Articolo 6 della Legge 24 ottobre 1966, n. 932
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 novembre 1966
Art. 6.
L'importo delle tasse, delle soprattasse e dei contributi dovuti per la partecipazione ai corsi di cui al precedente articolo 1 non puo' essere maggiore di quello stabilito per gli iscritti al corso normale.
Entrata in vigore il 29 novembre 1966