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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 12199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12199 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
*****
In funzione di giudice di Appello in composizione monocratica
***** in persona del giudice dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 34228 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del , vertente
TRA
, con l'avv. Simona Di Fonso;
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco p.t.; CP_1
APPELLATA CONTUMACE
E
, in persona del suo legale rapp.te Controparte_2 pro-tempore, con l'avv. Domenico Rossi;
APPELLATA
OGGETTO: giudizio di appello, avverso sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
14508/16, depositata in data 27/04/2016, a seguito della cassazione della sentenza n.
16360/2020, emessa dal Tribunale civile di Roma (quale giudice di appello) e depositata in data 19.11.2020, così come annullata dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n.
7998/2022, depositata il giorno 11.03.2022.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 7 del D.L.vo n. 150/2011, aveva impugnato, Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di la cartella di pagamento n. 097 2015 0146316675 CP_1
000, notificatagli in data 28.9.2015, emessa per la riscossione della somma di €
1.813,29 a titolo di sanzioni relative al Codice della Strada elevate con sei (6) distinti verbali notificati nell'anno 2011.
Erano stati portati in giudizio l' e Controparte_3 CP_1 resistendo al gravame. restava contumace.
Il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione con la sentenza indicata in epigrafe, condannando alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva gravame, innanzi al Tribunale Parte_1 di Roma, evidenziando che, con riferimento ai verbali nn. 63110234504, 13111574897,
13111679915, 13111694971, 13111803650, l'iter notificatorio non poteva dichiararsi validamente effettuato, mentre non proponeva appello avverso la statuizione relativa al verbale n. 14100216544.
Si costituiva solo l' , resistendo al gravame. Controparte_3
Con sentenza n. 16360/20 il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l'appello, annullando i verbali 63110234504, 13111574897, 13111679915, 13111694971, mentre dichiarava validamente notificato il verbale 13111803650; compensava integralmente le spese di lite.
Con ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente contestava l'illegittimità della pronuncia del Tribunale per violazione degli artt. 100,112, 139, 615 c.p.c., art. 7 l.
890/1982 (nella formulazione vigente, ratione temporis, al momento del compimento dell'atto), art. 2967 c.c. e per violazione dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza n. 7998/22 la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, disponendo rinvio al Tribunale di Roma per l'esame del merito.
In sede di legittimità si è costituita solo resistendo. CP_1
riassume il giudizio innanzi al Tribunale di Roma affinché sia Parte_1 annullata anche la pretesa sanzionatoria di cui al verbale n. 1311180365.
Nella nuova fase di appello si è costituisce solo resistendo. CP_1
2 Acquisito il fascicolo di primo grado e della prima fase del giudizio di appello, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione con termini di legge per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto, vincolante per il giudice in questa fase di appello: «In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del sesto comma dell'art. 7 della legge
n. 890 del 1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008 - applicabile ratione temporis alla notifica eseguita dopo l'entrata in vigore della legge di conversione - la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata».
2. Applicando l'enunciato principio al caso di specie, si osserva che era onere di depositare il fascicolo di parte del giudizio di primo grado con la prova CP_1 della notifica, adempimento non effettuato.
Al riguardo, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8267/2010), secondo il quale “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l' onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale”.
Sotto diverso profilo, giova rammentare l'insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n.
9917/2010) secondo cui <In virtù del principio dispositivo delle prove, ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo: in tal caso, tuttavia, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio>>.
Da quanto sopra discende che, non avendo adempiuto al proprio onere CP_1 probatorio, va applicato l'art. 201, 5° comma, del d.l.vo n. 285/92, secondo il quale
3 l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine stabilito: in particolare si è osservato che “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base dalla sua emissione” (Cass. civ., Sez. I, 08/01/2003, n. 59).
3. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va riformata e deve essere annullato anche il verbale n. 1311180365 con conseguente dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento nella parte relativa a detto verbale.
Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria, facendo riferimento al valore della causa nel diverso grado e nella diversa fase di giudizio.
Giova rammentare la responsabilità solidale affermata in giurisprudenza nei confronti dell'agente della riscossione (cfr. Cass. n. 3154/2017; Cass. n. 3105/2017; Cass. n.
14125/2016) mediante l'affermazione del principio che “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né — di per sé sola considerata — di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato;
restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore”.
4
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, annulla anche il verbale n. 1311180365 e dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n. 097 2015
0146316675 000 relativamente a predetto verbale, condannando in solido
[...]
e l' al pagamento in favore di CP_1 Controparte_3 [...]
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 Parte_1 per compensi ed € 140,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- condanna in solido e l' al CP_1 Controparte_3 pagamento in favore di delle spese della prima fase del secondo Parte_1 grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.300,00 per compensi, oltre Euro
174,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice – appellante, dichiaratosi antistatario;
- condanna in solido e l' al CP_1 Controparte_3 pagamento in favore di alla rifusione delle spese del giudizio Parte_1 dinanzi alla Corte di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 400,00 per compensi, oltre Euro 120,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna in solido gli appellati alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 300,00, oltre Euro 91,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice – appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma addì 4 settembre 2025.
Il Giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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