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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 29.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5851/2023 R.G., promossa da:
- , rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. De Maglio Silvia Parte_1
Ricorrente
CONTRO
- in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il ripristino dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 23.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per il ripristino dell'assegno ordinario di invalidità, già precedentemente riconosciuto e poi revocato a seguito di domanda di conferma del 08.04.2022; che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dalla revoca disposta in sede amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio.CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' non costituito in giudizio nonostante la CP_1 regolare notificazione del ricorso introduttivo. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall' CP_1 sul presupposto della ritenuta violazione del comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c. (
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o. (…). 38. l'inappellabilità della decisione -espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art.
445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…) 42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass. n. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019).
*
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_1 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Orbene, nel caso di specie, disposta una nuova CTU medico-legale, il dott. , ha Persona_1 accertato che le patologie da cui risulta affetta la parte ricorrente (“segni di spondilodiscoartrosi e discopatia erniaria cervicale multipla con rettilineizzazione della fisiologica lordosi, scoliosi dorsale destro-convessa, discopatia erninaria lombare multipla e sindrome da impingement della spalla destra in soggetto con note coxartrosiche bilateralmente, reumatismo fibromialgico, cronica e modesta radicolopatia di C7 di destra, sindrome del tunnel carpale
a destra ed osteoporosi a discreta incidenza organo-funzionale; sindrome ansioso-depressiva a minima incidenza organo-funzionale; ipotiroidismo in trattamento farmacologico a scarsa incidenza organo-funzionale; gastrite cronica atrofica a scarsa incidenza organo-funzionale”) non determinano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, percentuale richiesta dalla legge per avere diritto alla prestazione per cui è causa
(cfr. la consulenza tecnica depositata il 4.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso, altresì, che le contestazioni sollevate dal ricorrente non appaiono tali da validamente contrastare i risultati peritali.
Pertanto, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per tutto quanto detto, non sussistendo i presupposti di legge il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con CP_1 separato decreto in atti.
Lecce, 29.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 29.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5851/2023 R.G., promossa da:
- , rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. De Maglio Silvia Parte_1
Ricorrente
CONTRO
- in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il ripristino dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 23.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per il ripristino dell'assegno ordinario di invalidità, già precedentemente riconosciuto e poi revocato a seguito di domanda di conferma del 08.04.2022; che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dalla revoca disposta in sede amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio.CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' non costituito in giudizio nonostante la CP_1 regolare notificazione del ricorso introduttivo. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall' CP_1 sul presupposto della ritenuta violazione del comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c. (
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o. (…). 38. l'inappellabilità della decisione -espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art.
445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…) 42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass. n. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019).
*
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_1 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Orbene, nel caso di specie, disposta una nuova CTU medico-legale, il dott. , ha Persona_1 accertato che le patologie da cui risulta affetta la parte ricorrente (“segni di spondilodiscoartrosi e discopatia erniaria cervicale multipla con rettilineizzazione della fisiologica lordosi, scoliosi dorsale destro-convessa, discopatia erninaria lombare multipla e sindrome da impingement della spalla destra in soggetto con note coxartrosiche bilateralmente, reumatismo fibromialgico, cronica e modesta radicolopatia di C7 di destra, sindrome del tunnel carpale
a destra ed osteoporosi a discreta incidenza organo-funzionale; sindrome ansioso-depressiva a minima incidenza organo-funzionale; ipotiroidismo in trattamento farmacologico a scarsa incidenza organo-funzionale; gastrite cronica atrofica a scarsa incidenza organo-funzionale”) non determinano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, percentuale richiesta dalla legge per avere diritto alla prestazione per cui è causa
(cfr. la consulenza tecnica depositata il 4.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso, altresì, che le contestazioni sollevate dal ricorrente non appaiono tali da validamente contrastare i risultati peritali.
Pertanto, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per tutto quanto detto, non sussistendo i presupposti di legge il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con CP_1 separato decreto in atti.
Lecce, 29.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa