congiunte depositate in atti;
sicché il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Nel corso del giudizio, le Parti sono giunte ad un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con PE collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, disciplinando il diritto di visita paterno e con previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre di €
220, 00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso occorrenti, come da conclusioni congiunte depositate in atti. pagina 3 di 6 Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse del figlio minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. PE
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, in conformità alla regolamentazione concordata dalle Parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con PE collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, prevedendo che il padre potrà vedere e tenere con sé il Minore a settimane alternate, dal sabato mattina alle 12:30, dopo le attività di nuoto, sino al successivo mercoledì mattina, quando il padre lo accompagnerà a scuola;
la madre lo preleverà all'uscita da scuola tenendolo con sé fino al successivo lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
all'uscita da scuola di lunedì, dopo che avrà trascorso il weekend con la madre, verrà prelevato dal padre e resterà PE con lo stesso sino a mercoledì mattina, allorquando il padre lo accompagnerà a scuola ove al termine dell'orario scolastico verrà prelevato dalla madre. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con 4 settimane di vacanze, anche non consecutive;
PE
a tal fine, ciascun genitore si impegnerà a comunicare all'altro il periodo di vacanza e la località scelta entro il mese di maggio che precede il periodo estivo ed a prenotare eventuali voli all'estero solo dopo averlo formalmente riferito all'altro. Il Minore trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni con ciascun genitore, secondo il seguente avvicendamento: il 24 dicembre, dalle 15:00 alle 22:00, con un genitore e dalla sera del 24 dicembre alle
12.00 del 26 dicembre con l'altro genitore;
dal pomeriggio del 26 dicembre sino alle 14.00 del 31 dicembre con un genitore e dal pomeriggio del 31 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore. Il primo Natale successivo alla pronuncia della presente sentenza verrà trascorso da con la madre (quindi, Vigilia con il padre, Natale con la madre, dal 26 PE dicembre al 31 dicembre con il padre, dal 31 dicembre alla ripresa della scuola con la madre). trascorrerà i giorni di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun PE genitore. Quanto agli altri giorni festivi ed in genere, i ponti scolastici, la permanenza del
Minore presso ciascun genitore seguirà il calendario ordinario. I genitori consentiranno al figlio di viaggiare in Canada con la madre e/o in Spagna con il padre anche durante l'anno e pagina 4 di 6 oltre il periodo estivo, compatibilmente con gli impegni scolastici del Minore, al fine di agevolare la frequentazione da parte di quest'ultimo dei familiari materni e paterni. Inoltre, i genitori consentiranno che il Minore accompagni il genitore che fosse colpito da grave evento che comporti lo spostamento all'estero. Entrambi i genitori, soprattutto qualora si trovino all'estero presso i rispettivi parenti, garantiranno un contatto telefonico quotidiano o, quantomeno, ogni due/tre giorni, anche con videochiamate, tra il Minore e l'altro genitore;
le Parti concordano che in caso di impossibilità di ciascun genitore di occuparsi di nel periodo di propria spettanza, questi richiederà la disponibilità dell'altro genitore PE prima di affidarlo a parenti e/o amici o eventualmente ad una baby-sitter; se anche l'altro genitore fosse impossibilitato ad occuparsi del Minore, potranno essere considerate tali alternative. Ciascun genitore comunicherà all'altro l'impossibilità ad occuparsi di PE con un preavviso di almeno 24 ore. Ciascun genitore, nel caso in cui sia impegnato per ragioni lavorative nei giorni in cui dovrebbe tenere con sé il figlio, avrà diritto al recupero dei tempi di visita e permanenza non trascorsi con il Minore, previo accordo con l'altro genitore circa la data e comunque con un preavviso non inferiore a 24 ore.
− pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo complessivo di €
220,00 (duecentoventi/00), con indicizzazione da calcolarsi dal mese successivo a quello di decorrenza dell'assegno; oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al modello genitoriale approvato ed allegato alle note scritte d'udienza, in conformità a quanto pubblicato dal CNF nel maggio 2023 ex art. 473bis.12 c.p.c., ultimo comma. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà entro 15 giorni dalla presentazione della ricevuta all'altro genitore. Per le spese straordinarie non contemplate nel piano genitoriale suddetto e per le quali è richiesto il consenso di ambo i genitori, tale consenso si considererà manifestato se non perverrà diniego scritto entro 8 giorni dalla comunicazione scritta (anche tramite e-mail o sms) della spesa occorrente;
− dà atto che i documenti del minore restino presso la sua residenza anagrafica, salvo il passaporto italiano di , che verrà custodito presso la residenza paterna. Il padre PE metterà a disposizione della madre il passaporto italiano per il tempo necessario all'espatrio, qualora necessario. La madre custodirà la Tessera sanitaria di , avendo cura che il PE minore sia sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste sino al compimento del sedicesimo anno di età; pagina 5 di 6 − dà atto che il sig. acconsente affinché il deposito cauzionale dallo stesso corrisposto Pt_1 per la locazione dell'immobile attuale residenza della sig.ra resti nella disponibilità CP_1 della proprietà direttamente, dalla quale potrà ottenerlo in restituzione alla cessazione del rapporto di locazione;
− dispone che i genitori potranno confrontarsi per le questioni afferenti al minore anche utilizzando l'applicativo per smartphone “Our Family Wizard”, che il padre provvederà a installare sul proprio telefono;
− dà atto che i genitori esprimono reciprocamente la propria disponibilità a confrontarsi in merito alle esigenze scolastiche e al percorso di studi del figlio, tenendo conto anche della volontà dallo stesso manifestata e prendendo in considerazione la frequentazione di corsi all'estero (tipo Erasmus, scambi interculturali, etc.);
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 9 settembre 2025
Il Presidente l Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 256/2025 promossa da:
, C.F. con l'avv. ALBERTO SIRO INZAGHI;
Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. RITA COLUCCI;
Controparte_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza.
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo disporsi l'affidamento congiunto del figlio minore Controparte_1
pagina 1 di 6 ad entrambi i Genitori, con collocazione paritaria e residenza anagrafica presso il padre, PE disciplinando i periodi di permanenza del Minore con i Genitori come da Ricorso nonché il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza del Minore PE presso gli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il Minore;
infine, il Ricorrente dichiarava di acconsentire a che il deposito cauzionale dallo stesso corrisposto per la locazione dell'immobile che costituisce l'attuale residenza della sig.ra resti nella disponibilità della CP_1 proprietà, dalla quale potrà ottenerlo in restituzione alla cessazione del rapporto di locazione.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti intrattenevano una relazione more uxorio, dalla quale, il 2 luglio 2023, nasceva il minore;
- nel 2022 la PE convivenza si interrompeva a causa della fine del rapporto sentimentale tra le Parti, le quali, nell'interesse del Minore, addivenivano alla sottoscrizione di una scrittura privata volta a disciplinare il regime di affidamento del figlio minore, il suo collocamento ed i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, nonché l'aspetto contributivo inerente al mantenimento del minore;
- si occupava di organizzazione di piccoli eventi, social Persona_2 media marketing e suonava come DJ inizialmente in Svizzera e più di recente a Piacenza, per poter stare accanto al figlio e che nel 2023 il proprio reddito ammontava ad € 34.156 lordi ma era destinato a scendere sensibilmente dopo il trasferimento in Italia;
- mensilmente pagava un canone di affitto di € 850,00 oltre alla rata per un finanziamento richiesto per l'acquisto di una autovettura pari ad € 191,07 mensili e le spese per le utenze quantificabili in circa € 300,00 mensili;
- la
Resistente era titolare delle quote della società di nazionalità Canadese Halveon e manteneva uno stile di vita apparentemente elevato e viveva in un attico su due piani nel centro di Piacenza.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 18 febbraio 2025 del Presidente di Sezione Civile dott.ssa Marisella Gatti ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 10 giugno 2025, assegnando al Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine alla
Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 chiedeva di confermare l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con PE collocazione e residenza anagrafica presso la madre, disciplinando il diritto di visita paterno come da comparsa;
di porre a carico del Ricorrente l'obbligo di corrispondere alla Resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente bancario della stessa, a titolo di pagina 2 di 6 contributo al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di importo pari ad € 303,60 oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti al Minore.
A sostegno di tali conclusioni, la Resistente deduceva che: - aveva acquisito quote di una società canadese per la quale svolgeva il ruolo di Sales Manager Canada dall'Italia, inoltre aveva da poco avviato l'attività di Speaker professionista e presentatrice di eventi, sempre in Italia;
- il Resistente pretendeva di avere un controllo esasperato sul figlio anche quando stava con la madre, con la conseguenza di minare la serenità e tranquillità di;
- il Resistente, lungi dall'aver cessato di PE lavorare in Svizzera, aveva solamente sospeso per il periodo invernale, per contratto, l'attività di
DJ presso quelle strutture che riaprivano nell'imminenza della stagione primavera/estate; in particolare, per la nuova stagione estiva, il Ricorrente avrebbe ripreso a lavorare nuovamente in
Svizzera presso il locale “Seven” di Ascona già dal mese di giugno e fino alla fine dell'estate, dal mercoledì alla domenica;
mentre, durante l'inverno, lo stesso prestava la sua attività anche presso altre discoteche in Milano, oltre che a Piacenza presso l'hotel Roma (dove lavorava solo di domenica); - le attività lavorative che svolgeva non le garantivano entrate fisse e continuative.
All'udienza del 10 giugno 2025, le Parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, all'esito del quale i Procuratori delle parti chiedevano, congiuntamente, un breve differimento di udienza al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una definizione concordata della vertenza;
di talché, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 10 luglio 2025, successivamente rinviata su richiesta concorde delle Parti all'udienza del 17 luglio 2025 che si svolgeva in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Con rispettive note scritte di udienza, le Parti davano dato atto di essere addivenute ad un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore , PE come da conclusioni congiunte depositate in atti;
sicché il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Nel corso del giudizio, le Parti sono giunte ad un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con PE collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, disciplinando il diritto di visita paterno e con previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre di €
220, 00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso occorrenti, come da conclusioni congiunte depositate in atti. pagina 3 di 6 Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse del figlio minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. PE
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, in conformità alla regolamentazione concordata dalle Parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con PE collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, prevedendo che il padre potrà vedere e tenere con sé il Minore a settimane alternate, dal sabato mattina alle 12:30, dopo le attività di nuoto, sino al successivo mercoledì mattina, quando il padre lo accompagnerà a scuola;
la madre lo preleverà all'uscita da scuola tenendolo con sé fino al successivo lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
all'uscita da scuola di lunedì, dopo che avrà trascorso il weekend con la madre, verrà prelevato dal padre e resterà PE con lo stesso sino a mercoledì mattina, allorquando il padre lo accompagnerà a scuola ove al termine dell'orario scolastico verrà prelevato dalla madre. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con 4 settimane di vacanze, anche non consecutive;
PE
a tal fine, ciascun genitore si impegnerà a comunicare all'altro il periodo di vacanza e la località scelta entro il mese di maggio che precede il periodo estivo ed a prenotare eventuali voli all'estero solo dopo averlo formalmente riferito all'altro. Il Minore trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni con ciascun genitore, secondo il seguente avvicendamento: il 24 dicembre, dalle 15:00 alle 22:00, con un genitore e dalla sera del 24 dicembre alle
12.00 del 26 dicembre con l'altro genitore;
dal pomeriggio del 26 dicembre sino alle 14.00 del 31 dicembre con un genitore e dal pomeriggio del 31 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore. Il primo Natale successivo alla pronuncia della presente sentenza verrà trascorso da con la madre (quindi, Vigilia con il padre, Natale con la madre, dal 26 PE dicembre al 31 dicembre con il padre, dal 31 dicembre alla ripresa della scuola con la madre). trascorrerà i giorni di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun PE genitore. Quanto agli altri giorni festivi ed in genere, i ponti scolastici, la permanenza del
Minore presso ciascun genitore seguirà il calendario ordinario. I genitori consentiranno al figlio di viaggiare in Canada con la madre e/o in Spagna con il padre anche durante l'anno e pagina 4 di 6 oltre il periodo estivo, compatibilmente con gli impegni scolastici del Minore, al fine di agevolare la frequentazione da parte di quest'ultimo dei familiari materni e paterni. Inoltre, i genitori consentiranno che il Minore accompagni il genitore che fosse colpito da grave evento che comporti lo spostamento all'estero. Entrambi i genitori, soprattutto qualora si trovino all'estero presso i rispettivi parenti, garantiranno un contatto telefonico quotidiano o, quantomeno, ogni due/tre giorni, anche con videochiamate, tra il Minore e l'altro genitore;
le Parti concordano che in caso di impossibilità di ciascun genitore di occuparsi di nel periodo di propria spettanza, questi richiederà la disponibilità dell'altro genitore PE prima di affidarlo a parenti e/o amici o eventualmente ad una baby-sitter; se anche l'altro genitore fosse impossibilitato ad occuparsi del Minore, potranno essere considerate tali alternative. Ciascun genitore comunicherà all'altro l'impossibilità ad occuparsi di PE con un preavviso di almeno 24 ore. Ciascun genitore, nel caso in cui sia impegnato per ragioni lavorative nei giorni in cui dovrebbe tenere con sé il figlio, avrà diritto al recupero dei tempi di visita e permanenza non trascorsi con il Minore, previo accordo con l'altro genitore circa la data e comunque con un preavviso non inferiore a 24 ore.
− pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo complessivo di €
220,00 (duecentoventi/00), con indicizzazione da calcolarsi dal mese successivo a quello di decorrenza dell'assegno; oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al modello genitoriale approvato ed allegato alle note scritte d'udienza, in conformità a quanto pubblicato dal CNF nel maggio 2023 ex art. 473bis.12 c.p.c., ultimo comma. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà entro 15 giorni dalla presentazione della ricevuta all'altro genitore. Per le spese straordinarie non contemplate nel piano genitoriale suddetto e per le quali è richiesto il consenso di ambo i genitori, tale consenso si considererà manifestato se non perverrà diniego scritto entro 8 giorni dalla comunicazione scritta (anche tramite e-mail o sms) della spesa occorrente;
− dà atto che i documenti del minore restino presso la sua residenza anagrafica, salvo il passaporto italiano di , che verrà custodito presso la residenza paterna. Il padre PE metterà a disposizione della madre il passaporto italiano per il tempo necessario all'espatrio, qualora necessario. La madre custodirà la Tessera sanitaria di , avendo cura che il PE minore sia sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste sino al compimento del sedicesimo anno di età; pagina 5 di 6 − dà atto che il sig. acconsente affinché il deposito cauzionale dallo stesso corrisposto Pt_1 per la locazione dell'immobile attuale residenza della sig.ra resti nella disponibilità CP_1 della proprietà direttamente, dalla quale potrà ottenerlo in restituzione alla cessazione del rapporto di locazione;
− dispone che i genitori potranno confrontarsi per le questioni afferenti al minore anche utilizzando l'applicativo per smartphone “Our Family Wizard”, che il padre provvederà a installare sul proprio telefono;
− dà atto che i genitori esprimono reciprocamente la propria disponibilità a confrontarsi in merito alle esigenze scolastiche e al percorso di studi del figlio, tenendo conto anche della volontà dallo stesso manifestata e prendendo in considerazione la frequentazione di corsi all'estero (tipo Erasmus, scambi interculturali, etc.);
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 9 settembre 2025
Il Presidente l Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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