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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 5542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5542 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 10.6.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3458/2024 R.G.L. per l'anno 2024 e vertente
TRA
– nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Località Masseria Ciccarelli n. 10, c.f.: – rapp.ta e difesa, sia C.F._1 congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Porcaro ed Annunziata Porcaro presso i quali, presso i quali elett.te domicilia nello studio in Napoli alla via Eduardo Suarez
n. 10, giusta procura in atti (comunicazioni alle pec: e Email_1
ed al fax n. 081.5784747) Email_2
- ricorrente -
E
(c.f. ) in persona dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Pecorella con studio legale in Napoli alla Via Chiatamone n. 53/C, nella qualità di curatore speciale del giusto provvedimento di Controparte_1 nomina del 29.04.2024 del Presidente del Tribunale di Napoli reso all'esito del ricorso ex art. 78 c.p.c. rubricato con numero r.g. VG 6976/2024 comunicazioni alla pec:
) Email_3
- convenuta resistente–
OGGETTO : Accertamento rapporto di lavoro subordinato. Differenze retributive dovute anche ex art. 2112 c.c. con spettanze di fine rapporto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la , in persona del curatore speciale Avv. Controparte_1
Giuseppe Pecorella, esponendo quanto segue:
- di aver prestato attività lavorativa subordinata inizialmente, a decorrere dal 25.1.2013, alle dipendenze della (c.f.: ), presso la struttura produttiva ubicata in CP_2 P.IVA_2 Pomigliano d'Arco alla via Firenze n. 39, per poi proseguire di fatto, senza soluzione di continuità ed invariato ogni altro aspetto del rapporto, dal marzo 2016, sempre presso la stessa struttura produttiva, alle dipendenze della convenuta (c.f.: Controparte_1
); P.IVA_1
- che tale ultima società era, infatti, subentrata nella medesima attività produttiva ed ha, poi, regolarizzato il rapporto, così proseguito, solo a far data dal giugno successivo;
- che nel marzo del 2016 ella ricorrente era stata indotta, dai responsabili della produzione delle predette società – in particolare da , reale titolare di ogni potere Persona_1 organizzativo e direttivo sia quando lavorava per la he quando, successivamente ha CP_2 lavorato per - a dimettersi dalla prima per non meglio specificate “ragioni Controparte_3 fiscali”;
- che, in realtà, la prosecuzione del rapporto con la seconda società venne imposto anche a tutti gli altri lavoratori in servizio con la (tra le venti e le venticinque unità) CP_2 del pari come lei transitati - con le stesse modalità - alle dipendenze della seconda società senza soluzione ed invariato ogni altro aspetto del rapporto;
- che tutti i dipendenti, nel passaggio dalla prima alla seconda società, hanno utilizzato gli stessi strumenti, gli stessi materiali e le medesime attrezzature, avendo la Controparte_3 proseguito ad utilizzare, in particolare: due manovie;
una scarnitrice;
due macchine per colla spray;
una macchina “garbatrice”; una per incollare la tela alla pelle;
sei macchine “colonna”; dieci macchine piane;
una macchina “bordatrice”; due “martelloni batti costura”; due banchi grandi;
una macchina “schianatritce”;
- che l'organico della convenuta, così come tutto quanto necessario per l'attività produttiva afferente tomaie per calzature, rimase identico come del resto l'oggetto sociale delle due società nel passaggio, avvenuto, come anticipato, senza alcuna soluzione di continuità;
- che restava invariato anche il suo inquadramento quale orlatrice (per la rifinitura della tomaia), quale operaia, nel 2° livello del ccnl calzature;
- che nulla ella riceveva, tuttavia, nel transito dalla alla convenuta CP_2 [...]
, quanto a tfr alla data maturato, mentre alla data di definitiva risoluzione del CP_3 rapporto da parte di quest'ultima, intervenuto il 6.9.2021, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la ricorrente era ancora in attesa di ricevere la retribuzione dei mesi da maggio a settembre 2021, così come dei ratei delle mensilità differite, ferie, permessi e riduzioni orario, né ha ricevuto l'indennità sostitutiva del preavviso e lo stesso TFR, non erogato e che compete computando, ex art. 2112 c.c., in termini unitari, lo stesso periodo di lavoro alle dipendenze della , stante il sostanziale passaggio di azienda nei fatti CP_2 realizzato dalla convenuta;
- che essendo il passaggio da a avvenuto senza alcuna CP_2 Controparte_1 interruzione quest'ultima non può che rispondere, anche per il periodo di occupazione presso la prima essendosi qui verificato quel fenomeno di successione di aziende regolato dall'art. 2112 c.c.,.
Tanto premesso la parte ricorrente ha concluso nel modo seguente chiedendo al giudice di:
“1. condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di €. =16.996,78= ovvero al diverso importo, anche superiore, che dovesse essere riconosciuto dovuto all'esito di eventuale CTU, oltre accessori di legge;
2. in via subordinata, con riserva fin d'ora di gravame, condannare in ogni caso la società convenuta quanto meno al pagamento dell'importo di €. =12.945,31=, oltre accessori di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio e rimborso del contributo unificato di €. 118,50 versato”.
L'udienza di discussione veniva fissata con apposito decreto per la data del 1/10/2024, decreto che veniva notificato ritualmente alla controparte, unitamente al ricorso introduttivo.
La convenuta si costituiva in data 09/09/2024 rappresentando che la ricorrente - unitamente alla sua collega - aveva avanzato innanzi al Presidente del Tribunale di Parte_2
Napoli istanza di nomina di curatore speciale ex artt. 78 ss. c. p.c. nei confronti della società
con sede legale in Napoli al Corso Meridionale, 18 Controparte_1 e che il Presidente del Tribunale di Napoli aveva provveduto a nominare l'avv. Giuseppe Pecorella quale curatore speciale della società , solo Controparte_1 al fine della notificazione degli atti di cui alla presente procedura. Ciò in ragione del fatto che il liquidatore della suddetta società, Sig. , era deceduto in data 01.01.2023. Persona_2
Il curatore speciale rappresentava, inoltre, di aver provveduto ad inviare, in data 21.05.2024, raccomandata a/r all'attenzione del Sig. n.q. di socio unico della Parte_3 [...]
, invitandolo urgentemente alla nomina di un nuovo Controparte_1 liquidatore dato il decesso del precedente liquidatore Sig. anche al fine di consentire Per_2
a tale società di costituirsi in giudizio nella presente lite.
Il curatore speciale non avendo ricevuto alcun riscontro a tale ultima richiesta, rappresentava che era suo interesse “costituirsi nella presente procedura al fine di poter seguire l'andamento del contenzioso e poter rendere aggiornamenti al Presidente del Tribunale in ottemperanza all'incarico ricevuto”. All'udienza del 1.10.2024 veniva effettuato il libero interrogatorio della ricorrente ed al termine veniva disposta con ordinanza l'ammissione della prova testimoniale. L'attività istruttoria orale veniva effettuata all'udienza del 28.1.2025 (allorquando deponevano le testi ed ). Parte_2 Testimone_1
In tale ultima udienza, chiusa la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione con concessione alle parti di un termine per il deposito di note. All'udienza del 10.6.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
La domanda avanzata dalla ricorrente nei confronti della Parte_1 [...]
è fondata e, pertanto, deve essere pienamente accolta. Controparte_1
Lavoro subordinato e la decorrenza
Va ricordato che tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è intercorso di fatto un solo rapporto di lavoro subordinato (iniziato con la società e proseguito senza soluzione di continuità nel periodo indicato nel CP_2 ricorso con la ) e se in relazione ad esso la ricorrente Controparte_1 sia stata sufficientemente retribuita in tale arco temporale.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94,
n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav.,
04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Accade, poi, che una certa giurisprudenza, insofferente alla pan-subordinazione dei rapporti di lavoro, accentui la valorizzazione dell'elemento volontaristico di "autoqualificazione", tenendo in debito conto il reciproco affidamento delle parti e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale
(Cass. lav. 17.11.94, n. 9718; Cass. lav. 10.1.89, n. 41; Cass. lav. 4.4.87, n. 3282; Cass. lav.
17.2.87, nn. 1715 e 1714; Cass. lav. 20.5.86, n. 3359).
La volontà manifestata dalle parti rappresenterebbe il punto di partenza dell'indagine condotta dal giudice che, solo laddove il contenuto effettivo del rapporto induca ad accertare che in concreto l'elemento della subordinazione abbia "intriso" il suo svolgimento, potrà far prevalere quest'ultimo sul diverso accordo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903; Cass. lav. 6.2.95,
n. 1350).
Un siffatto indirizzo appare conforme alle indicazioni offerte in argomento dalla Corte
Costituzionale che constantemente non ha consentito al legislatore, ed a fortiori alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. nn. 121 del 1993 e n. 115 del 1994).
I Giudici delle Leggi hanno, infatti, osservato che i principi, le garanzie ed i diritti stabiliti dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato sono indisponibili e, affinchè sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti.
Ciò impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto ma non ostacola un iter interpretativo che partendo dal dato volontaristico si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, allorquando nel regolare reciproci interessi, si configurino, esplicitamente, rapporti di collaborazione autonoma, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che l'essenziale elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel concreto svolgimento del rapporto medesimo, poichè nel contrasto fra manifestazione della volontà negoziale e contenuto effettivo del rapporto non può che prevalere quest'ultimo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903) e considerando che la libertà negoziale conta laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass. lav. 14.7.93, n. 7796).
In merito a tale profilo da ultimo si segnala l'indirizzo più recente della Suprema Corte che così si è espressa: “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole
l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. lav. 01.12.2008 n. 28525).
Anche la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione". Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato:
“gli indici sintomatici della "subordinazione", sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione). Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta "disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro (cfr. Tribunale
Napoli sez. lav., 24 novembre 2011, n. 30771);
“l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo risiede nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali
l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (cfr.
Tribunale Milano sez. lav., 16 gennaio 2012, n. 128);
“per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare”
(cfr. SA civile, sez. lav., 05 marzo 2012, n. 3418).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, e premesso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie era interamente a carico della parte attrice, sulla quale gravava, quindi, l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione ma anche la sua decorrenza fin dal 25.1.2013, alle dipendenze della presso la struttura produttiva ubicata in Pomigliano d'Arco CP_2 alla via Firenze n. 39, per poi proseguire, senza soluzione di continuità ed invariato ogni altro aspetto del rapporto, a prestare la sua attività lavorativa, dal marzo 2016, di fatto, sempre presso la stessa struttura produttiva, alle dipendenze della convenuta Controparte_1
(anche se il rapporto con tale ultima società - subentrata nella medesima attività produttiva –
è formalmente proseguito da giugno 2016 successivo ma tanto solo formalmente). Deve essere esaminato il materiale probatorio raccolto durante l'attività istruttoria da valutare
– date le necessaria implicazioni sotto il profilo probatorio - anche con riferimento alla problematica dedotta in ricorso di cui all'art. 2112 c.c.
La problematica relativa all'applicazione dell'art. 2112 c.c.
Anche il richiamo effettuato dalla ricorrente all'art. 2112 appare fondato.
Può, quindi, ritenersi applicabile la fattispecie di cui all'articolo 2112 c.c. in quanto per tutto l'arco temporale indicato nel ricorso dapprima per conto della (c.f.: CP_2
), presso la struttura produttiva ubicata in Pomigliano d'Arco alla via Firenze n. P.IVA_2
39 e successivamente dal marzo 2016 (data dell'avvenuta cessione del ramo di azienda) al
6.9.2021, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la ricorrente ha lavorato senza soluzione di continuità presso la struttura produttiva ubicata in Pomigliano d'Arco alla via
Firenze n. 39 dapprima per la e poi per la Controparte_2 Controparte_1
(c.f.: ) (anche se il rapporto con tale ultima società - subentrata nella medesima P.IVA_1 attività produttiva – è formalmente proseguito, solo a far data dal giugno successivo).
Per effetto dell'avvicendamento aziendale tra la e la CP_2 Controparte_1
(c.f.: ) società subentrata nella medesima attività produttiva ben può dirsi che P.IVA_1 il rapporto della è proseguito con la seconda società con le stesse modalità nello Parte_1 stesso settore, con l'uso delle medesime attrezzature, con la sottoposizione della stessa agli ordini e alle direttive della medesima persona già da marzo 2016 e non a far data dal giugno successivo.
Inoltre la medesima persona ( ) ha esercitato, nei due distinti periodi, il Persona_1 potere di controllo, direttivo, disciplinare e organizzativo nei confronti della ricorrente la quale ha lavorato senza alcuna soluzione di continuità, con le medesime modalità, i medesimi compiti, i medesimi orari di lavoro, le medesime modalità retributive e con i medesimi referenti sostanziali – ex latere datoriale - per tutto l'arco temporale oggetto della presente controversia. E' da sottolineare, in particolare, che non vi sono mai state modifiche di mansioni: le mansioni che la svolgeva dal gennaio 2013 e fino al marzo 2016 con la sono Parte_1 CP_2 state subite svolte, riprese e continuate, senza interruzione e/o modifiche di sorta, alle dipendenze della compagine societaria in questa sede convenuta. Anche l'attività aziendale nel settore delle calzature è rimasta immutata nel corso del tempo così come la clientela ed i fornitori a dimostrazione, che indipendentemente, dalle vicende societarie, l'attività svolta sia rimasta sempre la stessa. I testi sul punto hanno dichiarato: “abbiamo lavorato insieme sia dapprima per la società Contr dal luglio 2014 (mia madre ha iniziato a lavorare nel 2013 non ricordo in quale;
Contr ricordo che ha iniziato a lavorare un anno prima di me); abbiamo lavorato per la fino a marzo 2016 per passaggio di società (non abbiamo firmato una lettera di dimissione); abbiamo lavorato senza soluzione di continuità nello stesso luogo, utilizzando gli stessi macchinati ed il titolare di entrambe le società è stato sempre;
ADR: mia Persona_1 mamma era orlatrice mentre lavoravo sul banchetto sempre quale orlatrice;
le mansioni che svolgevano per la società convenuta sono state uguali a quelle che Controparte_1 Contr Contr facevamo per la ADR: per la lavoravano una ventina di dipendenti e tutti sono passati – senza interruzioni temporali - alle dipendenze della ADR: Controparte_1 il mio rapporto con è finito a luglio 2021 per mie dimissioni Controparte_1 presentate per giusta causa;
il rapporto di mia madre è finita a luglio 2022 (rapporto finito sempre per dimissioni); ADR: quando ci venne prospettato di passare a lavorare per
[...] ci venne detto solo che tutto sarebbe rimasto uguale e che vi sarebbe stato Controparte_1 solo un passaggio di società; tanto ci venne detto da;
ADR: la società Persona_1 produceva tomaie per calzature;
anche i macchinari ed i modelli delle scarpe sono rimasti sempre gli stessi” (dichiarazioni della teste , figlia della ricorrente ma anche Parte_2 sua collega di lavoro avendo lavorato insieme per entrambe le società succedutesi nel rapporto).
Contr
“ADR: anche io ho lavorato dapprima per la società e successivamente
[...] Contr
ho iniziato a lavorare per la a gennaio 2013 ed ho smesso a marzo Controparte_1
2016; ho iniziato a lavorare con il 4.4.2016; non vi è stato alcun Controparte_1 periodo di interruzione nel passaggio dall'una all'altra società; ADR: io ero rivettatrice;
la Contr era macchinista orlatrice;
le mansioni che svolgevamo per la sono state Parte_1 uguali a quelle che poi abbiamo svolto per la ADR: nel passaggio CP_1 Controparte_1 dall'una all'altra società non sono cambiati macchinari;
non è cambiata la persona che ci Contr dava ordini e direttive sul lavoro da svolgere che è sempre stato – sia per la che per
– il sig. la;
CP_1 Per_1 Per_1 Contr ADR: per la lavoravano circa 25/30 persone e tutti sono transitati alle dipendenze della
ADR: nel passaggio dall'una all'altra società non abbiamo Controparte_1 firmato lettera di dimissioni;
io ho lavorato fino a settembre 2021 così come la Parte_1 abbiamo lavorato insieme fino alla fine;
ADR: i macchinari ed i modelli delle scarpe sono rimasti sempre gli stessi;
il quando siamo transitati con ha Per_1 Controparte_1 aggiunto come macchinari una macchina per la colla, qualche macchina a colonna ed un'altra manovia;
ADR: il la ci disse solo che faceva questo passaggio di società e Per_1 che per noi dipendenti non cambiava nulla” (dichiarazioni della teste ). Testimone_1
Le dichiarazioni delle due testi confermano in pieno le circostanze dedotte in ricorso nonché le dichiarazioni rese dalla parte in sede di libero interrogatorio allorquando essa ha dichiarato: Contr
“il mio datore di lavoro sia quando ho lavorato dal 25.1.2013 al marzo 2016 per e sia quando ho lavorato da marzo 2016 a settembre 2021 per è sempre stato Controparte_1
; io conoscevo solo lui come mio datore di lavoro;
mi comandava, Persona_1 organizzava il mio lavoro e mi pagava la retribuzione;
fu il che nel marzo 2016 mi Per_1 indusse a firmare le mie dimissioni per proseguire il rapporto di lavoro con
[...]
Contro
; non ci siamo mai fermati nel passaggio da ad ; CP_1 Controparte_1 mezzi e macchinari che abbiamo usato nel rapporto sono sempre stati gli stessi ”
Davvero non serve altro per dimostrare la continuità dell'attività e del rapporto di lavoro della ricorrente con le due società titolari del rapporto di lavoro per dimostrare l'applicazione indiscutibile della fattispecie di favore prevista dal legislatore nell'art. 2112 c.c.. (“non ci siamo mai fermati nel passaggio da d;
mezzi e macchinari che CP_2 Controparte_1 abbiamo usato nel rapporto sono sempre stati gli stessi” ha detto la ricorrente con dichiarazioni pienamente confermate sul punto dalle ture testi “non vi è stato alcun periodo di interruzione nel passaggio dall'una all'altra società; (teste ) ; “abbiamo lavorato Tes_1 Contr per la fino a marzo 2016 per passaggio di società …. abbiamo lavorato senza soluzione di continuità nello stesso luogo, utilizzando gli stessi macchinati ed il titolare di entrambe le società è stato sempre ” (teste ). Persona_1 Parte_2
Tale soluzione è, poi, confortata dalla lettura delle visure camerali in atti dalle quali si evince che l'oggetto sociale è rimasto sempre del tutto identico e delle buste paga in atti dalle quali si evince che operaia di 2° livello del CCNL di settore era la fino al marzo 2016 e Parte_1 il medesimo inquadramento nel 2° livello è stato attribuito alla ricorrente anche nel periodo successivo. Quanto alla assenza di soluzione di continuità ben può farsi affidamento su quanto dichiarato dalle testimoni sopra indicate portatrici – entrambe – di conoscenze dirette dei fatti di causa.
Non può non essere sottolineato, infatti, che la particolare tutela approntata dal legislatore a favore dei lavoratori di aziende oggetto di trasferimento opera esclusivamente in favore di quei dipendenti dell'azienda alienante ancora alle dipendenze della stessa al momento della cessione di azienda. La lettera della legge sul punto appare chiara ed insuscettibile di interpretazioni differenti;
recita il primo comma dell'art.2112 c.c.: “in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. La disposizione appena richiamata trova applicazione, pertanto, nell'ipotesi di sostituzione nella titolarità dell'azienda a condizione che i dipendenti continuino a lavorare – senza soluzione di continuità - presso l'azienda o parte di essa, alle dipendenze del cessionario (in questo senso cfr. Cass. 21.5.1992 n.6103). Va ribadito che, nella fattispecie al momento del trasferimento dell'attività in capo alla nuova società, la ricorrente ha continuato a lavorare – senza soluzione di continuità - presso l'azienda o parte di essa, alle dipendenze del cessionario. L'interpretazione appena data appare confortata dalla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art.2112, da leggersi congiuntamente alla disposizione precedente, il quale prevede la responsabilità solidale del cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che l'obbligazione solidale gravante su entrambi i soggetti della cessione per i diritti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento presuppone “la vigenza del rapporto di lavoro a tale momento e non riguarda i crediti di rapporti che siano legittimamente cessati prima del trasferimento stesso” (in tal senso Cass. 19.12.1997 n.12899).
Nel caso in esame è pacifico tra le parti che la cessione che ha subito l'attività e che hanno riguardato la titolarità della medesima non hanno mai determinato interruzione di attività dell'esercizio commerciale ed interruzione del rapporto di lavoro con la dipendente Parte_1 così come per gli altri – oltre venti – dipendenti tutti assoggettati prima e dopo il marzo 2016 al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare di . Persona_1
La Corte di SA Civile, sezione lavoro, ha più volte evidenziato (cfr. sentenza del 29 marzo 2010, n. 7517) che: “la disciplina posta dal comma 2 dell'art. 2112 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e comma 3 della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso
l'applicabilità dell'art. 2560 c.c. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori”(massima conforme a Cass. 19 dicembre 1997 n. 12899, già citata;
cfr. anche SA civile , sez. lav., 26/07/2011, sentenza n. 16255: “l'art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto
d'azienda; ne deriva che l'obbligazione dell'azienda affittuaria, come avviene per gli altri casi di cessione, si risolve in un impegno sine die di mantenimento dell'occupazione dei dipendenti trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso semplicemente con la formale restituzione dell'azienda, per cessazione del rapporto di affitto, quando risulti che invece
l'attività della impresa cedente era definitivamente cessata, mentre quella dell'azienda affittuaria era continuata”).
Dalle prove testimoniali è, quindi, effettivamente emerso che l'organico della convenuta, così come tutto quanto necessario per l'attività produttiva afferente tomaie per calzature è rimasto identico nel passaggio tra le due società, avvenuto, come appena evidenziato, senza alcuna soluzione di continuità; che è identico (basta confrontare le due visure catastali) l'oggetto sociale delle due società nonché invariato l'inquadramento della - orlatrice per la Parte_1 rifinitura della tomaia - quale operaia, nel 2° livello del ccnl calzature. E' emerso che essa nulla ha ricevuto nel transitareo dalla alla convenuta CP_2 [...]
, quanto a TFR alla data maturato, mentre alla data di definitiva risoluzione del CP_3 rapporto da parte di quest'ultima, intervenuto il 6.9.2021, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ella ancora non aveva ricevuto la retribuzione dei mesi da maggio a settembre 2021, così come dei ratei delle mensilità differite, ferie, permessi e riduzioni orario, né ha ricevuto l'indennità sostitutiva del preavviso e lo stesso TFR, non erogato e che compete computando, ex art. 2112 c.c., in termini unitari, lo stesso periodo di lavoro alle dipendenze della , stante il sostanziale passaggio di azienda nei fatti realizzato dalla CP_2 convenuta.
In definitiva può, dunque, ritenersi provata la continuazione del rapporto e la conservazione dei diritti del lavoratore coinvolto, nonché l'obbligazione solidale di acquirente e alienante per tutti i crediti del lavoratore stesso, sussistenti al momento della cessione e, quindi, l'applicabilità alla fattispecie della disposizione normativa di favore contenuta nell'art. 2112 c.c…
Non possono, dunque, che condividersi le conclusioni rassegnate dalla ricorrente nelle note di discussione allorquando la medesima ha evidenziato che : “alla luce di quanto emerso dalla prova testimoniale espletata e degli atti di causa, non può non evidenziarsi il buon diritto della ricorrente all'accoglimento del ricorso e delle conclusioni tutte ivi rassegnate, competendo alla stessa tutto quanto rivendicato negli elaborati contabili allegati all'atto introduttivo. Di tutte le competenze economiche maturate e non erogate alla stessa nel corso ed alla definitiva cessazione dell'unico e continuativo rapporto di lavoro qui in esame, dapprima con la e di seguito, senza alcuna effettiva interruzione, per come anche CP_2 confermato dai testi escussi, con la convenuta , pertanto, ex art. Controparte_1
2112 c.c., è tenuta a rispondere l'attuale convenuta, competendo alla ricorrente, come detto, l'intero ed unitario TFR maturato ex art. 2112 c.c., la retribuzione dei mesi da maggio a settembre 2021, i ratei delle mensilità differite, ferie, permessi e riduzioni orario e l'indennità sostitutiva del preavviso, in subordine e salvo gravame dovendo riconoscersi in ogni caso e quanto meno, oltre le altre competenze, il TFR relativo al periodo di occupazione presso la convenuta”.
CCNL applicabile
Deve essere, a questo punto, evidenziato che non può essere messa in discussione l'applicabilità, al caso di specie, del contratto collettivo nazionale previsto per i dipendenti delle aziende operanti nel settore Calzature industria” di maggio 2017 in atti. Tanto premesso, va ribadito che alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria invocato (CCNL Calzature industria” applicabile ratione temporis), del quale non è stata contestata l'utilizzazione: del resto un'oramai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art.36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale. Procedendo, pertanto, ad un'applicazione diretta del contratto di categoria, la retribuzione spettante alla ricorrente per le mansioni svolte, correttamente inquadrabili nel II° livello della classificazione del personale, andrà calcolata, utilizzandone come parametro valutativo, le tabelle allegate al ricorso: va, pertanto, riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito dalla dipendente in costanza di svolgimento del rapporto di lavoro e quanto, invece, calcolato da ella stessa in applicazione dei parametri suindicati;
deve, altresì, essere affermato il diritto della ricorrente ad ottenere tutte le spettanze retributive non percepite ed in particolare le differenze retributive a titolo di 13a mensilità nonché quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro.
Per le considerazioni appena svolte la società la domanda può essere pienamente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano con le modalità indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
a) accoglie la domanda in modo integrale e per l'effetto dispone la condanna della società convenuta in persona del curatore speciale al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di € 16.996,78, oltre accessori di legge;
b) condanna la parte soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 2.500/00 oltre IVA, CPA, come per legge e C.U nella misura €. 118,50 già versato-
Napoli 07.07.2025 Il Giudice
dott. Federico Bile
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 10.6.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3458/2024 R.G.L. per l'anno 2024 e vertente
TRA
– nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Località Masseria Ciccarelli n. 10, c.f.: – rapp.ta e difesa, sia C.F._1 congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Porcaro ed Annunziata Porcaro presso i quali, presso i quali elett.te domicilia nello studio in Napoli alla via Eduardo Suarez
n. 10, giusta procura in atti (comunicazioni alle pec: e Email_1
ed al fax n. 081.5784747) Email_2
- ricorrente -
E
(c.f. ) in persona dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Pecorella con studio legale in Napoli alla Via Chiatamone n. 53/C, nella qualità di curatore speciale del giusto provvedimento di Controparte_1 nomina del 29.04.2024 del Presidente del Tribunale di Napoli reso all'esito del ricorso ex art. 78 c.p.c. rubricato con numero r.g. VG 6976/2024 comunicazioni alla pec:
) Email_3
- convenuta resistente–
OGGETTO : Accertamento rapporto di lavoro subordinato. Differenze retributive dovute anche ex art. 2112 c.c. con spettanze di fine rapporto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la , in persona del curatore speciale Avv. Controparte_1
Giuseppe Pecorella, esponendo quanto segue:
- di aver prestato attività lavorativa subordinata inizialmente, a decorrere dal 25.1.2013, alle dipendenze della (c.f.: ), presso la struttura produttiva ubicata in CP_2 P.IVA_2 Pomigliano d'Arco alla via Firenze n. 39, per poi proseguire di fatto, senza soluzione di continuità ed invariato ogni altro aspetto del rapporto, dal marzo 2016, sempre presso la stessa struttura produttiva, alle dipendenze della convenuta (c.f.: Controparte_1
); P.IVA_1
- che tale ultima società era, infatti, subentrata nella medesima attività produttiva ed ha, poi, regolarizzato il rapporto, così proseguito, solo a far data dal giugno successivo;
- che nel marzo del 2016 ella ricorrente era stata indotta, dai responsabili della produzione delle predette società – in particolare da , reale titolare di ogni potere Persona_1 organizzativo e direttivo sia quando lavorava per la he quando, successivamente ha CP_2 lavorato per - a dimettersi dalla prima per non meglio specificate “ragioni Controparte_3 fiscali”;
- che, in realtà, la prosecuzione del rapporto con la seconda società venne imposto anche a tutti gli altri lavoratori in servizio con la (tra le venti e le venticinque unità) CP_2 del pari come lei transitati - con le stesse modalità - alle dipendenze della seconda società senza soluzione ed invariato ogni altro aspetto del rapporto;
- che tutti i dipendenti, nel passaggio dalla prima alla seconda società, hanno utilizzato gli stessi strumenti, gli stessi materiali e le medesime attrezzature, avendo la Controparte_3 proseguito ad utilizzare, in particolare: due manovie;
una scarnitrice;
due macchine per colla spray;
una macchina “garbatrice”; una per incollare la tela alla pelle;
sei macchine “colonna”; dieci macchine piane;
una macchina “bordatrice”; due “martelloni batti costura”; due banchi grandi;
una macchina “schianatritce”;
- che l'organico della convenuta, così come tutto quanto necessario per l'attività produttiva afferente tomaie per calzature, rimase identico come del resto l'oggetto sociale delle due società nel passaggio, avvenuto, come anticipato, senza alcuna soluzione di continuità;
- che restava invariato anche il suo inquadramento quale orlatrice (per la rifinitura della tomaia), quale operaia, nel 2° livello del ccnl calzature;
- che nulla ella riceveva, tuttavia, nel transito dalla alla convenuta CP_2 [...]
, quanto a tfr alla data maturato, mentre alla data di definitiva risoluzione del CP_3 rapporto da parte di quest'ultima, intervenuto il 6.9.2021, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la ricorrente era ancora in attesa di ricevere la retribuzione dei mesi da maggio a settembre 2021, così come dei ratei delle mensilità differite, ferie, permessi e riduzioni orario, né ha ricevuto l'indennità sostitutiva del preavviso e lo stesso TFR, non erogato e che compete computando, ex art. 2112 c.c., in termini unitari, lo stesso periodo di lavoro alle dipendenze della , stante il sostanziale passaggio di azienda nei fatti CP_2 realizzato dalla convenuta;
- che essendo il passaggio da a avvenuto senza alcuna CP_2 Controparte_1 interruzione quest'ultima non può che rispondere, anche per il periodo di occupazione presso la prima essendosi qui verificato quel fenomeno di successione di aziende regolato dall'art. 2112 c.c.,.
Tanto premesso la parte ricorrente ha concluso nel modo seguente chiedendo al giudice di:
“1. condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di €. =16.996,78= ovvero al diverso importo, anche superiore, che dovesse essere riconosciuto dovuto all'esito di eventuale CTU, oltre accessori di legge;
2. in via subordinata, con riserva fin d'ora di gravame, condannare in ogni caso la società convenuta quanto meno al pagamento dell'importo di €. =12.945,31=, oltre accessori di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio e rimborso del contributo unificato di €. 118,50 versato”.
L'udienza di discussione veniva fissata con apposito decreto per la data del 1/10/2024, decreto che veniva notificato ritualmente alla controparte, unitamente al ricorso introduttivo.
La convenuta si costituiva in data 09/09/2024 rappresentando che la ricorrente - unitamente alla sua collega - aveva avanzato innanzi al Presidente del Tribunale di Parte_2
Napoli istanza di nomina di curatore speciale ex artt. 78 ss. c. p.c. nei confronti della società
con sede legale in Napoli al Corso Meridionale, 18 Controparte_1 e che il Presidente del Tribunale di Napoli aveva provveduto a nominare l'avv. Giuseppe Pecorella quale curatore speciale della società , solo Controparte_1 al fine della notificazione degli atti di cui alla presente procedura. Ciò in ragione del fatto che il liquidatore della suddetta società, Sig. , era deceduto in data 01.01.2023. Persona_2
Il curatore speciale rappresentava, inoltre, di aver provveduto ad inviare, in data 21.05.2024, raccomandata a/r all'attenzione del Sig. n.q. di socio unico della Parte_3 [...]
, invitandolo urgentemente alla nomina di un nuovo Controparte_1 liquidatore dato il decesso del precedente liquidatore Sig. anche al fine di consentire Per_2
a tale società di costituirsi in giudizio nella presente lite.
Il curatore speciale non avendo ricevuto alcun riscontro a tale ultima richiesta, rappresentava che era suo interesse “costituirsi nella presente procedura al fine di poter seguire l'andamento del contenzioso e poter rendere aggiornamenti al Presidente del Tribunale in ottemperanza all'incarico ricevuto”. All'udienza del 1.10.2024 veniva effettuato il libero interrogatorio della ricorrente ed al termine veniva disposta con ordinanza l'ammissione della prova testimoniale. L'attività istruttoria orale veniva effettuata all'udienza del 28.1.2025 (allorquando deponevano le testi ed ). Parte_2 Testimone_1
In tale ultima udienza, chiusa la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione con concessione alle parti di un termine per il deposito di note. All'udienza del 10.6.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
La domanda avanzata dalla ricorrente nei confronti della Parte_1 [...]
è fondata e, pertanto, deve essere pienamente accolta. Controparte_1
Lavoro subordinato e la decorrenza
Va ricordato che tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è intercorso di fatto un solo rapporto di lavoro subordinato (iniziato con la società e proseguito senza soluzione di continuità nel periodo indicato nel CP_2 ricorso con la ) e se in relazione ad esso la ricorrente Controparte_1 sia stata sufficientemente retribuita in tale arco temporale.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94,
n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav.,
04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Accade, poi, che una certa giurisprudenza, insofferente alla pan-subordinazione dei rapporti di lavoro, accentui la valorizzazione dell'elemento volontaristico di "autoqualificazione", tenendo in debito conto il reciproco affidamento delle parti e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale
(Cass. lav. 17.11.94, n. 9718; Cass. lav. 10.1.89, n. 41; Cass. lav. 4.4.87, n. 3282; Cass. lav.
17.2.87, nn. 1715 e 1714; Cass. lav. 20.5.86, n. 3359).
La volontà manifestata dalle parti rappresenterebbe il punto di partenza dell'indagine condotta dal giudice che, solo laddove il contenuto effettivo del rapporto induca ad accertare che in concreto l'elemento della subordinazione abbia "intriso" il suo svolgimento, potrà far prevalere quest'ultimo sul diverso accordo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903; Cass. lav. 6.2.95,
n. 1350).
Un siffatto indirizzo appare conforme alle indicazioni offerte in argomento dalla Corte
Costituzionale che constantemente non ha consentito al legislatore, ed a fortiori alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. nn. 121 del 1993 e n. 115 del 1994).
I Giudici delle Leggi hanno, infatti, osservato che i principi, le garanzie ed i diritti stabiliti dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato sono indisponibili e, affinchè sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti.
Ciò impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto ma non ostacola un iter interpretativo che partendo dal dato volontaristico si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, allorquando nel regolare reciproci interessi, si configurino, esplicitamente, rapporti di collaborazione autonoma, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che l'essenziale elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel concreto svolgimento del rapporto medesimo, poichè nel contrasto fra manifestazione della volontà negoziale e contenuto effettivo del rapporto non può che prevalere quest'ultimo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903) e considerando che la libertà negoziale conta laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass. lav. 14.7.93, n. 7796).
In merito a tale profilo da ultimo si segnala l'indirizzo più recente della Suprema Corte che così si è espressa: “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole
l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. lav. 01.12.2008 n. 28525).
Anche la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione". Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato:
“gli indici sintomatici della "subordinazione", sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione). Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta "disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro (cfr. Tribunale
Napoli sez. lav., 24 novembre 2011, n. 30771);
“l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo risiede nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali
l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (cfr.
Tribunale Milano sez. lav., 16 gennaio 2012, n. 128);
“per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare”
(cfr. SA civile, sez. lav., 05 marzo 2012, n. 3418).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, e premesso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie era interamente a carico della parte attrice, sulla quale gravava, quindi, l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione ma anche la sua decorrenza fin dal 25.1.2013, alle dipendenze della presso la struttura produttiva ubicata in Pomigliano d'Arco CP_2 alla via Firenze n. 39, per poi proseguire, senza soluzione di continuità ed invariato ogni altro aspetto del rapporto, a prestare la sua attività lavorativa, dal marzo 2016, di fatto, sempre presso la stessa struttura produttiva, alle dipendenze della convenuta Controparte_1
(anche se il rapporto con tale ultima società - subentrata nella medesima attività produttiva –
è formalmente proseguito da giugno 2016 successivo ma tanto solo formalmente). Deve essere esaminato il materiale probatorio raccolto durante l'attività istruttoria da valutare
– date le necessaria implicazioni sotto il profilo probatorio - anche con riferimento alla problematica dedotta in ricorso di cui all'art. 2112 c.c.
La problematica relativa all'applicazione dell'art. 2112 c.c.
Anche il richiamo effettuato dalla ricorrente all'art. 2112 appare fondato.
Può, quindi, ritenersi applicabile la fattispecie di cui all'articolo 2112 c.c. in quanto per tutto l'arco temporale indicato nel ricorso dapprima per conto della (c.f.: CP_2
), presso la struttura produttiva ubicata in Pomigliano d'Arco alla via Firenze n. P.IVA_2
39 e successivamente dal marzo 2016 (data dell'avvenuta cessione del ramo di azienda) al
6.9.2021, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la ricorrente ha lavorato senza soluzione di continuità presso la struttura produttiva ubicata in Pomigliano d'Arco alla via
Firenze n. 39 dapprima per la e poi per la Controparte_2 Controparte_1
(c.f.: ) (anche se il rapporto con tale ultima società - subentrata nella medesima P.IVA_1 attività produttiva – è formalmente proseguito, solo a far data dal giugno successivo).
Per effetto dell'avvicendamento aziendale tra la e la CP_2 Controparte_1
(c.f.: ) società subentrata nella medesima attività produttiva ben può dirsi che P.IVA_1 il rapporto della è proseguito con la seconda società con le stesse modalità nello Parte_1 stesso settore, con l'uso delle medesime attrezzature, con la sottoposizione della stessa agli ordini e alle direttive della medesima persona già da marzo 2016 e non a far data dal giugno successivo.
Inoltre la medesima persona ( ) ha esercitato, nei due distinti periodi, il Persona_1 potere di controllo, direttivo, disciplinare e organizzativo nei confronti della ricorrente la quale ha lavorato senza alcuna soluzione di continuità, con le medesime modalità, i medesimi compiti, i medesimi orari di lavoro, le medesime modalità retributive e con i medesimi referenti sostanziali – ex latere datoriale - per tutto l'arco temporale oggetto della presente controversia. E' da sottolineare, in particolare, che non vi sono mai state modifiche di mansioni: le mansioni che la svolgeva dal gennaio 2013 e fino al marzo 2016 con la sono Parte_1 CP_2 state subite svolte, riprese e continuate, senza interruzione e/o modifiche di sorta, alle dipendenze della compagine societaria in questa sede convenuta. Anche l'attività aziendale nel settore delle calzature è rimasta immutata nel corso del tempo così come la clientela ed i fornitori a dimostrazione, che indipendentemente, dalle vicende societarie, l'attività svolta sia rimasta sempre la stessa. I testi sul punto hanno dichiarato: “abbiamo lavorato insieme sia dapprima per la società Contr dal luglio 2014 (mia madre ha iniziato a lavorare nel 2013 non ricordo in quale;
Contr ricordo che ha iniziato a lavorare un anno prima di me); abbiamo lavorato per la fino a marzo 2016 per passaggio di società (non abbiamo firmato una lettera di dimissione); abbiamo lavorato senza soluzione di continuità nello stesso luogo, utilizzando gli stessi macchinati ed il titolare di entrambe le società è stato sempre;
ADR: mia Persona_1 mamma era orlatrice mentre lavoravo sul banchetto sempre quale orlatrice;
le mansioni che svolgevano per la società convenuta sono state uguali a quelle che Controparte_1 Contr Contr facevamo per la ADR: per la lavoravano una ventina di dipendenti e tutti sono passati – senza interruzioni temporali - alle dipendenze della ADR: Controparte_1 il mio rapporto con è finito a luglio 2021 per mie dimissioni Controparte_1 presentate per giusta causa;
il rapporto di mia madre è finita a luglio 2022 (rapporto finito sempre per dimissioni); ADR: quando ci venne prospettato di passare a lavorare per
[...] ci venne detto solo che tutto sarebbe rimasto uguale e che vi sarebbe stato Controparte_1 solo un passaggio di società; tanto ci venne detto da;
ADR: la società Persona_1 produceva tomaie per calzature;
anche i macchinari ed i modelli delle scarpe sono rimasti sempre gli stessi” (dichiarazioni della teste , figlia della ricorrente ma anche Parte_2 sua collega di lavoro avendo lavorato insieme per entrambe le società succedutesi nel rapporto).
Contr
“ADR: anche io ho lavorato dapprima per la società e successivamente
[...] Contr
ho iniziato a lavorare per la a gennaio 2013 ed ho smesso a marzo Controparte_1
2016; ho iniziato a lavorare con il 4.4.2016; non vi è stato alcun Controparte_1 periodo di interruzione nel passaggio dall'una all'altra società; ADR: io ero rivettatrice;
la Contr era macchinista orlatrice;
le mansioni che svolgevamo per la sono state Parte_1 uguali a quelle che poi abbiamo svolto per la ADR: nel passaggio CP_1 Controparte_1 dall'una all'altra società non sono cambiati macchinari;
non è cambiata la persona che ci Contr dava ordini e direttive sul lavoro da svolgere che è sempre stato – sia per la che per
– il sig. la;
CP_1 Per_1 Per_1 Contr ADR: per la lavoravano circa 25/30 persone e tutti sono transitati alle dipendenze della
ADR: nel passaggio dall'una all'altra società non abbiamo Controparte_1 firmato lettera di dimissioni;
io ho lavorato fino a settembre 2021 così come la Parte_1 abbiamo lavorato insieme fino alla fine;
ADR: i macchinari ed i modelli delle scarpe sono rimasti sempre gli stessi;
il quando siamo transitati con ha Per_1 Controparte_1 aggiunto come macchinari una macchina per la colla, qualche macchina a colonna ed un'altra manovia;
ADR: il la ci disse solo che faceva questo passaggio di società e Per_1 che per noi dipendenti non cambiava nulla” (dichiarazioni della teste ). Testimone_1
Le dichiarazioni delle due testi confermano in pieno le circostanze dedotte in ricorso nonché le dichiarazioni rese dalla parte in sede di libero interrogatorio allorquando essa ha dichiarato: Contr
“il mio datore di lavoro sia quando ho lavorato dal 25.1.2013 al marzo 2016 per e sia quando ho lavorato da marzo 2016 a settembre 2021 per è sempre stato Controparte_1
; io conoscevo solo lui come mio datore di lavoro;
mi comandava, Persona_1 organizzava il mio lavoro e mi pagava la retribuzione;
fu il che nel marzo 2016 mi Per_1 indusse a firmare le mie dimissioni per proseguire il rapporto di lavoro con
[...]
Contro
; non ci siamo mai fermati nel passaggio da ad ; CP_1 Controparte_1 mezzi e macchinari che abbiamo usato nel rapporto sono sempre stati gli stessi ”
Davvero non serve altro per dimostrare la continuità dell'attività e del rapporto di lavoro della ricorrente con le due società titolari del rapporto di lavoro per dimostrare l'applicazione indiscutibile della fattispecie di favore prevista dal legislatore nell'art. 2112 c.c.. (“non ci siamo mai fermati nel passaggio da d;
mezzi e macchinari che CP_2 Controparte_1 abbiamo usato nel rapporto sono sempre stati gli stessi” ha detto la ricorrente con dichiarazioni pienamente confermate sul punto dalle ture testi “non vi è stato alcun periodo di interruzione nel passaggio dall'una all'altra società; (teste ) ; “abbiamo lavorato Tes_1 Contr per la fino a marzo 2016 per passaggio di società …. abbiamo lavorato senza soluzione di continuità nello stesso luogo, utilizzando gli stessi macchinati ed il titolare di entrambe le società è stato sempre ” (teste ). Persona_1 Parte_2
Tale soluzione è, poi, confortata dalla lettura delle visure camerali in atti dalle quali si evince che l'oggetto sociale è rimasto sempre del tutto identico e delle buste paga in atti dalle quali si evince che operaia di 2° livello del CCNL di settore era la fino al marzo 2016 e Parte_1 il medesimo inquadramento nel 2° livello è stato attribuito alla ricorrente anche nel periodo successivo. Quanto alla assenza di soluzione di continuità ben può farsi affidamento su quanto dichiarato dalle testimoni sopra indicate portatrici – entrambe – di conoscenze dirette dei fatti di causa.
Non può non essere sottolineato, infatti, che la particolare tutela approntata dal legislatore a favore dei lavoratori di aziende oggetto di trasferimento opera esclusivamente in favore di quei dipendenti dell'azienda alienante ancora alle dipendenze della stessa al momento della cessione di azienda. La lettera della legge sul punto appare chiara ed insuscettibile di interpretazioni differenti;
recita il primo comma dell'art.2112 c.c.: “in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. La disposizione appena richiamata trova applicazione, pertanto, nell'ipotesi di sostituzione nella titolarità dell'azienda a condizione che i dipendenti continuino a lavorare – senza soluzione di continuità - presso l'azienda o parte di essa, alle dipendenze del cessionario (in questo senso cfr. Cass. 21.5.1992 n.6103). Va ribadito che, nella fattispecie al momento del trasferimento dell'attività in capo alla nuova società, la ricorrente ha continuato a lavorare – senza soluzione di continuità - presso l'azienda o parte di essa, alle dipendenze del cessionario. L'interpretazione appena data appare confortata dalla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art.2112, da leggersi congiuntamente alla disposizione precedente, il quale prevede la responsabilità solidale del cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che l'obbligazione solidale gravante su entrambi i soggetti della cessione per i diritti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento presuppone “la vigenza del rapporto di lavoro a tale momento e non riguarda i crediti di rapporti che siano legittimamente cessati prima del trasferimento stesso” (in tal senso Cass. 19.12.1997 n.12899).
Nel caso in esame è pacifico tra le parti che la cessione che ha subito l'attività e che hanno riguardato la titolarità della medesima non hanno mai determinato interruzione di attività dell'esercizio commerciale ed interruzione del rapporto di lavoro con la dipendente Parte_1 così come per gli altri – oltre venti – dipendenti tutti assoggettati prima e dopo il marzo 2016 al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare di . Persona_1
La Corte di SA Civile, sezione lavoro, ha più volte evidenziato (cfr. sentenza del 29 marzo 2010, n. 7517) che: “la disciplina posta dal comma 2 dell'art. 2112 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e comma 3 della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso
l'applicabilità dell'art. 2560 c.c. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori”(massima conforme a Cass. 19 dicembre 1997 n. 12899, già citata;
cfr. anche SA civile , sez. lav., 26/07/2011, sentenza n. 16255: “l'art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto
d'azienda; ne deriva che l'obbligazione dell'azienda affittuaria, come avviene per gli altri casi di cessione, si risolve in un impegno sine die di mantenimento dell'occupazione dei dipendenti trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso semplicemente con la formale restituzione dell'azienda, per cessazione del rapporto di affitto, quando risulti che invece
l'attività della impresa cedente era definitivamente cessata, mentre quella dell'azienda affittuaria era continuata”).
Dalle prove testimoniali è, quindi, effettivamente emerso che l'organico della convenuta, così come tutto quanto necessario per l'attività produttiva afferente tomaie per calzature è rimasto identico nel passaggio tra le due società, avvenuto, come appena evidenziato, senza alcuna soluzione di continuità; che è identico (basta confrontare le due visure catastali) l'oggetto sociale delle due società nonché invariato l'inquadramento della - orlatrice per la Parte_1 rifinitura della tomaia - quale operaia, nel 2° livello del ccnl calzature. E' emerso che essa nulla ha ricevuto nel transitareo dalla alla convenuta CP_2 [...]
, quanto a TFR alla data maturato, mentre alla data di definitiva risoluzione del CP_3 rapporto da parte di quest'ultima, intervenuto il 6.9.2021, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ella ancora non aveva ricevuto la retribuzione dei mesi da maggio a settembre 2021, così come dei ratei delle mensilità differite, ferie, permessi e riduzioni orario, né ha ricevuto l'indennità sostitutiva del preavviso e lo stesso TFR, non erogato e che compete computando, ex art. 2112 c.c., in termini unitari, lo stesso periodo di lavoro alle dipendenze della , stante il sostanziale passaggio di azienda nei fatti realizzato dalla CP_2 convenuta.
In definitiva può, dunque, ritenersi provata la continuazione del rapporto e la conservazione dei diritti del lavoratore coinvolto, nonché l'obbligazione solidale di acquirente e alienante per tutti i crediti del lavoratore stesso, sussistenti al momento della cessione e, quindi, l'applicabilità alla fattispecie della disposizione normativa di favore contenuta nell'art. 2112 c.c…
Non possono, dunque, che condividersi le conclusioni rassegnate dalla ricorrente nelle note di discussione allorquando la medesima ha evidenziato che : “alla luce di quanto emerso dalla prova testimoniale espletata e degli atti di causa, non può non evidenziarsi il buon diritto della ricorrente all'accoglimento del ricorso e delle conclusioni tutte ivi rassegnate, competendo alla stessa tutto quanto rivendicato negli elaborati contabili allegati all'atto introduttivo. Di tutte le competenze economiche maturate e non erogate alla stessa nel corso ed alla definitiva cessazione dell'unico e continuativo rapporto di lavoro qui in esame, dapprima con la e di seguito, senza alcuna effettiva interruzione, per come anche CP_2 confermato dai testi escussi, con la convenuta , pertanto, ex art. Controparte_1
2112 c.c., è tenuta a rispondere l'attuale convenuta, competendo alla ricorrente, come detto, l'intero ed unitario TFR maturato ex art. 2112 c.c., la retribuzione dei mesi da maggio a settembre 2021, i ratei delle mensilità differite, ferie, permessi e riduzioni orario e l'indennità sostitutiva del preavviso, in subordine e salvo gravame dovendo riconoscersi in ogni caso e quanto meno, oltre le altre competenze, il TFR relativo al periodo di occupazione presso la convenuta”.
CCNL applicabile
Deve essere, a questo punto, evidenziato che non può essere messa in discussione l'applicabilità, al caso di specie, del contratto collettivo nazionale previsto per i dipendenti delle aziende operanti nel settore Calzature industria” di maggio 2017 in atti. Tanto premesso, va ribadito che alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria invocato (CCNL Calzature industria” applicabile ratione temporis), del quale non è stata contestata l'utilizzazione: del resto un'oramai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art.36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale. Procedendo, pertanto, ad un'applicazione diretta del contratto di categoria, la retribuzione spettante alla ricorrente per le mansioni svolte, correttamente inquadrabili nel II° livello della classificazione del personale, andrà calcolata, utilizzandone come parametro valutativo, le tabelle allegate al ricorso: va, pertanto, riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito dalla dipendente in costanza di svolgimento del rapporto di lavoro e quanto, invece, calcolato da ella stessa in applicazione dei parametri suindicati;
deve, altresì, essere affermato il diritto della ricorrente ad ottenere tutte le spettanze retributive non percepite ed in particolare le differenze retributive a titolo di 13a mensilità nonché quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro.
Per le considerazioni appena svolte la società la domanda può essere pienamente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano con le modalità indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
a) accoglie la domanda in modo integrale e per l'effetto dispone la condanna della società convenuta in persona del curatore speciale al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di € 16.996,78, oltre accessori di legge;
b) condanna la parte soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 2.500/00 oltre IVA, CPA, come per legge e C.U nella misura €. 118,50 già versato-
Napoli 07.07.2025 Il Giudice
dott. Federico Bile