CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6402/2022 depositato il 30/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1434/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 05/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01632/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01632/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01632/2018 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01632/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01632/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, propone appello avverso la sentenza n.
1434/04/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che ha accolto il ricorso del contribuente
Resistente_1 contro l'avviso di accertamento n. TY7013S01632 relativo all'anno d'imposta 2013.
MOTIVI DI APPELLO
Notifica valida: L'avviso è stato spedito al Comune il 17/12/2018, quindi entro i termini. Si invoca il principio di “scissione soggettiva” della notifica.
Contraddittorio: L'invito alla produzione documentale è sufficiente. Il contribuente non si è presentato.
Sottoscrizione: L'atto è valido anche senza firma autografa, essendo riconducibile all'Ufficio.
Motivazione dell'accertamento: L'avviso è motivato e comprensibile.
Carburante: Solo il 40% è riconosciuto come deducibile, il resto è indeducibile per mancanza di scheda carburante.
Sanzioni: Sono motivate e calcolate correttamente.
Chiede la riforma della sentenza e la conferma dell'accertamento.
Controdeduzioni del contribuente contro l'appello dell'Agenzia:
Delega alla firma: La delega è generica e non conforme ai requisiti di legge.
Contraddittorio assente: L'Agenzia non ha convocato il contribuente per chiarimenti.
Errore aritmetico: I costi disconosciuti (€15.331 + €16.326 = €31.657) non giustificano il reddito accertato di €50.486.
IVA e carburante: La deduzione e detrazione dell'IVA sono legittime anche con fattura, non solo con scheda carburante.
Sanzioni: Non motivate adeguatamente.
Chiede il rigetto dell'appello e la conferma dell'annullamento dell'accertamento.
Con memoria illustrativa successiva esponeva le medesime ragioni ,puntuializzando che L'avviso è stato notificato nel 2019, oltre il termine di decadenza (31/12/2018), l'Agenzia ha richiesto solo documenti, senza convocare il contribuente per chiarimenti, ha riconosciuto solo il 40% del costo del carburante, ma l'attività
(movimento terra) è interamente basata su mezzi a motore, quindi il 100% è inerente e il reddito accertato
(€50.486) non è giustificato da alcun calcolo chiaro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia è fondato.
1. Sulla decadenza dell'accertamento. La sentenza impugnata ha ritenuto erroneamente l'avviso di accertamento notificato tardivamente, in data 10 gennaio 2019, oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 43 del DPR 600/1973. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale conclusione, sostenendo che la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 DPR 600/1973, con spedizione al Comune di Siracusa in data 17 dicembre 2018, e che, in base al principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la data rilevante ai fini della decadenza è quella della spedizione.
La Corte, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n.
33408/2021; n. 40453/2021), ritiene che il principio di scissione soggettiva sia applicabile anche agli atti impositivi tributari. Pertanto, la notifica deve considerarsi tempestiva.
2. Sulla delega di firma: l'avviso di accertamento in oggetto portato a conoscenza del Ricorrente è stato sottoscritto dal Capo Team Controlli 3, Nominativo_1, delegato alla firma dal Direttore dell'Ufficio, come risulta dall'atto dispositivo prot.n. 2192/RAI/2018 del 11/05/2018 – Conferimento deleghe di firma, allegato agli atti di causa.
3. Sulla mancata instaurazione del contraddittorio
Il contribuente ha eccepito la nullità dell'atto per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La Corte rileva che l'Ufficio ha inviato regolare invito alla produzione documentale (prot. n. I01111/2018), cui il contribuente ha risposto. Tuttavia, non risulta che sia stato convocato per un confronto diretto. La giurisprudenza (Cass. n. 7137/2016) ha chiarito che il contraddittorio è obbligatorio solo per le verifiche presso la sede del contribuente, non per gli accertamenti “a tavolino”. Pertanto, l'eccezione è infondata.
4. Sulla motivazione e sul merito dell'accertamento
L'avviso di accertamento contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto, nonché il dettaglio dei costi indeducibili e non documentati. La Corte ritiene che l'atto sia sufficientemente motivato e che il contribuente sia stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.
In merito alla deducibilità del carburante, l'Ufficio ha riconosciuto il 40% del costo, disconoscendo il restante
60% per mancanza di scheda carburante, come previsto dal DPR 444/1997. La Corte ritiene che, in assenza di tale documentazione, il disconoscimento sia legittimo.
5. Sulle sanzioni
La motivazione delle sanzioni risulta conforme all'art. 17 del D.Lgs. 472/1997, essendo indicati gli estremi delle violazioni, le norme applicate e le modalità di calcolo. L'eccezione è pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per la Sicilia,
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
Riforma integralmente la sentenza n. 1434/04/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa;
Conferma la legittimità dell'avviso di accertamento n. TY7013S01632/2018;
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di € 1.000,00 s favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Siracusa.
Palermo 10.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6402/2022 depositato il 30/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1434/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 05/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01632/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01632/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01632/2018 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01632/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01632/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, propone appello avverso la sentenza n.
1434/04/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che ha accolto il ricorso del contribuente
Resistente_1 contro l'avviso di accertamento n. TY7013S01632 relativo all'anno d'imposta 2013.
MOTIVI DI APPELLO
Notifica valida: L'avviso è stato spedito al Comune il 17/12/2018, quindi entro i termini. Si invoca il principio di “scissione soggettiva” della notifica.
Contraddittorio: L'invito alla produzione documentale è sufficiente. Il contribuente non si è presentato.
Sottoscrizione: L'atto è valido anche senza firma autografa, essendo riconducibile all'Ufficio.
Motivazione dell'accertamento: L'avviso è motivato e comprensibile.
Carburante: Solo il 40% è riconosciuto come deducibile, il resto è indeducibile per mancanza di scheda carburante.
Sanzioni: Sono motivate e calcolate correttamente.
Chiede la riforma della sentenza e la conferma dell'accertamento.
Controdeduzioni del contribuente contro l'appello dell'Agenzia:
Delega alla firma: La delega è generica e non conforme ai requisiti di legge.
Contraddittorio assente: L'Agenzia non ha convocato il contribuente per chiarimenti.
Errore aritmetico: I costi disconosciuti (€15.331 + €16.326 = €31.657) non giustificano il reddito accertato di €50.486.
IVA e carburante: La deduzione e detrazione dell'IVA sono legittime anche con fattura, non solo con scheda carburante.
Sanzioni: Non motivate adeguatamente.
Chiede il rigetto dell'appello e la conferma dell'annullamento dell'accertamento.
Con memoria illustrativa successiva esponeva le medesime ragioni ,puntuializzando che L'avviso è stato notificato nel 2019, oltre il termine di decadenza (31/12/2018), l'Agenzia ha richiesto solo documenti, senza convocare il contribuente per chiarimenti, ha riconosciuto solo il 40% del costo del carburante, ma l'attività
(movimento terra) è interamente basata su mezzi a motore, quindi il 100% è inerente e il reddito accertato
(€50.486) non è giustificato da alcun calcolo chiaro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia è fondato.
1. Sulla decadenza dell'accertamento. La sentenza impugnata ha ritenuto erroneamente l'avviso di accertamento notificato tardivamente, in data 10 gennaio 2019, oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 43 del DPR 600/1973. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale conclusione, sostenendo che la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 DPR 600/1973, con spedizione al Comune di Siracusa in data 17 dicembre 2018, e che, in base al principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la data rilevante ai fini della decadenza è quella della spedizione.
La Corte, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n.
33408/2021; n. 40453/2021), ritiene che il principio di scissione soggettiva sia applicabile anche agli atti impositivi tributari. Pertanto, la notifica deve considerarsi tempestiva.
2. Sulla delega di firma: l'avviso di accertamento in oggetto portato a conoscenza del Ricorrente è stato sottoscritto dal Capo Team Controlli 3, Nominativo_1, delegato alla firma dal Direttore dell'Ufficio, come risulta dall'atto dispositivo prot.n. 2192/RAI/2018 del 11/05/2018 – Conferimento deleghe di firma, allegato agli atti di causa.
3. Sulla mancata instaurazione del contraddittorio
Il contribuente ha eccepito la nullità dell'atto per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La Corte rileva che l'Ufficio ha inviato regolare invito alla produzione documentale (prot. n. I01111/2018), cui il contribuente ha risposto. Tuttavia, non risulta che sia stato convocato per un confronto diretto. La giurisprudenza (Cass. n. 7137/2016) ha chiarito che il contraddittorio è obbligatorio solo per le verifiche presso la sede del contribuente, non per gli accertamenti “a tavolino”. Pertanto, l'eccezione è infondata.
4. Sulla motivazione e sul merito dell'accertamento
L'avviso di accertamento contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto, nonché il dettaglio dei costi indeducibili e non documentati. La Corte ritiene che l'atto sia sufficientemente motivato e che il contribuente sia stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.
In merito alla deducibilità del carburante, l'Ufficio ha riconosciuto il 40% del costo, disconoscendo il restante
60% per mancanza di scheda carburante, come previsto dal DPR 444/1997. La Corte ritiene che, in assenza di tale documentazione, il disconoscimento sia legittimo.
5. Sulle sanzioni
La motivazione delle sanzioni risulta conforme all'art. 17 del D.Lgs. 472/1997, essendo indicati gli estremi delle violazioni, le norme applicate e le modalità di calcolo. L'eccezione è pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per la Sicilia,
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
Riforma integralmente la sentenza n. 1434/04/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa;
Conferma la legittimità dell'avviso di accertamento n. TY7013S01632/2018;
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di € 1.000,00 s favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Siracusa.
Palermo 10.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE