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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BU ALBERTO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 68/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio - Via Quinto Alpini 160 23017 Morbegno SO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: sig. Ricorrente_1 chiede: dichiarare infondato e per l'effetto annullare o dichiarare nullo il provvedimento di diniego parziale di rimborso del credito IRPEF impugnato con condanna alle spese di giudizio come da nota spese prodotta;
Resistente/Appellato: Agenzia delle Entrate D.P di Sondrio chiede: rigettarsi il ricorso dando atto che per la somma di euro 823,00 (dovuta per l'anno 2022 all'Erario per errato riporto dell'eccedenza di credito IRPEF per l'anno 2022) il diniego si è reso definitivo non essendo stati dedotti motivi di impugnazione. Con vittoria delle spese di causa come da nota allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente produceva richiesta di detrazione, ex art. 16 bis TUIR, con il Mod. 730 nr.
15233937119-0000003 del 24.06.2024 presentata per l'annualità 2023. Tale detrazione riguardava spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio che, nella fattispecie, ammontava ad euro 4.800,00.
L'Agenzia delle Entrate D.P di Sondrio (di seguito anche "Ufficio") disconosceva tale detrazione per cui si incardinava il presente gravame.
Eccepiva la contribuente:
1) l'illegittima mancata assimilazione di una società di gestione del risparmio ad una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare ai fini del riconoscimento di cui alla detrazione in argomento;
2) l'errata lettura data dall'Ufficio alla Circolare dell'AdE nr. 7/E del 25.06.2021 e la decadenza dell'azione accertativa per l'anno di imposta (2018) nel quale è maturato il diritto alla detrazione in contestazione nonché la violazione del principio di tutela dell'affidamento e di buona fede sancito dall'art. 10, comma 1, della legge nr. 212/2000. Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva l'Agenzia controdeducendo in merito concludendo come sopra.
La contribuente, con nota datata 15 gennaio 2026, depositava memoria.
All'udienza del 28 gennaio erano presenti le parti che insistevano come da verbale di causa.
La stessa passava ,quindi, in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
La fattispecie in argomento si inquadra nella norma che prevede agevolazioni in ipotesi di acquisto di immobili interamente ristrutturati da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e/o da cooperative di cui all'art. 16 bis, comma 3, del TUIR.
Si precisa che la presente vertenza riguarda, unicamente, il mancato riconoscimento della detrazione di euro 4.800,00.
Al riguardo si osserva come nel caso in esame manchi sia il presupposto oggettivo sia quello soggettivo.
Quanto al presupposto oggettivo ovvero che l'acquisto venga effettuato da una impresa di costruzioni e/o di ristrutturazione ex art. 16 bis citato si rileva che l'unità immobiliare è stata acquistata dai sigg.ri Ricorrente_1
e Nominativo_2 dalla società Società_1 spa la quale esercita l'attività di "Gestione dei Fondi Comuni di Investimento e Fondi Pensione" e non, invece, attività di costruzione e/o di ristrutturazione.
Ne deriva che la Società_1, in qualità di gestore di un fondo immobiliare non può essere parificata ad una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ai fini dell'agevolazione di cui trattasi atteso che non può esercitare, direttamente, l'attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
Pure il presupposto soggettivo difetta nella fattispecie considerato che il soggetto che ha richiesto la detrazione non possiede alcun diritto sull'immobile atteso che il contratto definitivo si è perfezionato con un soggetto diverso dal promissario acquirente. Infatti, il sig. Ricorrente_1 si è limitato a pagare il corrispettivo in sede di preliminare di acquisto. Il mero sostenimento delle spese, pur essendo una condizione sempre necessaria, non è di per sé sufficiente a radicare il diritto alla detrazione se manca il requisito soggettivo richiesto dalla norma (cioè il possesso/detenzione qualificata dell'immobile o, in alternativa, lo status di familiare convivente del possessore/detentore)" (Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Friuli Venezia
Giulia, sentenza nr. 209/2023). Nel contratto definitivo, poi, il ricorrente non risulta essere né proprietario/ acquirente né risulta godere di alcun diritto reale sul bene. Al riguardo va osservato come la detrazione in argomento possa essere riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile a nulla rilevando chi ha sostenuto la spesa. Il contribuente risulta aver stipulato un contratto preliminare e versato la caparra senza, poi, provvedere all'acquisto dell'immobile o porzione di esso con la conseguenza che non ha titolo per usufruire del beneficio.
Quanto all'asserita decadenza dell'azione accertativa e violazione del principio di tutela dell'affidamento e di buona fede va dato atto che la decadenza dalle componenti di reddito a efficacia pluriennale decorre dalla data di indicazione della componente oggetto di contestazione e non dalla data di prima iscrizione. Con la sentenza nr. 223 del 04 gennaio 2024 la Corte di Cassazione in applicazione degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia di rettifica costi con effetti di deducibilità pluriennale ha precisato che in caso di utilizzo di perdite pregresse riportate a nuovo, il termine di decadenza decorre dal periodo di imposta in cui vengono utilizzate.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento. Quanto alle spese, le stesse vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocentoeuro).
Così deciso in Sondrio nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
(Dott. Alberto Bussani)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BU ALBERTO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 68/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio - Via Quinto Alpini 160 23017 Morbegno SO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: sig. Ricorrente_1 chiede: dichiarare infondato e per l'effetto annullare o dichiarare nullo il provvedimento di diniego parziale di rimborso del credito IRPEF impugnato con condanna alle spese di giudizio come da nota spese prodotta;
Resistente/Appellato: Agenzia delle Entrate D.P di Sondrio chiede: rigettarsi il ricorso dando atto che per la somma di euro 823,00 (dovuta per l'anno 2022 all'Erario per errato riporto dell'eccedenza di credito IRPEF per l'anno 2022) il diniego si è reso definitivo non essendo stati dedotti motivi di impugnazione. Con vittoria delle spese di causa come da nota allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente produceva richiesta di detrazione, ex art. 16 bis TUIR, con il Mod. 730 nr.
15233937119-0000003 del 24.06.2024 presentata per l'annualità 2023. Tale detrazione riguardava spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio che, nella fattispecie, ammontava ad euro 4.800,00.
L'Agenzia delle Entrate D.P di Sondrio (di seguito anche "Ufficio") disconosceva tale detrazione per cui si incardinava il presente gravame.
Eccepiva la contribuente:
1) l'illegittima mancata assimilazione di una società di gestione del risparmio ad una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare ai fini del riconoscimento di cui alla detrazione in argomento;
2) l'errata lettura data dall'Ufficio alla Circolare dell'AdE nr. 7/E del 25.06.2021 e la decadenza dell'azione accertativa per l'anno di imposta (2018) nel quale è maturato il diritto alla detrazione in contestazione nonché la violazione del principio di tutela dell'affidamento e di buona fede sancito dall'art. 10, comma 1, della legge nr. 212/2000. Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva l'Agenzia controdeducendo in merito concludendo come sopra.
La contribuente, con nota datata 15 gennaio 2026, depositava memoria.
All'udienza del 28 gennaio erano presenti le parti che insistevano come da verbale di causa.
La stessa passava ,quindi, in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
La fattispecie in argomento si inquadra nella norma che prevede agevolazioni in ipotesi di acquisto di immobili interamente ristrutturati da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e/o da cooperative di cui all'art. 16 bis, comma 3, del TUIR.
Si precisa che la presente vertenza riguarda, unicamente, il mancato riconoscimento della detrazione di euro 4.800,00.
Al riguardo si osserva come nel caso in esame manchi sia il presupposto oggettivo sia quello soggettivo.
Quanto al presupposto oggettivo ovvero che l'acquisto venga effettuato da una impresa di costruzioni e/o di ristrutturazione ex art. 16 bis citato si rileva che l'unità immobiliare è stata acquistata dai sigg.ri Ricorrente_1
e Nominativo_2 dalla società Società_1 spa la quale esercita l'attività di "Gestione dei Fondi Comuni di Investimento e Fondi Pensione" e non, invece, attività di costruzione e/o di ristrutturazione.
Ne deriva che la Società_1, in qualità di gestore di un fondo immobiliare non può essere parificata ad una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ai fini dell'agevolazione di cui trattasi atteso che non può esercitare, direttamente, l'attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
Pure il presupposto soggettivo difetta nella fattispecie considerato che il soggetto che ha richiesto la detrazione non possiede alcun diritto sull'immobile atteso che il contratto definitivo si è perfezionato con un soggetto diverso dal promissario acquirente. Infatti, il sig. Ricorrente_1 si è limitato a pagare il corrispettivo in sede di preliminare di acquisto. Il mero sostenimento delle spese, pur essendo una condizione sempre necessaria, non è di per sé sufficiente a radicare il diritto alla detrazione se manca il requisito soggettivo richiesto dalla norma (cioè il possesso/detenzione qualificata dell'immobile o, in alternativa, lo status di familiare convivente del possessore/detentore)" (Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Friuli Venezia
Giulia, sentenza nr. 209/2023). Nel contratto definitivo, poi, il ricorrente non risulta essere né proprietario/ acquirente né risulta godere di alcun diritto reale sul bene. Al riguardo va osservato come la detrazione in argomento possa essere riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile a nulla rilevando chi ha sostenuto la spesa. Il contribuente risulta aver stipulato un contratto preliminare e versato la caparra senza, poi, provvedere all'acquisto dell'immobile o porzione di esso con la conseguenza che non ha titolo per usufruire del beneficio.
Quanto all'asserita decadenza dell'azione accertativa e violazione del principio di tutela dell'affidamento e di buona fede va dato atto che la decadenza dalle componenti di reddito a efficacia pluriennale decorre dalla data di indicazione della componente oggetto di contestazione e non dalla data di prima iscrizione. Con la sentenza nr. 223 del 04 gennaio 2024 la Corte di Cassazione in applicazione degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia di rettifica costi con effetti di deducibilità pluriennale ha precisato che in caso di utilizzo di perdite pregresse riportate a nuovo, il termine di decadenza decorre dal periodo di imposta in cui vengono utilizzate.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento. Quanto alle spese, le stesse vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocentoeuro).
Così deciso in Sondrio nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
(Dott. Alberto Bussani)