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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17478 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 825 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
VI Calandro
Ricorrente
E nato a [...] il [...] Controparte_1
Riesistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 21.10.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 27.7.2006 a Roma con CP_1
che dall'unione coniugale erano nati i figli (10.11.2007) e
[...] Per_1
(8.6.2010) ; che con sentenza parziale 6591/2020 era stata pronunciata Per_2
separazione personale delle parti, seguita da pronuncia definitiva del 1.2.21,
passata in giudicato;
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del vincolo, alle condizioni di cui al ricorso;
rilevato che il resistente, sebbene ritualmente citato, non si costituiva;
visto il verbale di udienza del 10.9.2024 e la richiesta della ricorrente di pronuncia parziale sullo status;
vista la sentenza parziale sullo status del 7.10.24; letta la documentazione prodotta dalla ricorrente;
visto il provvedimento del G.D. del 27.3.25 che ritenuta la causa matura per essere decisa, fissava udienza per la remissione della causa al Collegio al
21.10.25, con termini a ritroso ex art.473bis .28 c.p.c.;
lette le conclusioni della ricorrente;
ritenuto, relativamente al regime di affidamento della prole minore (la figlia
, di anni 15, mentre il primogenito è nelle more divenuto maggiorenne, Per_2
essendo nato il [...]), al collocamento e ai tempi di frequentazione paterni, che nulla osta a confermare quanto dalle parti pattuito in sede separativa, in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente;
rilevato, in ordine alle richieste di carattere economico relativamente alla prole e dato atto dell'intervenuta rinuncia da parte della ricorrente al contributo divorzile richiesto in sede di atto introduttivo che dal disposto
CP_ approfondimento istruttorio (cfr. estratto contributivo relativo a CP_1
mentre non sono stati prodotti dalla ricorrente, all'uopo autorizzata,
[...]
i modelli fiscali) è emersa, relativamente al marito, la sussistenza di redditi da lavoro nel biennio 2022-2023 rispettivamente per euro 51602,00 e
50608,00, superiori a quanto percepito nell'anno 2020 (considerato in sede separativa) per euro 46969,00, mentre la moglie ha dichiarato l'avvio di attività lavorativa con introiti mensili di euro 1400,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti), pure lievemente superiore a quanto percepito in sede separativa, per circa euro 1000,00;
ritenuto che, dati i redditi delle parti come risultanti dagli atti, indubbiamente superiori quelli del marito, pur valutato l'inizio dell'attività lavorativa da parte della moglie, considerate le esigenze dei figli rapportate all'età,
implementate rispetto alla separazione per massima di comune esperienza non abbisognevole di prova, i tempi di frequentazione con ciascun genitore,
gli oneri alla madre derivanti dalla continuità abitativa, sia equo determinare dalla domanda un contributo di mantenimento a carico del padre di euro
500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo
di Intesa del 17.12.14;
che la mancata costituzione del resistente giustifica l'irripetibilità delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 825/ 2024 R.G.A.C così provvede:
1) Affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima, con collocamento preferenziale presso la madre;
2) salvo diversi accordi il padre potrà vederla e tenerla con sé due pomeriggi a settimana con eventuale pernotto che sarà prontamente comunicato alla madre;
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola, al lunedì mattina;
una settimana ad anni alterni durante la festività di Pasqua
e di Natale ed almeno 20 (venti) giorni durante le vacanze estive;
3) Il padre corrisponderà alla madre, a far data dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 500,00, oltre ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del 17.12.14;
4) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi